Coronavirus, riconoscimento tutela previdenziale della malattia: i chiarimenti Inps

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Il periodo passato in quarantena con sorveglianza attiva, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero quarantena precauzionale, è equiparato alla malattia. Pertanto, in tali casi, il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia. In particolare, ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Il certificato, in particolare, deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica.

Diversamente, in caso di malattia conclamata da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica. Tale fattispecie rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente, anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, sulla base della specifica normativa di riferimento.

A specificarlo è l’INPS con il Messaggio n. 2584 del 24 giugno 2020, fornendo utili indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020.

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Coronavirus: quarantena equiparata alla malattia

L’art. 26 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, dispone che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

In particolare, il periodo al quale si fa riferimento è quello della:

  • quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • quarantena precauzionale.

Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, stante sia l’equiparazione della stessa alla malattia sia l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Nulla è innovato, sotto il profilo previdenziale e contrattuale. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Istituto, viene riconosciuta l’indennità economica previdenziale (con correlata contribuzione figurativa), sulla base del settore aziendale e della qualifica del lavoratore.

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Coronavirus: certificazione sanitaria da produrre in caso di quarantena

Ai fini del riconoscimento della tutela, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

Il certificato, in particolare, deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei 2 giorni previsti dalla normativa di riferimento. Per tale motivo, qualora al momento del rilascio del certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’Inps, mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).

Il lavoratore, in tal modo, comunicherà gli estremi del provvedimento (numero di protocollo, dati della Struttura di sanità pubblica che ha emesso il provvedimento, data di redazione e periodo di sorveglianza prescritto) e il protocollo univoco del certificato al quale si riferiscono, allegando, ove possibile, il provvedimento medesimo.

In attesa dell’integrazione da parte del lavoratore, specifica l’INPS, il certificato pervenuto all’Istituto verrà considerato sospeso, mediante apposizione del codice di anomalia generica (anomalia A).

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Coronavirus: patologie di particolare gravità

Per i lavoratori dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (L. n. 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

Per entrambe le ipotesi, il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera.

Si ricorda, al riguardo, che in caso di degenza ospedaliera è prevista una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico e che il termine massimo previsto per la trasmissione della certificazione eventualmente prodotta in modalità cartacea è pari all’anno di prescrizione della prestazione.

Il medico curante è tenuto a precisare, nelle note di diagnosi, l’indicazione dettagliata della situazione clinica del suo paziente, tale da far emergere chiaramente la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, riportando altresì, i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.

Gli Uffici medico legali dell’Inps territorialmente competenti verificano la certificazione prodotta per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, acquisendo, ove se ne ravvisi l’opportunità, ulteriore documentazione dal lavoratore ai fini della definizione della pratica.

Covid-19: periodo transitorio

Per tutelare i lavoratori nel periodo precedente al 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020), il legislatore ha stabilito che vengono considerati validi, per il riconoscimento dell’indennità di malattia, i certificati medici prodotti anche in assenza del prescritto provvedimento dell’operatore di sanità pubblica.

Ugualmente, sono da considerarsi accoglibili, sempre fino alla suddetta data di entrata in vigore del decreto, i provvedimenti emessi dall’operatore di sanità pubblica presentati dai lavoratori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

Infine, stante l’equiparazione del periodo a degenza ospedaliera, è considerato valido il certificato pervenuto entro l’anno di prescrizione.

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