Indennità covid 500 euro lavoratori ex zone rosse: domanda al via sul portale Inps

Servizio online attivo per i lavoratori delle ex zone rosse, che possono chiedere la mansilità aggiuntiva covid da 500 euro

Paolo Ballanti 24/09/20
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Al via l’indennità covid 500 euro mensili per i lavoratori delle ex “zone rosse” colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19. A stabilirlo la Circolare INPS n. 104 del 18 settembre scorso con cui l’Istituto fornisce alle proprie sedi territoriali le indicazioni operative per riconoscere il contributo introdotto dal Decreto legge n. 18 (cosiddetto Decreto “Cura Italia”) del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020.

Intanto il 23 settembre l’Istituto ha comunicato sul sito web che è attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità covid-19 per alcune categorie di lavoratori autonomi (titolari di rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ecc.) e per collaboratori coordinati e continuativi, che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano l’attività nei comuni dichiarati “zona rossa” a causa dell’emergenza epidemiologia da Covid-19 in Lombardia e Veneto.

La misura di sostegno, introdotta dall’articolo 44-bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto Cura Italia), prevede l’erogazione di una indennità aggiuntiva rispetto alle eventuali già fruite.

Per tutte le indicazioni relative all’accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l’esito fino al pagamento, è possibile consultare il tutorial (pdf 2,93MB) previsto per le altre indennità Covid-19.

L’articolo 44-bis del decreto prevede infatti un’indennità aggiuntiva, rispetto alle misure analoghe introdotte dal medesimo D.l. e da altri che si sono succeduti in questi mesi, in favore di alcune categorie di lavoratori costretti a sospendere l’attività in ragione dei provvedimenti governativi adottati nei confronti delle “zone rosse” di Lombardia e Veneto, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º marzo scorso.

A questo punto, per ottenere il contributo, gli interessati possono quindi accedere al portale dedicato sul sito INPS, perché il servizio online di presentazione domanda è attivo.

Analizziamo la novità nel dettaglio.

Indennità covid 500 euro ex zone rosse: requisiti occupazionali 

 L’indennità è rivolta ai seguenti soggetti:

  • Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata INPS;
  • Liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 (compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con rapporto di lavoro autonomo) iscritti alla Gestione separata;
  • Liberi professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza;
  • I lavoratori attivi alla data del 23 febbraio 2020 iscritti alle Gestioni dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, compresi gli imprenditori agricoli professionali (IAP), oltre a coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli;
  • Titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale attivi alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti alle rispettive gestioni INPS.

Indennità covid 500 euro ex zone rosse: requisito territoriale

I lavoratori citati nel paragrafo precedente possono accedere alla misura se alla data del 23 febbraio scorso svolgevano l’attività lavorativa (ovvero erano residenti o domiciliati) in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1º marzo 2020 (DPCM), per intenderci le cosiddette “zone rosse”:

  • In Lombardia i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini;
  • In Veneto il comune di Vo’.

Indennità covid 500 euro ex zone rosse: 

L’indennità riconosciuta dal D.l. n. 18 è pari ad euro 500,00 mensili per un massimo di tre mesi, in ragione dei periodi di sospensione dell’attività.

Le somme corrisposte non sono imponibili ai fini contributivi e fiscali, di conseguenza i 500 euro mensili sono netti, al pari delle altre indennità riconosciute dai vari decreti in favore dei lavoratori colpiti dagli effetti economici del COVID-19.

Indennità covid 500 euro ex zone rosse: esentasse

Il contributo non concorre altresì alla formazione del reddito complessivo del beneficiario.

Escluso infine l’accredito di contributi figurativi per i periodi di fruizione dell’indennità, nonché il diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF).

Indennità covid 500 euro ex zone rosse: come fare domanda

Le istanze di contributo dovranno essere inoltrate all’INPS esclusivamente in via telematica sul portale istituzionale, attraverso l’area dedicata che sarà resa nota con successiva comunicazione.

E’ attivo il servizio online sul portale Inps, tramite l’area MyInps.

Le domande potranno essere inviate:

  • In autonomia, se in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS;
  • Chiamando il Contact center dell’Istituto all’803 164 da rete fissa oppure al numero 06 164164 da rete mobile (richieste comunque le credenziali PIN, SPID, CIE o CNS);
  • Patronati (in questo caso non è necessario possedere le credenziali per l’accesso ai servizi INPS).

È opportuno ricordare che dal 1º ottobre prossimo l’INPS non rilascerà più il PIN come credenziale di accesso ai servizi telematici.

Il PIN infatti sarà sostituito da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), infrastruttura attiva da tempo che permette di accedere ai servizi online della Pubblica amministrazione.

Il contributo sarà erogato al beneficiario direttamente dall’INPS, utilizzando la modalità di pagamento scelta al momento della domanda (accredito su conto corrente o bonifico domiciliato presso gli uffici postali).

Indennità covid ex zone rosse: compatibilità con altre prestazioni

Al pari delle altre indennità COVID-19, il contributo per i lavoratori delle zone rosse è compatibile e cumulabile con:

  • Reddito di Cittadinanza;
  • Assegno ordinario di invalidità;
  • Indennità di disoccupazione NASPI, indennità di disoccupazione agricola e indennità di disoccupazione DIS-COLL;
  • Compensi erogati in ragione di borse lavoro, stage e tirocini professionali;
  • Premi o sussidi per scopi scolastici o di addestramento professionale;
  • Premi e compensi per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica;
  • Prestazioni di lavoro occasionale, nei limiti di cinque mila euro annui.

Al contrario, la misura è incompatibile con l’APE sociale nonché con le pensioni dirette a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dell’INPS (nonché delle forme forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa) o della Gestione separata.

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