Whistleblowing: tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

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Sei venuto a conoscenza di fatti illeciti avvenuti sul posto di lavoro? Vorresti denunciare l’accaduto ma hai paura che la tua confessione venga scoperta e hai timore di eventuali ritorsioni? Non preoccuparti: sappi che la legge italiana prevede proprio una specifica tutela per te in questi casi.

Tale fenomeno prende il nome inglese di “whistleblowing”. In particolare, la tutela è disciplinata all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2011 e smi, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. Ma come funziona il “whistleblowing”? Semplice: il predetto articolo prevede un sistema di garanzie a carico del pubblico dipendente (cd. whistleblower) che, nell’interesse dell’integrità della P.A., segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Sul tema, con la Circolare n. 54 del 26 marzo 2018, l’INPS è intervenuto per fornire indicazioni attuative di dettaglio, concernenti l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della citata norma. Tuttavia, l’ANAC, ossia l’Autorità nazionale anticorruzione, ha ritenuto necessario fornire ulteriori chiarimenti riguardanti:

  • l’oggetto della segnalazione;
  • la distinzione fra “segnalazione anonima” e “riservatezza dell’identità del segnalante”;
  • l’aggiornamento delle disposizioni concernenti sia la ricezione della segnalazione che la procedura e la gestione della segnalazione.

I chiarimenti sono giunti direttamente dall’Istituto Previdenziale con la Circolare n. 127 del 6 novembre 2020. Quindi andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come funziona il processo di segnalazione di illeciti.

Whistleblowing: cos’è e tipi di segnalazione

Innanzitutto, è bene capire quali sono le segnalazioni meritevoli di tutela. Sul punto, l’INPS rammenta che essi comprendono non solo le fattispecie riconducibili all’elemento oggettivo dell’intera gamma dei delitti contro la P.A., ma anche tutte le situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontrino comportamenti impropri di un funzionario pubblico. Ma quali sono questi comportamenti definiti “impropri”? Ebbene, si tratta di atteggiamenti che, anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico.

Whistleblowing: segnalazione anonima e riservatezza

A questo punto, appare importante distinguere la fattispecie di “segnalazione anonima” dalla “riservatezza dell’identità del segnalante”.

La legge italiana garantisce al segnalante la riservatezza della denuncia, tuttavia quest’ultimo – all’atto della segnalazione stessa – deve comunque rendere nota la propria identità.

Non rientra, dunque, nella fattispecie prevista dalla norma come “dipendente pubblico che segnala illeciti”, quella del soggetto che, nell’inoltrare una segnalazione, non si renda conoscibile. In altri termini, la tutela è riservata unicamente per i dipendenti pubblici individuabili e riconoscibili.

Whistleblowing: procedura di segnalazione

Ma come bisogna comportarsi per segnalare l’illecito? Al riguardo, l’INPS fornisce istruzioni step-by-step da seguire, che si dettagliano di seguito.

La regola base è che il dipendente il quale intenda segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l’Istituto, lo comunichi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) mediante l’apposita procedura informatica per la segnalazione degli illeciti.

La procedura informatizzata consente, in sintesi, di:

  • inserire in modo semplice ma dettagliato una segnalazione di illecito da parte di un dipendente dell’Istituto;
  • trasmettere la segnalazione al RPCT, che la gestisce secondo le proprie competenze coinvolgendo, ove ritenuto necessario, il Direttore centrale Risorse umane e il Capo dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa;
  • garantire l’anonimato del segnalante in tutte le fasi della gestione della segnalazione. Tutte le informazioni tese all’individuazione del segnalante, inclusa la matricola, sono, infatti, cifrate. Sono fatti salvi gli obblighi di legge e di regolamenti cui non è opponibile il diritto all’anonimato;
  • accertare, in presenza dei predetti obblighi di legge e regolamenti, l’identità del segnalante. Detta possibilità è riservata, in via esclusiva, al RPCT;
  • rendere noto al segnalante lo stato di lavorazione della segnalazione.

Whistleblowing: gestione riservata delle segnalazioni

Una volta segnalato l’illecito, il RPCT svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi di un minimo numero indispensabile di dipendenti. Si specifica che il RPCT può inoltrare la segnalazione anche al di fuori della procedura informatica ai seguenti soggetti:

  • il dirigente della Struttura in cui si è verificato il fatto o della Struttura sovraordinata, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
  • il Direttore centrale Risorse umane;
  • il Capo dell’Ufficio dei procedimenti disciplinari e della responsabilità amministrativa;

In questi ultimi casi, la segnalazione e l’eventuale documentazione verrà trasmessa espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all’identità del segnalante.

È importante ricordare che i dipendenti dell’Istituto, i quali vengono coinvolti dal RPCT nella gestione della segnalazione, sono, comunque, tenuti alla cura dell’anonimato del segnalante e alla trattazione della segnalazione. Quindi, bisogna osservare i criteri di riservatezza e custodire e controllare i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Whistleblowing: segnalazione illeciti da parte di collaboratori

Infine, l’INPS fa presente che la legge tutela anche le eventuali segnalazioni pervenute dai collaboratori dell’istituto esterni, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo.

Questi ultimi potranno inoltrare la segnalazione al RPCT tramite un modulo specifico denominato:

  • “Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei consulenti e collaboratori esterni dell’Inps e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di lavori, beni o servizi in favore dell’Istituto (art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001)” (COD.MV69).

Tale modulo deve essere debitamente compilato e sottoscritto, da inviarsi alla casella di posta elettronica “segnalazioneilleciti@inps.it”.

Per reperire il modulo, in formato pdf editabile, occorre andare nella sotto sezione:

  • “Altri contenuti” > “Prevenzione della corruzione” della sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

 

Daniele Bonaddio

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