Decreto Rilancio, stop ai licenziamenti fino ad agosto: tutti i casi previsti

Paolo Ballanti 12/05/20
Scarica PDF Stampa
Il Decreto “Rilancio” ex Decreto Maggio (e prima ancora Decreto Aprile) estende fino a metà Agosto la sospensione delle procedure di licenziamenti per crisi aziendale già prevista dal Decreto “Cura Italia” per 60 giorni.

All’articolo 83 la bozza di Decreto legge attualmente in circolazione (per la cui approvazione si attende l’ok del Consiglio dei ministri) modifica quanto disposto dal “Cura Italia” (Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020): sospensione di 5 mesi (anziché 60 giorni come inizialmente disposto) delle procedure di licenziamento collettivo per riduzione del personale.

Modificando il Decreto “Cura Italia”, la sospensione opera dalla data di entrata in vigore della norma (17 marzo 2020), di conseguenza i 5 mesi scadranno il 16 agosto 2020.

Vediamo nel dettaglio l’ambito di applicazione della sospensione.

Decreto Rilancio: Licenziamenti collettivi

Dal 17 marzo al 16 agosto sono precluse le procedure di licenziamento collettivo. La sospensione riguarda le imprese con oltre 15 dipendenti che hanno intenzione di licenziare almeno 5 persone nell’arco temporale di 120 giorni a causa di:

  • Riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro;
  • Cessazione dell’attività produttiva.

Sono esclusi dal computo dei 5 licenziamenti le scadenze dei contratti a tempo determinato, le interruzioni dei rapporti di lavoro nell’edilizia correlate alla fine dei lavori, i contratti stagionali e quelli saltuari.

Infine, la sospensione opera anche per le procedure di licenziamento avviate dopo il 23 febbraio e fino all’entrata in vigore del “Cura Italia”.

Decreto Rilancio: Licenziamenti al termine della CIGS

Fino al 16 agosto sono sospese le procedure di licenziamento collettivo aperte al termine della Cassa integrazione straordinaria, nel caso in cui l’impresa non sia in grado di rioccupare tutto il personale coinvolto nella CIGS e, all’orizzonte, non si prefigurano soluzioni alternative.

Sempre nell’ambito della procedura di licenziamento al termine della CIGS è sospesa anche la fase in cui l’azienda, una volta conclusa la fase di consultazione sindacale, è tenuta ad individuare i lavoratori da licenziare in base ai criteri individuati nell’accordo sindacale o, in mancanza dello stesso, dalla legge (nello specifico anzianità aziendale, carichi di famiglia, esigenze tecnico – produttive).

Appalti

Non opera alcuna sospensione per i licenziamenti del personale impiegato in un appalto e riassunto dal nuovo appaltatore in virtù di un obbligo legale o contrattuale.

Decreto Rilancio: licenziamenti per giustificato motivo oggettivo

Gli effetti del Decreto “Maggio” si ripercuotono anche sui licenziamenti per giustificato motivo oggettivo disposti da tutte le aziende, a prescindere dalla propria dimensione occupazionale.

Fino al 16 agosto compreso non è possibile intimare licenziamenti per motivi riguardanti l’attività produttiva (ad esempio calo delle commesse) o il regolare funzionamento dell’azienda (ad esempio soppressione del posto di lavoro).

Conciliazioni

Sono sospesi fino al 16 agosto i tentativi di conciliazione obbligatori presso le sedi dell’Ispettorato territoriale del lavoro riguardanti le imprese con più di 15 dipendenti, che intendono licenziare per giustificato motivo oggettivo lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015.

Revoca dei licenziamenti

I datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 23 febbraio e 17 marzo 2020 hanno intimato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo possono revocarli anche se sono trascorsi più di 15 giorni (termine previsto dalla legge). La deroga è concessa a patto che, contestualmente alla revoca, l’azienda abbia chiesto di accedere agli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti dal Decreto “Cura Italia”.

A seguito della revoca, il rapporto di lavoro riprende, senza che il lavoratore abbia diritto a percepire la retribuzione per il periodo antecedente la revoca stessa.

C’è incertezza sull’applicazione della norma. Non si comprende se la data di riferimento sia quella in cui si inoltra domanda di Cassa integrazione o, al contrario, quando ha inizio la sospensione o riduzione di orario.

Facciamo l’esempio di un’azienda che ha sospeso i dipendenti dal 30 marzo 2020. Tuttavia, ha inoltrato la domanda di CIGO per COVID-19 il 14 aprile 2020.

Ai fini della revoca dei licenziamenti oltre i 15 giorni si deve prendere in considerazione il 30 marzo o il 14 aprile? Una volta approvato il decreto, si auspicano chiarimenti in merito da parte di INPS o Ministero del lavoro.

Quali licenziamenti non sono sospesi

La sospensione fino al 16 agosto non opera con riferimento ai licenziamenti per:

  • Giusta causa;
  • Giustificato motivo soggettivo;
  • Raggiungimento dei limiti di età per l’accesso alla pensione di vecchiaia;
  • Superamento del periodo di comporto;
  • Mancato superamento del periodo di prova;
  • Risoluzione del rapporto di apprendistato al termine del periodo formativo.

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento