Contributi sospesi: come versare il saldo. Scadenze e Istruzioni

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Come versare il saldo dei contributi sospesi causa Covid-19? Come è possibile ricordare, diverse attività lavorative hanno beneficiato della sospensione temporanea del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Questo perché la pandemia da Coronavirus ha rallentato drasticamente l’attività produttiva di moltissimi imprenditori, trovandosi di conseguenza in difficoltà a gestire il pagamento dei contributi INPS dovuti per i propri dipendenti. In tale scenario, il Governo è intervenuto ripetutamente con provvedimenti legislativi mirati a dare un sospiro di sollievo ai datori di lavoro per quanto riguarda l’obbligo contributivo. Sul punto, il “Decreto Agosto” (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 1262020) all’art. 97 ha introdotto un’ulteriore modalità di rateizzazione dei versamenti sospesi, prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale:

  • il 50% delle somme oggetto di sospensione poteva essere versato in unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili entro il 31 dicembre 2020;
  • per il versamento del restante 50% delle somme dovute è stata prevista una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili con prima rata da versare entro il 16 gennaio 2021. Resta ferma la possibilità per il contribuente di effettuare il pagamento in unica soluzione anche della restante parte delle somme dovute.

Ora, con il Messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, l’INPS ha specificato che a causa del perdurare della pandemia da Coronavirus, il versamento della prima rata del restante 50 per cento, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.

Leggi anche “Riscossione e accertamento rinviati al 31 gennaio: scadenze e atti inclusi nella proroga”

Contributi sospesi: il “Decreto Cura Italia” e il “Decreto Rilancio”

Il D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia) e il “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020) hanno introdotto misure concernenti la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inizialmente, tali decreti hanno disposto:

  • la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
  • la proroga della sospensione, differendo altresì la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020.

Contributi sospesi: il “Decreto Agosto”

Successivamente, l’art. 97 del D.L. n. 104/2020 ha introdotto, in alternativa alle succitate disposizioni, un’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi prevedendo la possibilità per i contribuenti di effettuare i versamenti beneficiando di una diversa modulazione dell’adempimento rateale.

Nello specifico, il pagamento rateale prevede:

  • il versamento di un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
  • il versamento del restante importo, pari al rimanente 50% delle somme dovute, che può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Resta confermato che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Contributi sospesi: presentazione dell’istanza

In merito alla presentazione dell’istanza di sospensione del versamento dei contributi, con il Messaggio INPS n. 3331 del 14 settembre 2020 è stato prorogato il termine di presentazione dal 16 settembre 2020, originariamente previsto, al 30 settembre 2020, termine poi ulteriormente differito al 30 ottobre 2020.

In relazione a tale differimento, l’INPS ha fornito indicazioni relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, avuto riguardo alla previsione normativa che ha fissato al 16 settembre 2020 il termine per la ripresa dei versamenti sospesi.

Quindi:

  • entro il 30 ottobre 2020 dovevano essere versate le prime due rate;
  • entro il 31 dicembre 2020, doveva essere versato il 50% dell’importo oggetto di sospensione, in quanto era condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Contributi sospesi: differimento del secondo 50% dei contributi

Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021. Dunque, i datori di lavoro avranno 15 giorni di tempo in più per versare la prima rata.

Si ricorda che, per ciascuna Gestione previdenziale, l’importo minimo di ognuna delle 24 rate non può essere inferiore a 50,00 euro.

Attenzione però: il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.

Inoltre, in assenza di regolarizzazione di tale debito residuo, si procederà al trasferimento del credito all’Agente della Riscossione, con la formazione dell’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.

Contributi sospesi: adempimenti per aziende con dipendenti

Per le aziende con dipendenti che intendono avvalersi delle disposizioni introdotte dal “Decreto Agosto”, ossia al versamento delle ulteriori 24 rate mensili di pari importo, corrispondenti al rimanente 50% delle somme dovute, la ripresa dei pagamenti deve avvenire tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, e utilizzando il codice contributo “DSOS”. Inoltre è necessario esporre la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito.

Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.

Contributi sospesi: artigiani e commercianti

Per quanto riguarda il versamento delle rate degli artigiani e commercianti, questi ultimi possono continuare ad utilizzare l’apposita codeline visualizzabile nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” alla sezione” Posizione assicurativa – Dilazioni: “Mod. F24 Covid19”. In questa sezione è possibile scaricare anche il relativo modello “F24” precompilato.

Contributi sospesi: aziende agricole assuntrici di manodopera

In merito alle aziende agricole assuntrici di manodopera, con i codici di autorizzazione relativi alle sospensioni da Covid-19 devono continuare ad utilizzare la codeline comunicata per il pagamento delle rate del primo 50% dell’importo.

I codici di autorizzazione interessati sono:

  • 7H – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 D.L. n. 9/2020, art. 5”;
  • 7L – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’art. 61 comma 2 del D.L. 18/2020”;
  • 7Q – “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 18/2020, art. 62 comma 2”.

Consulta e scarica il Messaggio INPS numero 102 del 13-01-2021

Daniele Bonaddio

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