Lavoratori turnisti: l’indennità di congedo parentale spetta anche di domenica

Paolo Ballanti 04/01/21
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I lavoratori con orario a turni, c.d. turnisti, hanno diritto all’indennità INPS nel caso in cui l’assenza per congedo parentale interessi le giornate di previsto svolgimento dell’attività cadenti di domenica. A chiarirlo la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) numero 1116 del 14 dicembre 2020.

Il documento ha lo scopo di affermare il diritto alla copertura economica INPS per quei lavoratori che, in base alle previsioni contenute nella lettera di assunzione o nelle intese successivamente intervenute, sono chiamati a svolgere l’attività su turni che interessano la domenica.

Ai fini del diritto all’indennità INPS del 30% assume importanza l’orario che il dipendente avrebbe dovuto svolgere, secondo l’organizzazione interna dell’attività produttiva, durante il periodo di assenza.

Analizziamo la disciplina nel dettaglio.

 

Congedo lavoratori turnisti con figli fino a dodici anni

 

I genitori di figli fino a dodici anni di età hanno diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo (retribuito dall’INPS o meno) complessivamente non superiore a:

  • Undici mesi se sono presenti entrambi i genitori, nel rispetto dei limiti individuali di sei mesi (per la madre) e sette mesi (per il padre);
  • Dieci mesi se è presente un solo genitore;
  • Dieci mesi (elevati a undici se il padre si astiene dal lavoro per almeno tre mesi) in presenza di un solo genitore con successivo ingresso del secondo.

Congedo lavoratori turnisti: fruizione giornaliera o oraria

L’assenza per congedo parentale può essere a giorni o ad ore. In quest’ultimo caso, la disciplina è demandata al contratto collettivo applicato o, in mancanza di espressa previsione, al criterio generale di legge.

In particolare, la normativa riconosce la fruizione oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero applicato nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l’inizio del congedo.

Congedo lavoratori turnisti: trattamento economico

I dipendenti che all’inizio del periodo di congedo abbiano in corso un regolare rapporto di lavoro e non siano sospesi dall’attività lavorativa, hanno diritto ad un’indennità erogata dall’INPS a copertura della mancata retribuzione per i giorni/ore di assenza.

La prestazione economica spetta per un massimo di sei mesi complessivi tra i genitori, fino al compimento del sesto anno di età del bambino.

La misura INPS è altresì prorogata (comunque non oltre i dieci o undici mesi complessivi tra i genitori) fino agli otto anni di età del bambino, a patto che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) dell’INPS.

Congedo lavoratori turnisti: misura dell’indennità

La copertura economica INPS è garantita in misura pari al 30% della cosiddetta “Retribuzione media giornaliera” o RMG. La RMG è pari alla retribuzione percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente l’inizio del congedo.

Una volta individuata la paga del mese precedente la stessa si divide per il valore fisso 26 (operai) o 30 (impiegati). Al risultato si somma quanto ottenuto dividendo il rateo mensile di tredicesima ed eventuale quattordicesima per 25 (operai) o 30 (impiegati).

Ottenuta la RMG, questa dev’essere:

  • Moltiplicata per il 30%;
  • Moltiplicata per il numero di giornate indennizzabili.

In particolare, sono coperte dall’indennità INPS tutte le giornate di assenza per congedo parentale, eccezion fatta per:

  • Domeniche e giorni festivi nel caso degli operai;
  • Festività cadenti di domenica per gli impiegati.

Congedo lavoratori turnisti: quando non viene indennizzato

I periodi di congedo compresi tra gli otto e i dodici anni di età del bambino non sono indennizzati dall’INPS. Rimane fermo il limite massimo complessivo di assenza, citato poc’anzi, non eccedente i dieci o undici mesi complessivi tra i genitori.

Congedo lavoratori turnisti: cos’è il lavoro a turni

La legge (Dlgs. n 66/2003) definisce “lavoro a turni” qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro (anche a squadre) in base al quale più lavoratori sono occupati negli stessi posti, secondo un determinato ritmo continuo o meno.

I lavoratori turnisti hanno diritto, al pari degli altri dipendenti, al riposo giornaliero e settimanale nonché alle pause intermedie. A fronte del lavoro prestato di domenica è di norma previsto un giorno di riposo compensativo nonché specifiche maggiorazioni per la prestazione resa.

L’applicazione dell’orario a turni nonché le relative maggiorazioni o previsioni specifiche, sono indicate nella lettera di assunzione o nelle intese scritte successivamente intervenute con il dipendente, generalmente all’interno di una lettera di variazione dell’orario di lavoro.

Congedo lavoratori turnisti: circolare INPS  

La circolare INPS numero 41/2006 ha precisato, in merito al congedo parentale, che sono indennizzabili dall’Istituto i soli periodi di previsto svolgimento dell’attività lavorativa (comprese le eventuali festività cadenti nell’arco temporale del congedo richiesto) ad esclusione delle “pause contrattuali”, previste nei confronti dei lavoratori con orario part-time verticale.

Ricordiamo che per questi ultimi la prestazione è resa a tempo pieno ma in periodi predeterminati della settimana, mese o anno. Se ad esempio il tempo pieno è fissato in quaranta ore settimanali dal lunedì al venerdì, il lavoratore part-time svolge l’attività per otto ore il lunedì, mercoledì e venerdì.

In considerazione di quanto previsto dalla legge (Dlgs. n. 151/2001) e dei chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare numero 41/2006, l’Ispettorato ha precisato nella nota numero 1116 che il diritto dei lavoratori all’indennità per congedo parentale è previsto tutte le volte in cui, secondo la turnazione, è programmata l’attività lavorativa, ivi comprese le domeniche.

Congedo lavoratori turnisti: come fare richiesta

 Ricordiamo che coloro i quali intendono usufruire, in maniera continuativa o frazionata, del congedo parentale sono tenuti a:

  • Comunicarlo all’azienda con un preavviso di almeno cinque giorni;
  • Presentare domanda all’INPS in via telematica, prima dell’inizio del congedo.

In caso di fruizione oraria l’interessato deve comunque inoltrare istanza all’INPS, oltre a informare l’azienda dell’assenza almeno due giorni prima.

Leggi anche “Congedo parentale Covid: novità e istruzioni Inps su indennizzi e domanda”

 

Paolo Ballanti

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