Agricoltura: nuove percentuali di compensazione per prodotti legnosi

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Cambiano le percentuali di compensazione per taluni prodotti legnosi per effetto del D.M. 5 febbraio 2021.

Con effetto dal 1° gennaio.2021 viene innalzata dal 6% al 6,4% la percentuale di detrazione per ciascuna delle seguenti voci indicate nella Tabella A-Parte I, allegata al D.P.R. 26.0.1972, n. 633:

  • prodotti di cui al n. 43): legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura” (v.d. 44.01);
  • prodotti di cui al n.. 45): legno completamente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

L’innalzamento dell’aliquota alleggerisce il carico dell’IVA dovuta dai produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all’art. 34 del D.P.R. 26.10.1972, fermo restando che sulle cessioni devono applicare l’aliquota del 10% sulle cessioni di “legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura, esclusi i pellet (v.d. 44.01), come indicato al n. 98) della Tabella A-Parte Terza, e del 22% sulle altre cessioni.

Un esempio è opportuno per verificare l’effetto della novità supponendo una cessione di 10.000 euro, importo sul quale viene conteggiata la percentuale di detrazione forfettaria:

ANNO 2020 ANNO 2021
A)    cessioni di legno completamente squadrato
IVA sulle cessioni (22%) 2.200 2.200
Detrazione forfettaria 6%    600
                                  6,4%    640
IVA dovuta 1.600 1.560
B)    cessioni di cascami di legno

 

IVA sulle cessioni 10% 1.000 1.000
Detrazione forfettaria 6%    600
                                   6,4%    640
   400    360

Se la cessione è fatta da un produttore agricolo esonerato, di cui al sesto comma dell’art. 34 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, l’obbligo di emissione della fattura deve essere osservato dall’acquirente il quale deve applicare la percentuale di compensazione forfettaria e non l’aliquota IVA ordinaria.

La percentuale suddetta, infine, deve essere applicata per i conferimenti alle cooperative e loro consorzi, alle associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai loro soci, associati o partecipanti nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione. La norma si applica anche agli enti che provvedono, per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori soci.

Libri utili:

Sergio Mogorovich

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