Superbonus 110%: proroga al 31 marzo del termine per comunicare l’opzione di utilizzo

Redazione 01/03/21
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È stato prorogato, con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il termine per comunicare le opzioni di utilizzo del Superbonus 110% inizialmente previsto per il 16 marzo 2021, che slitta quindi al 31 marzo 2021.

Entro tale data, i soggetti che hanno sostenuto nel 2020 delle spese rientranti tra quelle che danno diritto al Superbonus, dovranno comunicare la scelta tra la ricezione di un contributo sotto forma di credito d’imposta o in alternativa la cessione del credito ad altri soggetti.

Nel provvedimento, il n. 51374 del 22 febbraio 2021, sono elencate le motivazioni della proroga. In particolare, questa giunge in seguito alla richiesta da parte di operatori, consulenti e associazioni di categoria che hanno richiesto del tempo aggiuntivo per poter trasmettere tutte le comunicazioni che non sono state inviate in precedenza.

Superbonus 110%: quando inviare la comunicazione

Come sappiamo, il Superbonus è una delle misure fiscali presenti nel decreto “Rilancio” (D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020) misura che prevede l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione per alcune tipologie di lavori sugli immobili, effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Le modalità con le quali si può beneficiare del Superbonus, come anche le altre agevolazioni per la casa, sono:

  • la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, ripartendo la detrazione spettante in 5 o 10 (a seconda del bonus) rate annuali di pari importo;
  • lo sconto in fattura, in questo caso la detrazione viene anticipata dal fornitore dei beni e servizi relativi agli interventi agevolati, applicando sul corrispettivo dovuto per i lavori, uno sconto pari (al massimo) al corrispettivo stesso. Il fornitore recupera l’importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario;
  • la cessione del credito d’imposta, la detrazione si trasferisce ad altri soggetti, a libera scelta, comprese banche e ad altri intermediari finanziari.

La fruizione diretta è la modalità “classica” per beneficiare della detrazione fiscale. Il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (5 o 10 anni a seconda del bonus), e va a ridurre l’imposta dovuta. Per utilizzare tale opzione, i lavori devono essere pagati interamente, e ciò comporta la presenza di una disponibilità liquida di denaro.

Con tale modalità, bisogna tenere in considerazione la propria capienza fiscale, i contribuenti possono detrarre ogni anno la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione non è essendo previsto ed ammesso il rimborso di somme eccedenti l’imposta, con il Decreto Rilancio, è tuttavia possibile scegliere di cedere le rate residue non ancora detratte.

La comunicazione non avviene quindi nel caso di fruizione diretta ma negli altri due, ovvero quando si dovrà scegliere tra sconto in fattura o cessione del credito di imposta.

Superbonus 110%: mappa delle alternative alla fruizione fiscale diretta

Superbonus 110%: chi deve comunicare l’opzione di utilizzo

A seconda del tipo di interventi effettuati o della tipologia di edificio nel quale i lavori sono stati effettuati, varia il soggetto che dovrà inviare la comunicazione entro il 31 marzo.

Nello specifico, la comunicazione va inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità. Per gli interventi che sono invece stati svolti su aree comuni condominiali, la comunicazione spetta o a chi rilascia il visto di conformità o in alternativa all’amministratore di condominio.

Nel caso di condomini minimi, ovvero quei condomini che non necessitano di un amministratore, la comunicazione va inviata da uno dei condòmini al quale sarà stato conferito l’incarico dagli altri.

La comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica tramite l’apposito servizio dell’Agenzia delle Entrate. Per gli interventi effettuati nel 2021 la comunicazione dovrà essere invece inviata entro il 16 marzo 2022.

Superbonus 110%: a chi si può cedere il credito

L’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 specifica che la cessione del credito d’imposta (…) è consentita nei confronti di “altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Il credito d’imposta si può quindi cedere:

  • ai fornitori di beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento,
  • terzi, come ad esempio società, professionisti, società, altri enti,
  • istituti di credito o altri intermediatori finanziari.

Questi potranno utilizzare il credito ceduto o cederlo a loro volta.

Leggi anche “Acquisto casa con Superbonus 110%: a chi posso cedere il mio credito d’imposta?”

Per approfondimenti consigliamo:

Superbonus 110%: casi concreti

70 Domande e risposte sul Superbonus 110% l’importante agevolazione, introdotta dal DL 34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie, hanno effettuato determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità di detrarre dall’imposta lorda, in cinque rate costanti, un importo pari al 110%delle spese sostenute per taluni interventi inerenti:il risparmio energeticoil sismabonusl’installazione di impianti fotovoltaicil’installazione di apparecchiature per la ricarica di veicoli elettrici (colonnine per la ricarica elettrica)Il presente lavoro, eBook in pdf di 49 pagine, rappresenta un’utile raccolta di 70 risposte alle domande poste dai nostri lettori in materia di Superbonus 110%, suddivise per argomento:• Adempimenti pratici• Cessione del credito• Cumulabilità dei bonus• Immobili destinatari• Interventi trainanti e trainati• I controlli dell’AgenziaFiammelli Dott.ssa Matilde, Dottore commercialista, Revisore contabile. Iscritta all’albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Crema

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