Esonero rata Imu 16 dicembre: ex zone rosse, alberghi, b&b. Il Mef chiarisce i dubbi

Il punto con le Faq del Mef sulla cancellazione del saldo Imu dicembre 2020

Redazione 10/12/20
Scarica PDF Stampa
Come previsto, diversi quesiti sono giunti al Ministero delle finanze in vista della scadenze della seconda rata Imu del 16 dicembre. Importante ribadire che la grave situazione di emergenza Covid, dovuta alla chiusura o sospensione di molte attività economiche, ha creato difficoltà e rabbia da parte di molti esercenti, a cui i conti non quadrano più. Cosa che ha spinto il governo a introdurre la cancellazione dell’Imu di dicembre per molte attività. Lo ha fatto in maniera graduale, estendendo via via la platea, all’interno dei diversi decreti emanati (dal decreto Agosto al Ristori Quater).

Facciamo qui una breve sintesi dei diversi beneficiari dell’abolizione della seconda rata Imu, in base ai vari provvedimenti adottati. Cancellazione su cui anche il Mef (ministero dell’economia e delle finanze) ha fatto il punto, pubblicando una serie di Faq utili: in questo elenco di domande, ha fornito risposte su 3 punti importanti:

  • la cancellazione della seconda rata Imu spetta anche agli immobili ubicati nelle ex zone rosse,
  • per cinema, teatri e alberghi è da considerare ai fini del beneficio, la classificazione catastale degli immobili ove è esercitata l’attività (categoria catastale D3 e D2),
  • per godere dell’abolizione della prima e della seconda rata dell’IMU, l’attività svolta negli immobili deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’Imu.

Andiamo con ordine.

A chi spetta l’esonero rata Imu di dicembre 2020

Come anticipato, il governo è intervenuto in questi mesi, prevedendo inizialmente l’esonero della prima rata Imu 2020 per il settore del turismo e dello spettacolo, estendendo poi l’esenzione della seconda rata Imu 2020 anche ad altre attività.

Con il Decreto Agosto è stato stabilitol’esonero del pagamento della seconda rata Imu 2020 (quindi al 16 dicembre) per alcune categorie di immobili, quali:

  • gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali,
  • gli stabilimenti termali,
  • alberghi,
  • pensioni,
  • immobili destinati alle attività turistiche,

Questo a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzione che poi viene riconosciuta anche per gli immobili utilizzati per:

  • eventi fieristici o manifestazioni,
  • spettacoli cinematografici e teatrali,
  • discoteche e sale da ballo

In questo caso non era stata prevista la cancellazione della prima rata

Successivamente il D.L. 137/2020 (primo decreto “Ristori”) ha apportato una ulteriore estensione delle agevolazioni Imu, rispetto a quanto già disposto con i precedenti decreti, con l’esonero dalla seconda rata Imu (da versare sempre a metà dicembre) anche a favore dei pubblici esercizi e di diverse altre attività di servizio (indicate in un apposito allegato), le cui aperture sono limitate o impedite dalle nuove misure di sicurezza sanitaria. L’agevolazione è limitata agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dagli esercenti delle attività.

Il Decreto “Ristori bis”all’articolo 5 ha esteso la cancellazione della seconda rata Imu 2020 alle attività economiche indicate in un apposito allegato al provvedimento e ubicate nelle nuove zone rosse, istituite dal DPCM del 3 novembre scorso, e dalle ordinanze del ministro della Salute.

Anche in questo caso l’agevolazione è limitata agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dagli esercenti delle attività indicate nel decreto.

Il Decreto Ristori Quater, ha infine chiarito che l’esenzione del pagamento è valida anche quando l’utilizzatore coincide con il soggetto passivo d’imposta (anche se non proprietario dell’immobile). In questo modo la platea degli esonerati dal pagamento si allarga.

>> Cancellazione rata Imu dicembre: per chi, scadenze, limiti e regole

Vediamo ora le risposte Faq del MEF

Esonero rata Imu dicembre 2020: le ex zone rosse pagano?

