Certificazione Unica 2021: modello, istruzioni, scadenze

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Con provvedimento del 15 gennaio scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello definitivo di Certificazione Unica 2021 da utilizzare per il periodo d’imposta 2020 con le relative istruzioni.

Nel modello trovano posto, oltre al trattamento integrativo e all’ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sia la clausola di salvaguardia per l’attribuzione da parte del sostituto del bonus Irpef, sia l’attribuzione del premio ai lavoratori dipendenti nel mese di marzo 2020.

Nella Certificazione Unica 2021, vi sono anche le detrazioni per oneri parametrate al reddito e l’indicazione delle somme restituite al netto delle ritenute subite.

Quest’anno debutta ufficialmente anche la scadenza unica del prossimo 16 marzo 2021 per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente. Entro il 31 ottobre si dovrà trasmettere la Certificazione che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite il 730 precompilato, quali ad esempio i redditi di lavoro autonomo.

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Certificazione Unica 2021: il modello 

La Certificazione Unica 2021 si articola in due diversi modelli:

  • quello sintetico, da consegnare ai sostituiti;
  • quello ordinario, più corposo in quanto prevede alcune informazioni precedentemente incluse nel modello 770, da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

La Certificazione Unica è lo strumento che i sostituti di imposta utilizzano per attestare:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • i redditi di lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi relativi al periodo di imposta 2020.

Il modello dovrà essere utilizzato da:

  • chi nel 2020 ha corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte;
  • chi ha corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL;
  • chi ha corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS;
  • titolari di posizione assicurativa INAIL;
  • tutte le amministrazioni che operano come sostituto di imposta.

Il flusso telematico trasmesso all’Agenzia delle Entrate, deve contenere una serie di informazioni e prevede la compilazione dei seguenti quadri:

  • il frontespizio, dove vanno riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
  • il quadro CT, nel quale si riportano le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • la Certificazione, nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

I sostituti d’imposta possono suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente.

Certificazione Unica 2021: le novità di quest’anno

Nella Certificazione Unica 2021, come ogni anno sono presenti quelle che sono le novità fiscali introdotte nel corso dell’anno precedente, analizziamo di seguito quelle più rilevanti.

Una importante novità riguarda il calendario e sulla tabella di marcia del modello 730 precompilato è intervenuto il D.L. 124/2019 e il D.L. 9/2020 adottato per far fronte all’emergenza coronavirus.

Da quest’anno debutta la scadenza unica del 16 marzo, la trasmissione delle certificazioni che riguardano redditi esenti o non dichiarabili tramite dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro la scadenza del modello 770, ovvero il 31 ottobre. La trasmissione deve essere come sempre telematica e può seguire due modalità:

  • direttamente dal soggetto tenuto a effettuare la comunicazione;
  • tramite un intermediario abilitato.

Il flusso trasmesso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione che attesta l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

Certificazione Unica 2021: le novità nel modello

Tra le novità inserite nel modello, si segnala l’inserimento della destinazione del 2 per mille che potrà essere devoluto anche a un’associazione culturale, oltre che ai partiti politici già presenti negli anni precedenti.

Una nuova casella (punto 368) è stata inserita per indicare l’ulteriore detrazione riconosciuta al lavoratore dipendente durante il 2020, ai sensi del D.L. 3/2020, per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 40.000 euro.

In caso di recupero dell’ulteriore detrazione non spettante, è necessario compilare la casella 469 con il relativo importo Irpef determinato in sede di conguaglio e recuperato in 8 rate dal mese successivo, qualora l’importo risulti superiore a 60 euro (senza tener conto della prima rata effettuata in sede di conguaglio).

Modificata la sezione relativa al comparto sicurezza. Per il personale del comparto sicurezza e difesa in costanza di servizio nel 2020 che ha percepito nel 2019 un reddito da lavoro dipendente complessivamente non superiore a 28.000 euro è stato previsto sul trattamento economico accessorio comprensivo dell’indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.

Nella Certificazione Unica deve essere indicato anche l’eventuale trattamento integrativo riconosciuto. Vi sono le caselle 13 e 14 per indicare i giorni spettanti rispettivamente di cd. Bonus 80 euro e/o di trattamento integrativo. In caso di rapporto di lavoro coincidente con l’anno solare i giorni da considerare sono 365 da suddividere in 181 per il primo semestre e 184 giorni per il secondo semestre Inoltre nelle caselle da 400 a 410 si dovrà dettagliare il trattamento integrativo riconosciuto e/o recuperato, dividendo quest’ultimo tra quello non rateizzato e quello rateizzato.

Il D.L. 3/2020 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di un importo pari a 600 euro per l’anno 2020, a condizione che il reddito non sia superiore a 28.000 euro, e che residui imposta a seguito dell’applicazione delle detrazioni da lavoro dipendente.

Nella casella 476 del modello, va indicato l’importo del premio di 100 euro introdotto dal decreto Cura Italia, riconosciuto per i dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno prestato attività in sede.

Certificazione Unica 2021: sanzioni

In conclusione è utile ricordare quelle che sono le sanzioni previste in caso di omessa, tardiva o errata presentazione del modello. Nello specifico vi è:

  • la sanzione di 100 euro per ogni certificazione tardiva omessa o errata, con un massimo di 50.000 euro annui per sostituto. In caso di errata trasmissione la sanzione non si applica se la trasmissione corretta è effettuata entro 5 giorni dal termine;
  • qualora l’invio della CU sostitutiva avvenga nei 60 giorni successivi la sanzione base (di 100 euro) è ridotta di 1/3 (33.33 euro). In questo caso è ridotto di 1/3 anche il limite massimo della sanzione applicabile per sostituto di imposta (che passa da 50.000 a 20.000 euro).

Leggi anche “Irpef 2021: gli scaglioni, aliquote il calcolo, le detrazioni”

Giuseppe Moschella

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