Busta paga Giugno e Luglio 2020: cosa cambia e aumenti previsti

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I prossimi mesi arriveranno grosse novità per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato: la busta paga di Giugno e Luglio 2020 conterrà belle sorprese per milioni di italiani. Di cosa si tratta? Stiamo parlando del taglio al cuneo fiscale sugli stipendi di lavoratori e lavoratrici. Si ricorda, al tal proposito, che il Decreto n. 3/2020 ha previsto una nuova misura a beneficio dei contribuenti della “classe media” per mezzo della completa riscrittura del bonus IRPEF (l’attuale “bonus 80 euro” per intenderci). Come? Mediante un aumento dell’importo riconosciuto direttamente ogni mese in busta paga a partire dal 1° luglio 2020.

Il bonus non sarà più di 80 euro bensì di 100 euro, quindi 20 euro netti in più ogni mese per 6 mesi. Complessivamente ciascun dipendente del settore privato – qualora soddisfi le condizioni reddituali che specificheremo di seguito – riceverà 600 euro da luglio fino a fine anno.

>> Taglio cuneo fiscale 2020: a chi spetta il bonus, importi, come funziona

La modifica è strutturale, nel senso che anche dal 2021, e per i periodi d’imposta futuri, il credito IRPEF sarà sempre di 100 euro mensili, portando quindi il bonus dal 960 euro a 1.200 euro annui (240 euro in più all’anno).

Ma le sorprese non sono finite qui: chi nel mese di marzo 2020 ha continuato a lavorare nonostante l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il governo ha introdotto un incentivo di tipo economico pari a 100 euro. L’importo va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese e bisogna anche qui rispettare dei limiti economici che indicheremo di seguito.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio cosa cambia esattamente in busta paga da giugno e da luglio 2020.

Riduzione cuneo fiscale: come funziona dal 1° luglio

Il Bonus 80 euro che abbiamo imparato a conoscere durante tutti questi anni cambierà pelle. Dal 1° luglio 2020, scatterà il nuovo meccanismo di erogazione. In pratica, il credito IRPEF sarà di 100 euro – anziché 80 euro – per tutti coloro che sono titolari di redditi fino a 40.000 euro, con importi e modalità di erogazione differenziati.

Nello specifico:

  • per i redditi fino a 28.000 euro (in precedenza era fino a 24.600 euro), il bonus cuneo fiscale sarà riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 100 euro al mese.
  • per i redditi da 28.001 euro, e fino al limite di 35.000 euro, il bonus cuneo fiscale sarà riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 80 euro al mese;
  • per i redditi da 35.001 euro, e fino al limite di 40.000 euro, il bonus cuneo fiscale sarà riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo compresa tra 80 euro e 0 euro (si segue il meccanismo di decalage).

>> Taglio cuneo fiscale 2020: dal 1° luglio aumenta la platea 

Riduzione cuneo fiscale: nuova detrazione fiscale

Per i redditi dai 28.000 euro e fino a 40.000 euro, però, il bonus derivante dal taglio al cuneo fiscale non sarà riconosciuto come credito Irpef in busta paga, ma nella forma di detrazione fiscale. La nuova agevolazione fiscale, in particolare, sarà pari a:

  • 480 euro, aumentato del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Premio 100 euro: a chi spetta e quando

Oltre al nuovo credito IRPEF, il Governo ha introdotto un Bonus 100 euro – da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo – che verrà corrisposto in busta paga “una tantum” a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il premio è destinato a chi si è recato a lavorare in azienda durante la fase di emergenza Coronavirus.

Dunque, per i lavoratori che non abbiano ancora ricevuto il predetto premio nel mese di aprile o maggio, potranno con ogni probabilità usufruirne nel mese di giugno 2020. Ne hanno diritto esclusivamente i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 1, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), che possiedono un reddito complessivo dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro. Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40.000 euro, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Inoltre, il lavoratore non è tenuto a effettuare alcuna richiesta specifica, in quanto il premio verrà riconosciuto in maniera automatica dal sostituto d’imposta, ossia dal datore di lavoro. Dunque, il meccanismo prevede che il datore di lavoro effettui:

  • il conteggio delle giornate lavorate dal dipendente in rapporto a quelle lavorabili;
  • il calcolo dell’importo del premio;
  • l’erogazione del premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  • la compensazione di quanto anticipato mediante mod. F24.

Per quanto riguarda i lavoratori part-time, premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

Pertanto, l’unica metrica che rileva per quanto riguarda il calcolo del premio è l’effettiva presenza del lavoratore presso la sede di lavoro, indipendentemente se in quella singola giornata abbia lavorato 4 ore anziché 8 ore. Basta la presenza anche di una sola ora per maturare il singolo rateo della giornata in relazione al premio spettante.

Quindi, anche qualora il lavoratore abbia un contratto part-time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Particolare è il caso del lavoratore che ha più lavori part-time. Come deve comportarsi in tal caso? A chi deve chiedere il premio il lavoratore?

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate lascia facoltà al lavoratore di individuare a quale sostituto d’imposta chiedere il premio di 100 euro. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

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(Foto di copertina istock/CiydemImages)

Daniele Bonaddio

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