Contributi sospesi a dicembre, entro il 16 marzo 2021: istruzioni con e senza calo di fatturato

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Come noto, sono stati sospesi i contributi a dicembre 2020: la sospensione, in particolare, spetta sia in caso di calo di fatturato sia senza (ma soltanto in determinati casi). L’interruzione temporanea di versamento dei contributi INPS, anche per il mese di dicembre 2020, è stata decisa dal Governo mediante il “Decreto Ristori-ter” (D.L. n. 157/2020).

A causa dell’innalzamento della curva epidemiologica a novembre, l’esecutivo è stato costretto ad adottare nuove stringenti misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Ciò ha causato il blocco di molte attività economiche. Dunque, per venire incontro a tali figure, quindi soprattutto imprenditori, è stato deciso di prorogare la sospensione dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali anche per dicembre 2020.

La novità legislativa è stata accolta dall’INPS con la Circolare operativa n. 145 del 14 dicembre 2020. Si ricorda, sin da ora, che trattasi di una sospensione e non esenzione.

Quindi tutti gli importi temporaneamente non dovuti nel mese di dicembre, dovranno poi essere versare in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.

È possibile avvalersi anche di un meccanismo di rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. In tali casi, il versamento della prima rata deve sempre essere effettuato entro il 16 marzo 2021.

Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio tutto quello che c’è da sapere sulla sospensione contributiva per il mese di dicembre 2020.

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Contributi sospesi a dicembre: come funziona

All’art. 2, co. 1 del D.L. n. 157/2020 è stata disposta la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali che scadono nel mese di dicembre 2020. Ma non solo: sono state sospese anche le rateazioni in fase amministrativa per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell’anno precedente;
  • con diminuzione delfatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il comma 2, dell’art. 2 del medesimo Decreto Legge dispone che, la sospensione venga applicata anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019. Per questi ultimi, precisa la norma, non è richiesto il requisito della diminuzione del fatturato.

In ogni caso, l’Agenzia delle Entrate comunicherà i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione, per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.

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Contributi sospesi a dicembre: senza calo di fatturato

Il co. 3 dell’art. in commento estende la sospensione dei versamenti contributivi, a prescindere dal possesso dei requisiti concernenti l’ammontare dei ricavi e la riduzione del fatturato, ai seguenti soggetti:

  • soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Dpcm del 3 novembre 2020;
  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zone arancioni” e “rosse”);
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020 che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zone rosse”);
  • oggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cd. “zone rosse”).

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Contributi sospesi a dicembre: zone rosse e arancioni

Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre 2020, gli ambiti territoriali sono stati individuati come segue:

  • zone arancioni: Basilicata, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Umbria, Puglia e Sicilia;
  • zone rosse: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Campania, Toscana, Abruzzo e Provincia Autonoma di Bolzano.

Si ricorda, al riguardo, che le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle cd. “zone gialle”, “arancioni” e “rosse”, non hanno effetti per l’applicazione della sospensione contributiva in argomento.

Contributi sospesi a dicembre: modalità di recupero

Il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, dell’art. 2 del Decreto in commento deve essere effettuato:

  • in un’unica soluzione, entro il16 marzo 2021, ivi compreso il versamento delle rate in scadenza nel mese di dicembre relative ai piani di rateizzazione già emessi;
  • mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Si precisa, infine, che anche le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021. Da ultimo, si afferma che, anche nella fattispecie in esame, per espressa previsione normativa, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Daniele Bonaddio

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