Assegni familiari 2020: come fare in caso di divorzio o separazione

Paolo Ballanti 10/09/20
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Gli assegni familiari 2020 sono una prestazione economica erogata dall’INPS a sostegno dei lavoratori dipendenti e pensionati chiamati a farsi carico delle spese per il mantenimento di figli o altri familiari in condizioni particolari di inabilità al lavoro o viventi a carico del richiedente.

Gli assegni (in sigla ANF) spettano in base alle seguenti condizioni:

  • Presenza di un nucleo familiare;
  • Reddito complessivo del nucleo familiare compreso entro le tabelle INPS (aggiornate annualmente) e composto per almeno il 70% da redditi da lavoro dipendente o ad esso assimilati;
  • Assenza di altro ANF o trattamento di famiglia per il medesimo nucleo.

Il periodo di erogazione degli assegni decorre dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. Questo significa che, attualmente, salvo l’erogazione di quote arretrate relative a periodi precedenti, l’INPS o i datori di lavoro corrispondono ogni mese gli assegni relativi al periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.

L’ammontare degli assegni varia in funzione di:

  • Numero dei componenti il nucleo familiare e caratteristiche degli stessi (ad esempio soggetti inabili);
  • Reddito familiare complessivo del nucleo, relativo all’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno per il quale viene presentata la domanda.

Con riferimento all’ultimo punto e per fare chiarezza, se Tizio presenta domanda di ANF a decorrere dal 1° febbraio 2021, ricade comunque nel periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021. Ne consegue che il reddito di riferimento sarà quello del 2019, anno solare precedente il 1° luglio 2020.

La disciplina degli ANF è costruita in modo da tener conto di una serie di situazioni particolari che possono investire il nucleo familiare, ad esempio i casi di separazione o divorzio dei genitori. Vediamo quindi nello specifico come comportarsi in queste situazioni.

Assegni familiari in caso di divorzio e separazione

Gli effetti sugli assegni familiari in caso di divorzio e separazione sono diversi in base alla tipologia di affidamento dei figli, se esclusiva o congiunta. Analizziamole nel dettaglio.

Assegni familiari in caso di affidamento esclusivo

Il genitore che ha l’affidamento esclusivo può chiedere gli ANF per sé e i figli affidati. In questo caso il reddito da considerare è solo quello relativo alla composizione appena citata, escludendo l’ex coniuge. Quest’ultimo, tuttavia, anche in assenza del diritto agli assegni perché ad esempio non lavoratore, può ottenere gli ANF per sé e i figli affidati facendo valere la posizione tutelata dell’ex coniuge.

Nel caso appena citato il nucleo familiare ed il reddito di riferimento saranno relativi a:

  • Ex coniuge;
  • Figli affidati.

ESEMPIO. 

Facciamo l’esempio di Mario, lavoratore dipendente con diritto agli ANF. In conseguenza della separazione da Cristina, i figli vengono affidati a:

  • Figlio 1 a Mario;
  • Figlio 2 a Cristina.

Mario inoltra domanda ed ottiene gli assegni per sé e il figlio 1. Di conseguenza il reddito di riferimento è quello relativo a tale composizione.

Cristina, che non ha diritto gli ANF, facendo valere la posizione tutelata di Mario chiede e ricevere gli assegni per sé e il figlio 2. Pertanto, ai fini dell’importo dell’assegno il reddito da considerare sarà quello di Cristina e del figlio 2.

Assegni familiari in caso di affidamento congiunto

In caso di affidamento congiunto dei figli il diritto agli assegni viene stabilito dai genitori di comune accordo. In mancanza di questo si applica il principio della convivenza.

Naturalmente, nella determinazione del nucleo familiare e del reddito complessivo si dovrà tenere in considerazione il solo genitore che percepisce gli ANF ed i figli conviventi, con esclusione dell’ex coniuge.

Anche in assenza della convivenza fisica con il figlio, il requisito si ritiene comunque soddisfatto se la prole è “sostanzialmente a carico”. Per attestare tale situazione il richiedente deve presentare una dichiarazione di non autosufficienza economica del figlio (se i redditi di quest’ultimo non eccedono una somma pari al trattamento minimo di pensione maggiorato del 30%) e di mantenimento abituale dello stesso.

