Aumento pensione invalidità: arretrati in automatico e soglia 1.000 euro. Istruzioni Inps

Aumento invalidità 2020: arretrati pagati a novembre e dicembre, pagamento automatico, cosa succede se supero la soglia dei 1.000 euro

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Molti dubbi ancora da parte degli utenti sull’aumento pensione di invalidità 2020, o meglio sul pagamento degli incrementi. Inizia a novembre si sa. E sempre da questo mese dovrebbero anche essere riconosciuti gli arretrati. Perchè la circolare Inps che dava il via all’incremento al milione ha specificato bene che questo aumento entra in vigore in modo retroattivo da luglio 2020, per chi lo riceve in automatico. Ecco perchè l’assegno di novembre sarà bello ricco: tra aumento effettivo del mese in corso, maggiorato di tutti gli arretrati spettanti.

A tal proposito, con l’ultimo messaggio del 28 ottobre, l’Inps ha voluto fare alcune precisazioni, sia sul pagamento degli arretrati del mese di novembre sia sul riconoscimento in automatico o a domanda dell’incremento al milione. E ancora più importante un nota bene per i pensionati e le pensionate: per legge le pensioni di importo superiore ai 1.000 euro devono essere accreditate esclusivamente su conto corrente postale o bancario, su libretto postale o su carta prepagata abilitata.

Chi ancora riceve la pensione in contanti, e deve ricevere come aumento un importo che supera i 1.000 euro, DEVE dotarsi di un conto corrente (bancario o postale), di un libretto o una carta prepagata. Questo perché l’impiegato dello sportello non può consegnare cifre oltre i 1.000 euro in cash.

Vediamo di seguito i chiarimenti Inps (Messaggio n°3960 del 28/10/2020) sul pagamento dell’aumento pensioni di invalidità nel cedolino di novembre, sul riconoscimento automatico o a domanda degli arretrati e sul limte dei 1.000 euro in contanti.

Aumento pensioni invalidità: pagamento automatico 

Come indicato nella citata circolare n. 107/2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione, la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio. Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati.

L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020.

L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati).

In sostanza gli arretrati saranno riconosciuti, anch’essi, in automatico, assieme al pagamento delle competenze del mese di novembre e dicembre. Occhio quindi al cedolino pensione di novembre e dicembre 2020.

Aumento pensione invalidità: variazione redditi

Se i redditi personali dei soggetti beneficiari hanno subito una variazione nel corso del 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all’INPS, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della maggiorazione.

In questi casi l’interessato dovrà quindi presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, utilizzando l’apposito servizio online sul sito www.inps.it, oppure rivolgendosi alla Struttura territoriale di competenza o a un Istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assistenza.

Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio.

Aumento pensione invalidità: soglia dei 1.000 euro 

Inps infine ricorda a tutti che, per legge, le pensioni di importo superiore ai 1.000 euro devono essere pagate esclusivamente su:

  • conto corrente postale o bancario,
  • libretto postale o
  • carta prepagata abilitata.

Quindi, i pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, per effetto della maggiorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai mille euro, se già non ne sono titolati, devono dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione.

Il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all’INPS. Come?

  • mediante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario,
  • la comunicazione potrà avvenire utilizzando l’apposito servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensionistiche”.
  • o rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

A cura di Chiara Arroi

(Fonte Inps)

Ricordiamo che….

L’aumento spetta a decorrere dal 20 luglio 2020 a:

  • Invalidi civili totali;
  • Ciechi assoluti;
  • Sordi titolari di pensione L. 381/70.

>> Aumento pensioni di invalidità: tutti gli esclusi dall’incremento

Aumento pensione invalidità: i limiti di reddito 

Nei loro confronti l’incremento è riconosciuto d’ufficio a decorrere dalla rata di novembre 2020, senza necessità di alcuna domanda o adempimento particolare.

Per avere diritto al beneficio è necessario rispettare determinati requisiti reddituali. In particolare:

  • il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all’importo massimo moltiplicato per 13 mensilità);
  • il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro. I redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

È importante specificare che non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

  • il reddito della casa di abitazione;
  • le pensioni di guerra;
  • l’indennità di accompagnamento;
  • l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dall’art. 70, co. 7 della L. n. 388/2000;
  • i trattamenti di famiglia;
  • l’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

>> Aumento pensione invalidità 2020: quando spetta, nuovi importi e novità

Aumento pensione invalidità: come viene riconosciuto 

Con la Circolare n. 107 del 23 settembre 2020, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti circa la presentazione della domanda.

In molti, infatti, si sono chiesti se bisogna fare apposita domanda per l’incremento o lo stesso avviene d’ufficio.

Ebbene, sul punto, bisogna innanzitutto distinguere tra:

  • prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi;
  • pensione di inabilità di cui alla L. n. 222/1984.

Peri primi, il riconoscimento avviene d’ufficio, ossia senza presentare alcun tipo di domanda.

Diversamente, per i titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, l’INPS ha avuto modo di precisare che:

  • gli invalidi under 60, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento;
  • gli invalidi over 60, invece, non devono presentare alcuna domanda in quanto l’incremento verrà riconosciuto d’ufficio.

Nel primo caso, l’INPS aveva imposta una data di scadenza della domanda, ossia il 9 ottobre 2020, data entro la quale i richiedenti avrebbero avuto diritto all’incremento dal 1° agosto 2020. Tale data è stata recentemente rettificata dall’Inps stesso (Messaggio n. n. 3647 del 9 ottobre 2020).

In particolare, ai titolari di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984 che presentino la domanda di beneficio entro il 30 ottobre 2020, verrà riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, a seguito di espressa richiesta. In tal senso deve intendersi rettificato il menzionato termine di presentazione della domanda fissato al 9 ottobre 2020 dalla Circolare Inps n. 107/2020. A tale fine è necessario indicare nel campo “Note” della domanda: “Richiedo il riconoscimento della maggiorazione con decorrenza dal 1° Agosto 2020”.

Pertanto, soltanto per chi effettua la domanda entro il 30 ottobre 2020, potrà godere degli arretrati dal 1° agosto 2020.

Aumento pensioni invalidità: la rata di novembre 2020

È l’INPS stesso, con la notizia del 13 ottobre 2020, a comunicare l’avvio del riconoscimento della maggiorazione sociale, con la prossima rata di novembre 2020, in favore dei soggetti titolari di:

  • pensione per invalido civile totale 100%;
  • pensione per i sordi;
  • pensione per i ciechi civili assoluti;
  • pensione di inabilità ex lege 222/1984.

Inoltre, citando un pezzo integrale della notizia del 13.10.2020, l’INPS afferma che:

  • Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civilee in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda”.

Al contrario:

  • Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, o i patronati. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda”.

Aumento pensioni invalidità: come fare domanda

Per chi è tenuto a presentare domanda per accedere all’”incremento al milione”, l’istanza può essere presentata:

  • autonomamente, sul sito Inps;
  • tramite intermediari.

Nello specifico, occorre:

  1. accedere al servizio “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  2. preselezionare la domanda di “Ricostituzione”;
  3. selezionare la seguente tipologia di Prodotto:
  • Gruppo: RICOSTITUZIONI/SUPPLEMENTI;
  • Prodotto: REDDITUALE;
  • Tipo: MAGGIORAZIONE SOCIALE

>> Scarica qui il messaggio Inps 

Daniele Bonaddio

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