Rottamazione/saldo e stralcio: le nuove scadenze con la proroga del Ristori Quater

Per le rate del 2020 si slitta al 1° marzo 2021

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Il Decreto Ristori-quater (D.L. n. 157/2020), si è occupato nell’ambito delle misure urgenti connesse all’emergenza sanitaria per il Covid-19, anche di riscossione ed in particolare dei versamenti relativi alla definizione agevolata delle cartelle, introducendo alcune novità importanti in materia, e nello specifico fornendo ai contribuenti interessati una ulteriore maggiore flessibilità per poter pagare le rate in ragione della continuazione dell’emergenza sanitaria.

Le disposizioni non hanno riguardato l’attività tradizionale di riscossione e di notifica degli atti, rimanendo in vigore le disposizioni previste dal D.L. n. 125/2020.

E’ stato prolungato al prossimo 1° marzo 2021 il termine per il pagamento delle rate che scadono nel 2020 della cosiddetta pace fiscale (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”). Il termine era stato fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio” (D.L. n. 34/2020). Ora si passa a marzo.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate del 2019, un mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se le stesse verranno integralmente corrisposte (ora) entro il prossimo 1° marzo 2021. Il pagamento entro il termine di scadenza non prevede i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.

Rottamazione ter/saldo e stralcio: quando pagare

Il D.L. n. 34/2020, era intervenuto sulla disciplina della Rottamazione consentendo a suo tempo una flessibilità nei pagamenti delle rate in scadenza nel 2020.

Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, l’art. 154 lettera c) del citato decreto, prevede(va) che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non avrebbe determinato la perdita dei benefici delle misure agevolate, se il debitore avrebbe effettuato l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020 (ora entro il 1° marzo 2021).

Il versamento effettuato oltre il termine di scadenza, determina il mancato perfezionamento della la misura agevolativa, e gli eventuali pagamenti effettuati si considerano a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

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Rottamazione ter/saldo e stralcio: tutte le scadenze

Andando a vedere nello specifico quali sono le scadenze interessate per il 2020, per chi ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2019, e ha ricevuto entro il 30 giugno 2019 la risposta alla dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter”, la prima e la seconda rata (entrambe pari al 10% dell’importo dovuto) sono scadute a novembre 2019. Le rate successive sono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, (quindi anche per il 2020).

In caso di un rientro automatico nella rottamazione, per il 2020 le rate da tenere in considerazione sono quelle del 31 luglio e del 30 novembre.

Per chi invece ha presentato la domanda entro il 31 luglio 2019, e il debito non è stato estinto in un’unica soluzione, il piano di rateazione prevede un massimo di 17 rate consecutive in 5 anni, e per il 2020 le scadenze sono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre.

Il piano poteva anche prevedere anche un massimo di 9 rate per tre anni, e in questo caso per il 2020, le rate sono al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Anche per il saldo e stralcio vi era stato l’intervento da parte del D.L. 34/2020, consentendo anche in questo caso maggiore flessibilità nei pagamenti delle rate che scadono quest’anno.

Per quanto riguarda le scadenze della rateazione da tenere in considerazione per il 2020, vi è il 31 marzo (20% dell’importo), e il 31 luglio (15% dell’importo), le altre date che non riguardano il 2020, sono il 31 marzo 2021 (15%) e il 31 luglio 2021 (15%).

Per la scadenza relativa alla “Definizione agevolata UE”, il debito poteva essere estinto o in un’unica soluzione, oppure fino a un massimo di 18 rate consecutive (per 5 anni). Le rate del 2020 sono scadute il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e il 30 novembre.

>> Scadenze fiscali dicembre 2020: date e proroghe Decreto Ristori Quater 

Come fare con le rateizzazioni decadute

Entro fine dicembre, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell’attività di riscossione, a causa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (D.L. 18 del 17 marzo 2020), possono presentare una nuova rateizzazione senza avere l’obbligo di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, viene portata da 60 a 100 mila euro la soglia per ottenere la rateizzazione senza necessità per il contribuente di dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione.

Con la presentazione di una richiesta di rateizzazione e il versamento della prima rata, le procedure esecutive in corso si estinguono. Inoltre, per tutti i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento viene determinata nella circostanza del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive, invece che delle 5 rate previste.

Rottamazione: richiesta rateizzazione pagamento

Per i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (D.L. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (D.L. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, è prevista la possibilità di chiedere la rateizzazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973) per le somme ancora dovute.

Rottamazione: novità Ristori Quater

Il decreto Ristori Quater, apre alla possibilità di accedere a nuove rateizzazioni anche ai contribuenti decaduti dalla prima rottamazione, disciplinata dal D.L. 193/2016, e dalla rottamazione bis delle cartelle esattoriali (D.L. 148/2017), in seguito al mancato pagamento delle rate in scadenza entro i termini ordinari.

Già il decreto Rilancio aveva concesso tale opzione ai contribuenti decaduti dalla rottamazione ter e del saldo e stralcio, in caso di mancato pagamento delle rate dovute nel 2019. La nuova misura elimina uno dei tasselli principali della definizione agevolata in quanto in via ordinaria è previsto il divieto di accesso a nuovi piani di rateazione per i debiti per i quali è stata presentata domanda di accesso alla rottamazione delle cartelle.

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Nessun intervento sulla sospensione della riscossione

Il Decreto Ristori Quater non è intervenuto sulla sospensione dell’attività di riscossione già prevista dal D.L. n. 125/2020, e in conseguenza di ciò restano sospesi fino al 31 dicembre 2020:

  • i pagamenti delle entrate tributarie e non, che derivano da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione, in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020 (La sospensione decorre dal 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa”, DPCM del 1° marzo 2020). I suddetti pagamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione ovvero entro il 31 gennaio 2021;
  • le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19 maggio 2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro, nonché a titolo di pensioni.

Libri utili:

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