Assegni familiari: come fare domanda

Per ottenere gli assegni familiari è necessario presentare domanda telematica direttamente all’INPS:

  • In autonomia, accedendo al portale online dell’Istituto se in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS;
  • Avvalendosi dei patronati.

Il lavoratore può altresì delegare il proprio datore di lavoro alla presentazione telematica della domanda.

Nei casi di divorzio o separazione è altresì necessario chiedere all’INPS una specifica autorizzazione per inserire i figli nel nucleo familiare. Una volta ottenuta, gli ANF saranno approvati dall’Istituto e liquidati mensilmente.

Gli interessati dovranno inoltre presentare all’INPS:

  • Una dichiarazione di responsabilità o i documenti attestanti i dati anagrafici e la situazione di ex coniuge o dell’altro coniuge;
  • Atto notorio o copia della sentenza (l’INPS ha comunque precisato che è sufficiente produrre il dispositivo della sentenza o altro provvedimento giurisdizionale con gli elementi necessari per la trattazione della pratica).

Il soggetto non titolare di posizione tutelata che intende avvalersi della situazione dell’ex coniuge per il diritto agli assegni, dovrà anch’egli presentare domanda telematica all’INPS attraverso i canali citati.

Come vengono pagati gli Assegni familiari

Una volta approvati dall’INPS, gli assegni familiari potranno essere anticipati dall’azienda in busta paga per conto dell’Istituto. In questo caso il datore recupera gli importi a carico dell’INPS dai contributi che lo stesso è tenuto a versare con modello F24.

Il soggetto non titolare di posizione tutelata che ottiene il diritto agli assegni percepirà gli stessi dal datore di lavoro dell’ex coniuge. In questo si dovranno fornire all’azienda i dati anagrafici e le coordinate bancarie per la liquidazione degli importi.

Riprendiamo l’esempio citato poc’anzi. Mario è dipendente dell’azienda Alfa, la quale dovrà provvedere alla liquidazione degli assegni a Cristina.

In sede di erogazione dello stipendio mensile Alfa liquiderà a Mario lo stipendio e il solo importo degli ANF a Cristina.

Discorso diverso per i casi residuali in cui gli assegni vengono liquidati dall’INPS direttamente al beneficiario. In queste ipotesi il richiedente dovrà solo scegliere, in sede di trasmissione della domanda, la modalità di pagamento con cui desidera ricevere gli importi.

Assegni familiari con variazione del nucleo familiare

Cosa accade ai nuclei che percepiscono gli ANF e successivamente si separano? Innanzitutto è bene sapere che il diritto agli assegni cessa alla fine del periodo di paga nel corso del quale le condizioni di spettanza vengono a mancare.

Riprendiamo l’esempio già citato in altre occasioni. Mario percepisce gli assegni familiari per il periodo 1º luglio 2020 – 30 giugno 2021, in virtù del nucleo composto dallo stesso, dalla moglie Cristina e i due figli, per un importo mensile (a puro titolo di esempio) pari a 258,33 euro.

Il 18 agosto è efficace e valida la separazione. Di conseguenza il diritto agli ANF cesserà al termine del periodo di paga Agosto 2020. Mario pertanto non si vedrà più erogare gli assegni a decorrere dal cedolino di Settembre 2020.

In questo caso per continuare a percepire gli ANF, Mario e Cristina dovranno presentare una nuova domanda ed ottenere l’autorizzazione dall’INPS alla liquidazione degli assegni.

Naturalmente, i nuovi assegni saranno di importo diverso rispetto ai precedenti in considerazione dei cambiamenti nella composizione del nucleo familiare e del reddito complessivo dello stesso.

Assegni familiari 2020: pagamento degli arretrati

In caso di variazione del nucleo familiare può accadere che tra l’erogazione dei “vecchi” ANF e dei “nuovi” passino alcune settimane se non mesi. È bene sapere che la normativa concede al beneficiario di percepire le quote arretrate degli assegni, posto che gli stessi si prescrivono dopo cinque anni, decorrenti dal primo giorno del mese successivo quello di maturazione del diritto.

Pertanto è ammessa la percezione di assegni per periodi precedenti la data di trasmissione della domanda all’INPS.

 

Paolo Ballanti

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