CCNL Commercio: livelli, retribuzione, mensilità aggiuntive, ferie, malattia

Paolo Ballanti 19/06/20
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Il Contratto collettivo Commercio e terziario figura tra i principali CCNL italiani per il numero di lavoratori cui si applica.

L’attuale testo del contratto è frutto dell’accordo stipulato il 30 marzo 2015 da Confcommercio, Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. La scadenza dell’accordo, invece, è già stata oltrepassata perché fissata al 31 dicembre 2019. Tuttavia, in attesa di un rinnovo, continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni, soprattutto per quanto riguarda i livelli retributivi, uno degli aspetti naturalmente di maggior interesse per i lavoratori.

Entriamo nel dettaglio del CCNL Commercio partendo proprio dagli elementi che compongono la retribuzione.

CCNL Commercio: i livelli 

Il contratto collettivo Commercio – Confcommercio prevede otto livelli retributivi, dal VII a salire fino ai quadri. Le qualifiche corrispondenti ai singoli livelli sono:

  • VII livello, riservato ad addetti alle pulizie e garzone;
  • VI livello, per gli operai comuni;
  • V livello, per impiegati d’ordine e operai qualificati;
  • IV livello, destinato a impiegati d’ordine e operai specializzati;
  • III livello, per impiegati di concetto e operai specializzati provetti;
  • II livello, per impiegati di concetto;
  • I livello riservato a impiegati direttivi;
  • Quadri

In corrispondenza di ogni livello, il compenso lordo mensile del dipendente è determinato sommando:

retribuzione minima + contingenza + 3° elemento.

Inoltre, ai soli lavoratori inquadrati nel VII livello spetta un importo di 5,16 euro mensili a titolo di elemento distinto della retribuzione.

>> Lavoratori autonomi: tutti gli aiuti economici e come richiederli 

CCNL Commercio: retribuzione minima

La retribuzione minima stando all’ultimo aumento avvenuto dal 1 marzo 2018 è pari a:

  • Quadri, euro 1.896,64;
  • I livello, euro 1.708,49;
  • II livello, euro 1.477,84;
  • III livello, euro 1.263,15;
  • IV livello, euro 1.092,46;
  • V livello, euro 987,01;
  • VI livello, euro 886,11;
  • VII livello, euro 758,64.

CCNL Commercio: indennità di contingenza

Alla retribuzione minima si deve sommare l’indennità di contingenza, il cui importo è fisso dal 1º gennaio 1995:

  • Quadri, euro 540,37;
  • I livello, euro 537,52;
  • II livello, euro 532,54;
  • III livello, euro 527,90;
  • IV livello, euro 524,22;
  • V livello, euro 521,94;
  • VI livello, euro 519,76;
  • VII livello, euro 517,51.

Terzo elemento

Il terzo elemento varia in base alla provincia di lavoro. Ad esempio:

  • Milano, 11,36 euro;
  • Bergamo, 10,33 euro;
  • 2,07 euro, nelle province in cui non è previsto il terzo elemento.

CCNL Commercio: scatti di anzianità

A retribuzione, indennità di contingenza, terzo elemento si aggiungono gli importi a titolo di scatti di anzianità, legati al periodo di permanenza in azienda del dipendente.

Sono previsti dieci scatti, ciascuno di essi matura ogni tre anni di anzianità aziendale. Gli scatti si differenziano in base al livello di inquadramento:

  • 25,46 euro per ciascun scatto per i dipendenti con livello quadro;
  • 24,84 euro per il I livello;
  • 22,83 euro per il II livello;
  • 21,95 euro per il III livello;
  • 20,66 euro per il IV livello;
  • 20,30 euro per il V livello;
  • 19,73 euro per il VI livello;
  • 19,47 euro per il VII livello.

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Somme ulteriori

Naturalmente gli elementi retributivi citati rappresentano quelli che obbligatoriamente l’azienda deve riconoscere al dipendente nel rispetto del CCNL. Il datore di lavoro è tuttavia libero di erogare somme aggiuntive a quelle previste dal contratto, come indennità, assegni ad personam o superminimi, in ragione delle particolari mansioni svolte o per le capacità professionali del dipendente.

CCNL Commercio: mensilità aggiuntive

Il CCNL Commercio prevede due mensilità aggiuntive:

  • 13ma mensilità da corrispondere in coincidenza della vigilia di Natale;
  • 14ma mensilità da corrispondere il 1º luglio di ogni anno.

La tredicesima matura da gennaio a dicembre mentre la quattordicesima matura da luglio a giugno dell’anno successivo.

Il dipendente che è in forza presso l’azienda per l’intero periodo di maturazione della tredicesima o della quattordicesima, avrà diritto, per ciascuna di esse, ad una mensilità di retribuzione.

