Contratti a tempo determinato: proroga senza causale anche per somministrazione

Paolo Ballanti 11/03/21
Scarica PDF Stampa
Sino al 31 marzo 2021 i contratti a tempo determinato sotto forma di rapporti di somministrazione possono essere prorogati o rinnovati una sola volta ed entro il limite massimo di dodici mesi, senza il ricorso alle causali di legge.

È quanto afferma il Ministero del lavoro nella risposta all’interpello numero 2 del 3 marzo 2021, con cui il dicastero si è pronunciato sull’estensione, ai contratti di somministrazione, della deroga straordinaria prevista dal Decreto “Agosto” sino al 31 dicembre 2020 e successivamente prorogata, ad opera della Manovra 2021, al 31 marzo prossimo.

Ricordiamo infatti che, con lo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha introdotto in via eccezionale la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a termine, senza dover giustificare tale scelta con le causali richieste dalla normativa (Dlgs. numero 81/2015) sui rapporti a tempo determinato.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero, la deroga si considera estesa anche ai contratti di somministrazione a termine, in virtù del fatto che a questi ultimi, salvo alcune eccezioni, si applica la disciplina dei rapporti a tempo determinato.

Analizziamo la novità nel dettaglio.

>>> Speciale Lavoro: tutte le novità

Contratti a tempo determinato: Decreto “Agosto”

Il Decreto legge numero 104 del 14 agosto 2020, cosiddetto Decreto “Agosto”, nel modificare quanto previsto dal Dl “Rilancio” ha previsto sino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa sui rapporti a tempo determinato, la possibilità di prorogare o rinnovare, una sola volta e nel limite di dodici mesi, i contratti a termine anche in assenza delle causali. Ferma restando, comunque, la durata massima di ventiquattro mesi.

Contratti a tempo determinato: Legge di bilancio

L’articolo 1 comma 279 della Legge di bilancio 2021 (Legge numero 178 del 30 dicembre 2020) ha prorogato al 31 marzo 2021 quanto già previsto dal Decreto “Agosto”. Di conseguenza, sino a tale data, è possibile rinnovare o prorogare, per un massimo di dodici mesi ed una sola volta, i contratti a tempo determinato anche in assenza delle causali previste dalla normativa.

Resta comunque fermo il limite di ventiquattro mesi, inteso come tetto massimo di durata dei rapporti a termine.

Contratti a tempo determinato: il quesito posto al Ministero del lavoro

Con l’interpello numero 2 la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) chiede al Ministero del lavoro se la deroga prevista dal Decreto “Agosto” e prorogata dalla Legge di bilancio al 31 marzo 2021, si estende anche ai rapporti di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Contratti a tempo determinato: risposta del Ministero

 Il Ministero del lavoro, nel ricordare (ed in considerazione del fatto) che ai rapporti di somministrazione a termine si applicano, salvo alcune eccezioni, le disposizioni previste per i contratti a tempo determinato, ritiene estesa anche alla tipologia contrattuale in parola la disciplina eccezionalmente prevista dal Decreto “Agosto”.

Pertanto, i rapporti a termine tra agenzie e lavoratori, sino al 31 marzo 2021, potranno essere rinnovati o prorogati, per un periodo non superiore a dodici mesi, in assenza delle causali normativamente previste.

Come ricorda il Ministero nella risposta ad interpello, la proroga prevista in Manovra 2021 non presuppone una nuova possibilità di esercitare la deroga, se questa è già stata sfruttata entro il 31 dicembre 2020.

Facciamo l’esempio del dipendente Caio, con il quale l’azienda Alfa ha prorogato il rapporto in data 1º novembre 2020, in assenza delle causali, sfruttando la deroga prevista dal Decreto “Agosto”. Dal momento che tale facoltà è concessa una sola volta, Alfa non vi potrà più ricorrere, nonostante l’estensione al 31 marzo 2021 prevista dalla Legge di bilancio.

Contratti a tempo determinato: rapporti di somministrazione

 È importante ricordare che la somministrazione di lavoro interessa tre soggetti:

  • Agenzia per il lavoro, soggetto che formalmente ha in forza il lavoratore;
  • Utilizzatore, presso il quale il lavoratore viene inviato in missione, che esercita i poteri di direzione e controllo sull’attività lavorativa;
  • Lavoratore, formalmente assunto dall’Agenzia per il lavoro, inviato in missione presso l’impresa utilizzatrice.

Il rapporto agenzia – lavoratore può essere a tempo indeterminato o a termine. In quest’ultimo caso si applica la disciplina generale dei contratti a tempo determinato, eccezion fatta per:

  • Intervalli minimi tra un contratto e quello successivo;
  • Diritto di precedenza;
  • Limiti numerici sui lavoratori a termine in forza.

Agenzia

 Il soggetto individuato come datore di lavoro nei rapporti di somministrazione è l’Agenzia per il lavoro, iscritta nell’apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro ed autorizzata dallo stesso ad esercitare la propria attività.

Utilizzatore

 Possono ricoprire il ruolo di utilizzatori i soggetti, anche non imprenditori, che abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Il ricorso alla somministrazione è vietato per le unità produttive in cui:

  • Si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (salvo che ciò avvenga per sostituire lavoratori assenti ovvero se il contratto ha una durata iniziale non superiore a tre mesi);
  • Sia in corso una sospensione o riduzione dell’orario con ricorso alla Cassa integrazione, che interessi lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.

La somministrazione è altresì vietata per sostituire lavoratori in sciopero.

Causali

 La disciplina delle causali si applica all’impresa utilizzatrice. Pertanto opera l’obbligo in parola in caso di:

  • Durata della somministrazione (con lo stesso utilizzatore) oltre i 12 mesi;
  • Rinnovo della missione con la stessa impresa utilizzatrice.

Contratti a tempo determinato: durata massima e proroghe

 L’articolo 21 del Contratto collettivo nazionale di lavoro per le agenzie di somministrazione prevede, per i contratti a termine, i seguenti limiti:

  • Sei proroghe nell’arco del limite legale di ventiquattro mesi;
  • Otto proroghe nel caso in cui il Contratto collettivo dell’utilizzatore preveda per i contratti a termine una durata superiore a ventiquattro mesi.

Contratti a tempo determinato: il sistema delle causali

 La disciplina sui contratti a termine attualmente vigente prevede, in caso di durata iniziale del rapporto o di proroga superiore ai dodici mesi, nonché in tutti i casi di rinnovo contrattuale, la presenza di una delle seguenti causali:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività dell’azienda;
  • Sostituzione di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

In presenza di un contratto di durata superiore ai dodici mesi, lo stesso si trasforma a tempo indeterminato a decorrere dalla data in cui si oltrepassa il suddetto limite.

Contratti a tempo determinato: esclusioni dal sistema delle causali

 Il sistema delle causali non si applica alle attività stagionali:

  • Individuate dal DPR numero 1525/1963, in attesa dell’adozione di un apposito Decreto ministeriale;
  • Identificate dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

 

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento