Recovery fund: al via la fase operativa. Regole e tempistiche per i progetti nazionali

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È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 57 del 18 febbraio 2021 il Regolamento, approvato dal Parlamento Europeo il 10 febbraio scorso, che di fatto istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il Regolamento fornisce tutte le indicazioni per gli stati per accedere ai fondi stanziati dall’Unione Europea per la ripresa in seguito alla crisi generata dalla pandemia da Covid-19, il cosiddetto Recovery Fund.

Questo sancisce l’inizio della fase operativa del Recovery Fund, dettando le regole ai quali gli Stati devono sottostare nello strutturare i propri piani nazionali.

L’Italia aveva già predisposto il Recovery Plan nazionale, il cosiddetto Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con il Governo Conte II. Dopo la crisi tocca all’esecutivo guidato da Draghi presentare il programma alla Commissione Europea. Il nuovo premier ha già affermato di voler partire dalla base del precedente governo, per approfondire e strutturare meglio i progetti per i quali il nostro paese riceverà oltre 200 miliardi di euro, tra finanziamenti a fondo perduto e prestiti.

Il piano ovviamente dovrà essere approvato, vediamo nei prossimi paragrafi cosa prevede il Regolamento e quali sono le scadenze da rispettare.

Recovery Fund: obiettivi generali

Il Regolamento del Parlamento e della Commissione Europea si basa innanzitutto sugli obiettivi che si dovrebbero raggiungere con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. Sono sei i pilastri sui quali si basa il dispositivo:

  • transizione verde;
  • trasformazione digitale;
  • crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
  • cooperazione e coesione economica, sociale e territoriale tra i paesi dell’Unione;
  • salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, rafforzando la capacità di risposta alle crisi;
  • politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani (istruzione e competenze).

A questi pilastri si aggiungono:

  • conseguimento del Green Deal europeo e raggiungimento della neutralità climatica dell’Unione entro il 2050;
  • riduzione del divario tra i paesi dell’Unione e all’interno dei paesi stessi;
  • uguaglianza di genere e pari opportunità.

Recovery Fund: le linee guida per gli Stati

Tra le osservazioni iniziali del Regolamento viene stabilito che:

Gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza debitamente motivato e giustificato. Tale piano dovrebbe specificare in che modo, tenendo conto delle misure in esso contenute, esso rappresenti una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale dello Stato membro interessato e contribuisca in modo appropriato ai sei pilastri, tenendo in considerazione le sfide specifiche dello Stato membro interessato.

Nella presentazione del Piano, lo Stato deve assicurarsi di inserire, tra gli altri, i seguenti elementi:

  • una spiegazione di come le misure previste tengano conto dei pilastri sui quali si basa il piano, con particolare riferimento alla transizione verde, garantendo che i progetti non arrechino “un danno significativo agli obiettivi ambientali“;
  • i traguardi previsti unitamente a un calendario con le scadenze entro le quali i progetti andranno completati, nonché l’elenco dei progetti che saranno completati entro il 31 agosto 2026;
  • la stima dei costi totali dei progetti;
  • le modalità per il monitoraggio dell’attuazione dei suddetti progetti.

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Recovery Fund: i criteri di valutazione

Sarà la Commissione a giudicare i Piani presentati dagli Stati. Nel farlo, essa si baserà sui criteri di:

  • pertinenza – quanto i piani presentati siano in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dal regolamento;
  • efficacia – quanto il piano possa garantire un effetto duraturo sul paese e quanto sia efficace il meccanismo di controllo sull’andamento dei progetti;
  • efficienza – quanto sia credibile e attuabile il piano dei costi degli interventi e quanto siano efficaci le misure per combattere la corruzione;
  • coerenza – quanto i progetti presentati siano coerenti con il raggiungimento degli obiettivi del Dispositivo.

Ricordiamo inoltre che almeno il 37% delle risorse stanziate deve essere impiegato per il raggiungimento degli obiettivi climatici, mentre il 20% dovrà essere impiegato per la transizione digitale.

Sarà il Consiglio ad approvare, su proposta della Commissione, il piano dei singoli stati, stabilendo il contributo da erogare e le modalità di verifica dell’attuazione dei progetti entro il 31 agosto 2026.

Recovery Fund: le scadenze

La prima scadenza che gli Stati devono rispettare è quella per la presentazione del Piano nazionale. Il nostro PNRR e quelli degli altri stati dovranno infatti essere presentati entro il 30 aprile 2021. il 2026 è invece l’anno in cui i progetti dovranno essere completati. Il 31 dicembre 2026 è invece la data ultima entro la quale l’Unione Europea avrà erogato tutti i finanziamenti.

Il testo completo del Regolamento Europeo sul Recovery Fund è disponibile a questo indirizzo.

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(Fonte Gazzetta Ufficiale UE)

Alessandro Sodano

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