Ipotizziamo il caso di Tizio inquadrato al III livello:

  • Retribuzione minima euro 1.263,15;
  • Contingenza euro 527,90;
  • Terzo elemento euro 2,07.

La retribuzione lorda mensile è pari a 1.793,12.

Tizio è assunto dall’azienda Alfa dal 1º gennaio 2018, di conseguenza nel 2020 e 2021 avrà diritto a:

  • Tredicesima mensilità erogata entro il 24 dicembre 2020 euro 1.793,12;
  • Quattordicesima mensilità erogata entro il 1º luglio 2021 euro 1.793,12.

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CCNL Commercio: gli straordinari

Il dipendente a tempo pieno che lavora oltre l’orario normale ha diritto a degli importi a titolo di straordinario. Tuttavia il CCNL Commercio limita a 250 all’anno le ore di straordinario.

Per calcolare gli importi a titolo di straordinario è sufficiente aggiungere alla retribuzione oraria le maggiorazioni previste dal contratto collettivo:

  • 15% per le ore di lavoro rese dalla 41ª alla 48ª ora;
  • 20% per le ore di lavoro rese dalla 48ª ora in poi;
  • 30% per lo straordinario festivo;
  • 50% riconosciuto per lo straordinario notturno dalle ore 22 alle 6.

Viene inoltre prevista una maggiorazione per le ore ordinarie notturne pari al 15%.

CCNL Commercio: lavoro supplementare

I dipendenti part-time che lavorano oltre l’orario previsto nel contratto hanno diritto ad una retribuzione maggiorata. In questo caso si parla di lavoro supplementare.

Le ore lavorate in più si considerano invece lavoro straordinario quando si oltrepassa nella settimana il limite dell’orario a tempo pieno.

Pensiamo al dipendente Caio assunto con contratto part-time a 30 ore settimanali. Nella settimana dal 15 al 21 giugno 2020 lavora 42 ore. Queste saranno da considerarsi:

  • 30 ore di lavoro ordinario;
  • 10 ore di lavoro supplementare;
  • 2 ore di lavoro straordinario.

Il CCNL Commercio prevede una maggiorazione del 35%, da calcolarsi sempre sulla retribuzione oraria.

CCNL Commercio: ferie e permessi

Il contratto collettivo riconosce il diritto dei dipendenti a:

  • Un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi;
  • Permessi per riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti “ROL”) pari a 56 ore annue elevate a 72 nelle aziende con più di 15 dipendenti;
  • Permessi per festività soppresse.

CCNL Commercio: assenze dal lavoro

In caso di assenza dal lavoro per malattia, infortunio o maternità, il CCNL Commercio prevede un trattamento economico a carico dell’azienda ad integrazione di quanto corrisposto da INPS e INAIL.

Per gli eventi di malattia:

  • Indennità a carico INPS al 50% dal 4º al 20º giorno e pari al 66,66% dal 21º al 180º giorno;
  • Integrazione dell’indennità INPS da parte dell’azienda pari al 100% per i primi tre giorni, al 75% dal 4º al 20º giorno e al 100% dal 21º in poi.

Le assenze per infortunio sono invece coperte da un’integrazione dell’indennità INAIL pari al 60% per i primi tre giorni e al 90% dal 5º al 20º giorno per poi passare al 100% dal 21º giorno in poi.

Infine per i soli eventi di maternità obbligatoria (quindi escludendo i congedi parentali) l’indennità INPS è integrata dall’azienda fino a raggiungere il 100% della retribuzione.

Per approfondire consigliamo i volumi:

CCNL COMMERCIO 2015 – 2018

Il CCNL per i dipendenti delle aziende del Commercio Distribuzione e servizi – rinnovato il 30 marzo 2015 tra Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs e Confcommercio e in vigore fino al 31/12/2017 – è stato oggetto di ulteriori Accordi di rinnovo sul trattamento economico del 24 ottobre 2016 e del 26 settembre 2017, di cui si dà conto in questa seconda edizione.Il testo segue l’articolato del CCNL evidenziando con grafiche diverse le ultime novità del recente rinnovo,rispetto ai precedenti, in modo da avere una chiara stratificazione normativa. Ciascun articolo viene commentato dagli Autori, per spiegarne le motivazioni e la ratio della disciplina concordata fra le parti.STERN ZANIN & AVVOCATI ASSOCIATI offre servizi professionali specialistici e personalizzati alle imprese, agli standard più elevati, nelle seguenti aree: Lavoro e Amministrazione delle Risorse Umane, Fiscale e Contabile, Aziendale e Legale. Dal 1994 svolge attività giudiziale e stragiudiziale nel campo del diritto civile, commerciale, del lavoro e del diritto penale d’impresa, fornendo consulenze su mi- sura in diversi ambiti, dalla privacy alla contrattualisti- ca sino al D. Lgs 231/01. 

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