Il Decreto Ristori bis ha stabilito che per gli immobili siti nei comuni delle zone rosse individuate con ordinanza del ministro della salute e dall’art 3 del DL 149/2020 non è dovuta la seconda rata IMU 2020 se si esercitano le attività commerciali di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato 2 a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori della attività.

A questo punto, una domanda ricevuta al Ministero delle finanze chiede:

  1. Lart. 5 del D. L. n. 149 del 2020, stabilisce l’esenzione per le attività indicate
    nell’allegato 2 ubicate nelle “regioni rosse”. Si chiede di sapere come debba essere
    applicata questa norma con riferimento ai contribuenti che sono migrati ad una
    regione diversa in data successiva all’entrata in vigore del dl suddetto. 

In pratica: pago l’Imu se la regione in cui l’immobile è ubicato ha cambiato colore, e da rossa è diventata arancione o gialla?

Risposta del Mef:

Si ritiene che per l’esonero dalla seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU)
in scadenza il prossimo 16 dicembre, è sufficiente che l’immobile sia ubicato nella
fascia “rossa” nel periodo compreso tra l’emanazione del Dpcm 3 novembre 2020
e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020),
indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della
regione interessato passi in una fascia diversa.

In pratica: nessun problema se la regione ha cambiato colore e da rossa è passata ad arancione o gialle. Per essere esonerati dal pagamento Imu è sufficiente che nel periodo 3 novembre-16 dicembre la zona sia stata considerata rossa, anche se questa nel tempo ha poi cambiato colore.

Esonero rata Imu dicembre 2020: le categorie catastali valgono ancora per gli alberghi?

Altra domanda posta al mef.

2. L’articolo 78 del Dl 104/2020, prevede che l’esenzione per cinema, teatri e alberghi
sia condizionata alla classificazione dell’immobile nelle categorie catastali D3 e D2.
il successivo articolo 9 Dl 137/2020 stabilisce l’esenzione delle categorie Ateco di cui
all’allegato 1, ivi inclusi cinema, teatri e alberghi, senza tuttavia porre alcuna
condizione di appartenenza catastale ma facendo salvo il DL 104. Si chiede di sapere
se, ai fini dell’esenzione dal saldo, per le suddette categorie sia o meno necessaria
la classificazione catastale.

In pratica: cinema, teatri e alberghi prima erano esentati dal saldo Imu solo se rientravano nella categoria catastale D3 e D2. Successivamente invece è stato introdotto un provvedimento che inseriva il loro codice Ateco all’interno delle categorie esonerate dal pagamento. Sono ancora obbligato a rispettare la categorie catastale D3 e D2.

Risposta del Mef:

Si ritiene che le categorie catastali debbano essere comunque rispettate dal
momento che l’art. 9 del D. L. n. 137 del 2020 (DL Ristori) prevede espressamente al
comma 1 che restano ferme le disposizioni di cui all’art. 78 del D. L. n. 104 del 2020.
Pertanto, la successiva identificazione delle attività effettuata tramite i codici ATECO
è ininfluente ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli immobili
classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.

In pratica: si. le categorie catastali vanno sempre rispettate per beneficiare dell’esenzione dal saldo Imu. Per cinema, teatri e alberghi è da considerare ai fini del beneficio la classificazione catastale degli immobili ove è esercitata l’attività (D3 e D2).

Infine ai sensi dell’articolo 78 del Dl 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale.

Scadenze pagamento Imu 2020

Ricordiamo che tutti coloro che non sono esonerati dal pagamento dell’Imu 2020 devono rispettare le seguenti scadenze:

  • entro il 16 giugno 2020 era dovuto il versamento dell’acconto Imu,
  • entro il 16 dicembre 2020 si deve provvedere al versamento del saldo Imu. Il pagamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

>> Scarica qui le Faq del MEF

Libri e E-book utili:

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento