Lavoratori stagionali: a quali aiuti e bonus Coronavirus hanno diritto e come richiederli

Paolo Ballanti 13/05/20
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Il Decreto legge “Cura Italia” e il Decreto “Rilancio”, di imminente approvazione da parte del Consiglio dei ministri, prevedono una serie di misure a sostegno dei lavoratori stagionali pesantemente colpiti dallo stop alle attività turistiche deciso a seguito del diffondersi del virus COVID-19.

La bozza del Dl “Rilancio” estende l’assegno di 600 euro netti già previsto dal “Cura Italia” anche al mese di Aprile 2020. Non solo, l’indennità passa a 1000 euro per il mese di Maggio.

Prevista infine l’estensione del bonus da 600 euro, per i mesi di Aprile e Maggio 2020, anche ai lavoratori stagionali di tutti i settori, non solo turismo e stabilimenti termali.

Vediamo nel dettaglio tutti gli aiuti previsti e come richiederli.

 

Lavoratori Stagionali: Bonus 600 euro aprile

Il Decreto legge “Rilancio” all’articolo 89 comma 4 ripropone per il mese di Aprile 2020 l’indennità una tantum di 600 euro a beneficio dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, già prevista a Marzo dal Decreto “Cura Italia”.

I requisiti non cambiano:

  • Aver perso involontariamente il lavoro nel periodo 1º gennaio 2019 – 17 marzo 2020;
  • Non essere titolari al 17 marzo 2020 di un rapporto di lavoro dipendente o pensionati.

Il Decreto “Rilancio” estende la platea dei beneficiari comprendendo anche i somministrati impiegati presso imprese operanti nel turismo oltre agli stabilimenti termali che:

  • Abbiano perso involontariamente il lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
  • Al 17 marzo 2020 non erano pensionati, né titolari di rapporto di lavoro dipendente o in NASPI.

Il bonus potrà essere richiesto direttamente sul portale dell’INPS per coloro che sono in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE, CNS. In sede di compilazione della domanda si dovrà:

  • Inserire i riferimenti telefonici (numero di cellulare) e l’indirizzo e-mail su cui l’INPS potrà comunicare l’esito della domanda;
  • Spuntare la casella “Desidero inviare domanda di indennità”;
  • Selezionare dall’apposito menù a tendina la categoria di appartenenza (lavoratori stagionali);
  • Selezionare la modalità di accredito dell’indennità (in caso di accredito in conto corrente sarà necessario indicare le coordinate IBAN).

In alternativa si potrà chiamare il Contact center dell’Istituto al numero 803-164 (da rete fissa) o lo 06-164164 (da rete mobile).

Per chi è sprovvisto delle credenziali è necessario presentare la domanda tramite patronati o intermediari abilitati.

Come previsto dal Decreto “Cura Italia”, l’indennità una tantum di 600 euro è esente da contributi e imposte. Lo stesso trattamento sarà riservato alle somme corrisposte per il mese di Aprile 2020.

Lavoratori Stagionali: Bonus 1000 euro maggio

La bozza del Decreto legge “Rilancio” introduce un’indennità una tantum di 1000 euro (esente da IRPEF e contributi) per il mese di Maggio 2020 a beneficio dei lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali, già destinatari dei seguenti bonus:

  • Bonus 600 euro per Marzo 2020 previsto dal Decreto legge “Cura Italia”;
  • Bonus 600 euro per Aprile 2020 previsto dalla bozza del Decreto “Rilancio”, descritto nel paragrafo precedente.

Lo schema dell’indennità e i beneficiari non cambiano rispetto alle somme riconosciute per Marzo e Aprile. Resta confermato l’obbligo di presentare domanda di bonus direttamente all’INPS, secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente.

Previsto il diritto al bonus 1000 euro anche per i lavoratori somministrati.

Lavoratori Stagionali: estensione beneficiari bonus 600 euro per aprile e maggio

Il Decreto “Rilancio” si pone l’obiettivo di estendere l’indennità una tantum di 600 euro a categorie di lavoratori in precedenza escluse dal “Cura Italia”.

In particolare, l’articolo 89 della bozza attualmente in circolazione, prevede un importo di 600 euro mensili per Aprile e Maggio 2020 (equivalenti a 1.200 euro complessivi) a beneficio di determinate categorie di lavoratori che a causa del virus COVID-19:

  • Hanno perso involontariamente il lavoro;
  • Si sono visti ridurre l’impegno orario;
  • Sono stati sospesi dal lavoro.

Nella platea degli aventi diritto si segnalano i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali, a patto che:

  • Abbiano cessato involontariamente il lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
  • Abbiano prestato almeno trenta giornate di effettivo lavoro tra il 1º gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Si richiede inoltre alla data di presentazione della domanda:

  • Di non essere titolari di rapporti di lavoro dipendente;
  • Non essere titolari di pensione.

Si può legittimamente ipotizzare che le modalità di richiesta dell’indennità saranno le stesse del bonus 600 euro previsto dal Decreto “Cura Italia”, con gestione dell’INPS sia della raccolta delle domande che dell’erogazione delle spettanze. Lo stesso dicasi per la natura delle somme riconosciute che saranno esenti da contributi e imposte, al pari del bonus previsto dal “Cura Italia”.

Lavoratori Stagionali: Cumulabilità bonus con altre indennità e sussidi

Il trattamento una tantum riconosciuto dal Decreto “Cura Italia” e i nuovi aiuti previsti dal Dl “Rilancio” non potranno essere richiesti da chi percepisce:

  • Reddito di cittadinanza;
  • Assegno ordinario di invalidità;
  • APE sociale;
  • Pensioni a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria nonché delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, comprese le Casse di previdenza degli ordini professionali.

Semaforo verde invece per coloro che già ricevono:

  • Indennità di disoccupazione NASPI;
  • Compensi per borse di studio, tirocini o stage nel limite annuo di 5 mila euro.

Lavoratori Stagionali: Cumulabilità bonus con altre misure per Coronavirus

Le indennità previste per i lavoratori stagionali dal Decreto “Cura Italia” e dal Decreto “Rilancio” sono incompatibili con le somme una tantum riconosciute dagli stessi decreti nei confronti dei lavoratori autonomi ed altre categorie particolari (ad esempio i lavoratori dello spettacolo).

Ammesso invece il diritto all’indennità se l’altro genitore è assente dal lavoro in virtù del congedo straordinario al 50%.

Per quanto riguarda invece il bonus per servizi di baby – sitting, lo stesso si ritiene non applicabile posto che il richiedente dev’essere lavoratore dipendente o autonomo e l’altro genitore non dev’essere disoccupato o assente dal lavoro perché in Cassa integrazione.

 

Paolo Ballanti

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