Ferie non godute: obbligo di pagamento dei contributi Inps. La sentenza

Paolo Ballanti 22/12/20
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L’azienda è tenuta a versare i contributi sulle ferie non godute dai dipendenti decorsi diciotto mesi dalla loro maturazione. Questo il parere della Corte di Cassazione espresso nella sentenza numero 26160 del 17 novembre 2020 con cui la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’INPS, volto ad ottenere il pagamento dei contributi sulle ferie non godute dai tredici dipendenti di un’azienda.

Il giudice di legittimità ha rinviato la decisione alla Corte d’appello dopo aver affermato che il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi all’Istituto, in ragione del vantaggio economico che lo stesso ha ottenuto dall’attività prestata dal dipendente mentre avrebbe dovuto riposare.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

La controversia sulle ferie non godute 

La controversia nasce dalla richiesta all’azienda, da parte dell’INPS, di versare i contributi previdenziali calcolati sull’indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte di tredici dipendenti, decorsi diciotto mesi dalla maturazione delle stesse.

Dopo che il giudice di prima istanza aveva respinto il ricorso del datore di lavoro, la Corte d’Appello ribaltava il giudizio, accogliendo la tesi aziendale, sulla base del fatto che:

  • Il diritto alle ferie è irrinunciabile in base alla normativa interna ed europea;
  • Non è configurabile un obbligo contributivo in ragione dell’indennità sostitutiva ferie, se non quando il rapporto di lavoro è cessato;
  • L’eventuale imposizione di un obbligo contributivo avrebbe un carattere sanzionatorio, non previsto dalla normativa interna.

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Contro la sentenza di secondo grado l’INPS ricorreva in Cassazione.

Carattere “retributivo” e “risarcitorio”

La Suprema Corte, sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, afferma che l’indennità sostitutiva per ferie non godute è soggetta a contribuzione INPS in ragione del suo carattere “retributivo”, essendo legata a periodi in cui il dipendente avrebbe dovuto essere collocato a riposo e invece ha prestato attività lavorativa. Quand’anche l’indennità avesse carattere “risarcitorio” la stessa sarebbe comunque assoggettata a contribuzione essendo un’attribuzione patrimoniale in favore del dipendente, legata al rapporto di lavoro e non compresa nell’elencazione tassativa delle somme escluse da contribuzione.

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Contributi ferie non godute: retribuzione imponibile

A della Cassazione, dev’essere dato rilievo al disposto della Legge n. 153 del 1969 articolo 12, in base al quale il calcolo dei contributi previdenziali dev’essere effettuato considerando la retribuzione dovuta al dipendente per legge, contratto individuale di lavoro e contratto collettivo e non quella effettivamente corrisposta.

Di conseguenza, nel concetto di retribuzione imponibile dev’essere incluso tutto ciò che il dipendente ha diritto di ricevere dal datore.

Ferie non godute: maggior vantaggio per l’azienda

In considerazione di quanto sopra, afferma la Cassazione, nel caso in cui il lavoratore sia stato impiegato mentre avrebbe dovuto riposare è integrato il presupposto dell’obbligo contributivo richiesto dalla Legge n. 153 del 1969, posto che si è generata una maggiore capacità contributiva in termini di indennità per ferie non godute.

Inoltre l’azienda, avendo ottenuto un vantaggio economico dal maggior lavoro reso dal dipendente, non può esimersi dal dover farsi carico degli oneri economici nei confronti del sistema previdenziale.

È irrilevante secondo la Suprema Corte che, per essere assoggetta a contributi INPS, l’indennità per ferie non godute debba essere monetizzata alla cessazione del rapporto.

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La Cassazione accoglie il ricorso Inps

In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso dell’INPS e rinvia la controversia alla Corte d’Appello, la quale esaminerà la questione sulla base dell’assoggettamento a contribuzione dell’indennità per ferie non godute una volta decorso il termine di diciotto mesi per la fruizione delle stesse, a prescindere dalla cessazione del rapporto.

Godimento delle ferie

Come sopra anticipato, le ferie sono un diritto irrinunciabile del dipendente. Per espressa previsione normativa (Decreto legislativo numero 66 del 2003) ogni dipendente ha diritto ad un periodo minimo di ferie pari a quattro settimane all’anno, da godere:

  • Metà nell’anno di maturazione;
  • Il restante nei diciotto mesi decorrenti dal termine dell’anno di maturazione.

Questo significa che le ferie maturate nel 2020 dovranno essere godute per metà nell’anno corrente, mentre le restanti entro il 30 giugno 2022.

Monetizzazione delle ferie 

A differenza dei permessi retribuiti, disciplinati dai singoli contratti collettivi, le ferie non possono essere monetizzate in busta paga e non godute dai dipendenti, eccezion fatta per quelle eccedenti le quattro settimane di legge.

Unica eccezione è quella di chi interrompe il rapporto per volontà sua (dimissioni), dell’azienda (licenziamento) o per scadenza del contratto a termine. In queste ipotesi le ferie non godute vengono liquidate con le altre spettanze terminative come TFR, permessi non goduti, mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima).

Ferie non godute: obbligo pagamento contributi

Il mancato godimento delle ferie entro i termini di legge espongono l’azienda al pagamento dei contributi sulle stesse calcolati, attraverso modello F24, al pari delle altre somme dovute all’Istituto.

Di conseguenza, se al 30 giugno 2022 residuano ancora delle ferie maturate nel 2020 il datore è tenuto a versare i contributi all’INPS insieme a quelli relativi al mese di luglio 2022.

Ferie non godute: le sanzioni

Se il dipendente non fruisce delle 4 settimane di ferie entro i termini di legge, il datore di lavoro rischia di incorrere in una sanzione amministrativa pari ad un importo compreso tra 100 e 600 euro, elevato a:

  • Sanzione tra 400 e 1.500 euro se la violazione si riferisce a più di cinque dipendenti o si protrae per almeno due anni;
  • Sanzione tra 800 e 4.500 euro se i dipendenti coinvolti sono più di dieci o quando la violazione si protrae da almeno quattro anni.

La sanzione si applica anche nei confronti dell’azienda che ha fatto godere ai dipendenti solo di una parte delle quattro settimane di ferie.

Ferie non godute: risarcimento danni

I dipendenti che non fruiscono delle ferie possono chiedere il risarcimento dei danni al datore di lavoro, se provano in giudizio un danno biologico ed esistenziale derivante dal mancato riposo.

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