Decontribuzione Sud 2020: cos’è, importi, requisiti, limiti e indicazioni Uniemens

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Decontribuzione Sud 2020: finalmente sono giunte le indicazioni operative dall’INPS. Via libera, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, alla cd. “decontribuzione Sud”. In particolare, i datori di lavoro dovranno indicare nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Da notare che l’incentivo contributivo non prevede alcun limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Ma chi sono i datori di lavoro che possono accedere alla “decontribuzione Sud”? Quali sono le condizioni e i requisiti da rispettare? E ancora, l’esonero è compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato? Andiamo in ordine e vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla “decontribuzione Sud”.

Decontribuzione Sud: le nuove regole

Lo sgravio contributivo deriva essenzialmente dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020). L’agevolazione è stata introdotta per far fronte agli effetti negativi determinati dall’epidemia da COVID-19 soprattutto in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico. L’obiettivo, quindi, è quello di garantire la tutela dei livelli occupazionali.

A tal fine, il Governo ha pensato di introdurre per le aziende operanti in tali aree un esonero dal versamento dei contributi per un importo pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi. Restano esclusi i premi ed i contributi spettanti all’INAIL.

Decontribuzione Sud: durata e requisiti

L’agevolazione è riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

A tal fine è necessario che la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite:

  • inferiore al 75% della media EU27;
  • compreso tra il 75% e il 90%;

e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Tuttavia, si ricorda, che l’operatività dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Decontribuzione Sud: a chi è rivolta

L’agevolazione è concessa ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Restano esclusi:

  • il settore agricolo;
  • i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico.

Inoltre, la decontribuzione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia

Per sede di lavoro, si ricorda, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

Decontribuzione Sud: sede legale diversa dalle regioni ammesse

Requisito essenziale affinché la decontribuzione possa essere genuinamente fruita è lo svolgimento della prestazione lavorativa in una delle regioni summenzionate. Laddove il datore di lavoro abbia:

  • sede legale in una regione diversa;
  • in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni;

è necessario che l’INPS competente, dietro richiesta da parte del datore di lavoro, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”.

Tale codice, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Decontribuzione Sud: importi agevolazione

Come anticipato in premessa, l’importo dell’agevolazione è del 30% della contribuzione datoriale. E il fattore che rende tale sgravio differente dagli altri è che non ci sono limiti e tetti massimi mensili da rispettare.

Decontribuzione Sud: contributi esclusi dall’incentivo

Attenzione però. Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, co. 4, del medesimo decreto legislativo;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016;
  • il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. n. 388/2000.

Decontribuzione Sud: a quali condizioni 

La “decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico. Naturalmente bisogna rispettare il requisito geografico della prestazione lavorativa.

In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Diversamente, l’agevolazione è subordinata al possesso del Durc, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Decontribuzione Sud: compatibilità e cumulabilità

La decontribuzione, infine, risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione:

  • sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani);
  • sia con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).

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