Licenziamenti collettivi e individuali, tutela NASpI: in quali casi è possibile

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Tutelati i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro durante il periodo di emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus. Infatti, nonostante il Governo abbia posto il divieto di licenziamenti i lavoratori in modo collettivo, piuttosto che in maniera individuale per giustificato motivo oggettivo, per un periodo di 5 mesi decorrenti dal 17 marzo 2020, alcuni datori di lavoro hanno proceduto ugualmente a recedere unilateralmente da contratto di lavoro.

In tali casi, per venire in aiuto ai lavoratori rimasti improvvisamente senza lavoro, il Governo dà comunque la possibilità di poter chiedere la tutela NASpI.

In tali casi, l’erogazione dell’indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto – sarà effettuata da parte dell’Istituto Previdenziale con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

Il chiarimento è stato fornito dall’INPS con il Messaggio n. 2261 dell’1 giugno 2020, che riepiloga le ultime novità contenute nel D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”).

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Licenziamenti collettivi e individuali: sospensione dopo il “Decreto Rilancio”

L’art. 46 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), successivamente integrato e modificato dall’art. 80 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), ha previsto che – a decorrere dal 17 marzo 2020 – i datori di lavoro non possono procedere ai licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

La preclusione, in particolare, opera per 5 mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Licenziamenti collettivi e individuali: revoca

Il “Decreto Rilancio”, inoltre, all’art. 80 ha stabilito la possibilità per il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni momento il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

Quanto specificato deroga quanto contenuto dallo Statuto dei Lavoratori all’art. 18, co. 10, della L. n. 300/1970. Tale norma prevede che in caso di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell’impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca.

Licenziamenti collettivi e individuali: accesso alla NASpI

Il “Decreto Rilancio”, inoltre, si è occupato della possibilità di accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI da parte dei lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro con la causale di licenziamento per GMO, nonostante il divieto posto dal legislatore nella richiamata disposizione normativa.

Sul punto, l’INPS, nel chiarire che l’indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ha osservato che “non rileva, a tal fine, il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo – intimato dal datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto – atteso che l’accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l’individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”.

Pertanto è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all’accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento – con le causali di cui al citato art. 46 del D.L. n. 18/2020 – intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020.

Tuttavia, l’erogazione dell’indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo – nonostante il divieto posto dal predetto articolo 46 – sarà effettuata da parte dell’Istituto Previdenziale con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello “NASpI-Com”, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.

Licenziamenti collettivi e individuali: recupero NASPI in caso di revoca

Potrebbe anche verificarsi che il datore di lavoro revochi il recesso (il licenziamento per giustificato motivo oggettivo), chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento.

In tale ipotesi, specifica l’INPS, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell’Istituto Previdenziale, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore.

Licenziamenti collettivi e individuali: valido anche per i domestici e co.co.co.?

Infine, l’INPS ha chiarito se il divieto di licenziamento possa trovare applicazione anche nell’ambito del rapporto di lavoro domestico, nonostante la libera recedibilità insistente su tale tipologia di rapporto di lavoro. La risposta è negativa e analoga soluzione si applica anche per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto l’ambito di applicazione del medesimo articolo è limitata ai soli rapporti di lavoro subordinato.

 

Daniele Bonaddio

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