Contratto a termine senza causale: come funziona la deroga 2020

Paolo Ballanti 23/09/20
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Una boccata di ossigeno per il contratto a termine in un momento di forte crisi economico-sociale e occupazionale causa Covid: l’articolo 8 del Decreto Agosto, in deroga alla normativa vigente, concede la possibilità di prorogare o rinnovare una sola volta i contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi senza che ciò sia giustificato da alcuna causale. Confermato invece il limite di durata complessiva fissato in ventiquattro mesi.

Questa possibilità sarà concessa fino al 31 dicembre 2020. 

Lo scopo è quello di agevolare le imprese nell’utilizzo dei contratti a termine in un periodo di incertezza e talora difficoltà economica causato dall’emergenza epidemiologica COVID-19.

A chiarire la portata delle novità è intervenuta la nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) numero 713 del 16 settembre 2020, che interpreta l’apertura a maglie larghe. l’Inl specifica infatti che è consentito “prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015″

Prima di analizzare le novità ripercorriamo quelle che sono le regole generali dei contratti a termine.

Contratto a termine: durata massima

La normativa (D.lgs. n. 81/2015 articolo 19 comma 2) consente a datore e dipendente di stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a ventiquattro mesi.

Lo stesso limite opera in presenza di più contratti tra i medesimi soggetti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.

La violazione dei ventiquattro mesi comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato sin dalla data del superamento.

>> Decreto dignità al via: le nuove regole del contratto a termine

Contratto a termine: le causali

Qualora sia previsto l’obbligo delle causali, l’assunzione, il rinnovo o la proroga del contratto a termine dev’essere giustificata da almeno una delle seguenti casistiche:

  • Esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività;
  • Esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • Esigenze connesse a
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Contratto a termine: le proroghe

Le parti possono liberamente prorogare il contratto fino ad una durata complessiva di dodici mesi. Oltre, è necessario giustificare la proroga con una delle causali previste.

Sempre nel rispetto dei ventiquattro mesi è consentito operare un massimo di quattro proroghe. L’inosservanza del limite comporta la trasformazione a tempo indeterminato a decorrere dalla quinta proroga.

Facciamo l’esempio di Caio assunto dal 1º agosto 2019 al 31 dicembre 2019 per un totale di cinque mesi. Alla scadenza. Il contratto viene prorogato dal 1º gennaio 2020 al 30 settembre 2020 per un totale di nove mesi. In questo caso la proroga sarà soggetta a causale dal momento che la durata complessiva del rapporto supererà i dodici mesi (cinque mesi più altri nove per un totale di quattordici).

Contratto a termine: il rinnovo

Al contrario delle proroghe, la normativa prevede in tutti i casi di rinnovo l’obbligatoria presenza delle causali. Per rinnovo si intende la riassunzione del dipendente con un altro contratto a tempo determinato. Riprendiamo l’esempio di Caio del paragrafo precedente. Si sarebbe parlato di rinnovo in caso di cessazione del rapporto alla scadenza del 31 dicembre 2019 e riassunzione il 1º febbraio 2020.

L’inosservanza dell’obbligo delle causali comporta la trasformazione a tempo indeterminato.

Peraltro, in tutti i casi di rinnovo tra un contratto e quello successivo deve trascorrere un periodo di almeno:

  • Dieci giorni nel caso in cui il contratto scaduto abbia avuto durata non superiore a sei mesi;
  • Venti giorni nel caso in cui il contratto scaduto abbia avuto durata superiore a sei mesi.

L’inosservanza del cosiddetto “stop and go” comporta la trasformazione del secondo rapporto a tempo indeterminato.

Contratto a termine: deroga alla causale nel Decreto Agosto

Come anticipato, il Decreto Agosto all’articolo 8 consente, in deroga alla normativa appena citata, fino al 31 dicembre 2020 di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in assenza delle causali, per un periodo massimo di 12 mesi ed una sola volta. Resta fermo il limite complessivo di ventiquattro mesi.

La nota INL n. 713 del 16 settembre 2020 interviene chiarendo che la deroga del “Decreto Agosto” opera anche con riferimento a:

  • Numero massimo di proroghe;
  • Rispetto dello “stop and go”.

Significa che, pur in presenza di quattro proroghe, il rapporto pur nel rispetto del limite complessivo di ventiquattro mesi potrà essere:

  • Prorogato una quinta volta per un massimo di 12 mesi, in assenza di causali;
  • Rinnovato per un massimo di dodici mesi (in assenza di causali), senza dover rispettare lo stacco di 10 o 20 giorni.

Contratto a termine senza causale: fino a quando 

La nota INL precisa che il limite del 31 dicembre 2020 si riferisce alla data di formalizzazione della proroga / rinnovo. Questo significa che ben può accadere che il contratto a termine venga prorogato anche al 2021, sempre nel rispetto del limite complessivo dei ventiquattro mesi, a patto che la lettera di proroga abbia data anteriore al 31 dicembre. Lo stesso dicasi per il rinnovo.

Adottando il pensiero dell’Ispettorato, si può legittimamente affermare che la riassunzione a tempo determinato decorrente dal 1º gennaio 2021, per un massimo di dodici mesi, in attuazione di un contratto stipulato il 30 dicembre 2020 possa prescindere dall’obbligo delle causali.

Contratto a termine: Deroghe del Decreto Rilancio

Le disposizioni dell’articolo 8 modificano quanto previsto dal Decreto Rilancio (D.l. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020) in base al quale si concedeva, in deroga alla normativa, di:

  • Prorogare o rinnovare fino al 30 agosto 2020 i contratti a termine in essere alla data del 23 febbraio 2020 (comma 1 articolo 93);
  • Prorogare la durata dei contratti a termine per un periodo di tempo pari a quello di sospensione dell’attività lavorativa causa emergenza COVID-19 (comma 1 bis articolo 93).

Sul punto la nota INL precisa che i contratti rinnovati o prorogati ai sensi del “Decreto Rilancio” (articolo 93 comma 1) fino al 30 agosto 2020, potranno godere delle deroghe previste dal Decreto Agosto pur sempre nel rispetto del limite complessivo di 24 mesi.

Di conseguenza, un contratto in essere al 23 febbraio 2020 prorogato fino al 30 agosto 2020 ai sensi del Decreto Rilancio potrà essere ulteriormente prorogato per un massimo di dodici mesi in assenza delle causali, ma sempre nel rispetto del limite dei ventiquattro mesi.

Inoltre secondo la nota del 16 settembre, i periodi di proroga automatica ai sensi dell’articolo 93 comma 1 bis del “Decreto Rilancio”, fruiti nel periodo di vigenza della disposizione (18 luglio – 14 agosto) devono essere considerati “neutri” (quindi da non conteggiare) ai fini dei ventiquattro mesi.

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