Decreto Liquidità, acconto imposte 2020: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’agenzia delle Entrate si pronuncia in merito agli acconti IRPEF, IRES, IRAP

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L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 (consultabile in allegato), ha fornito i primi chiarimenti sulle principali misure fiscali introdotte dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, cd. Decreto Liquidità.

In particolare in questo articolo ci concentreremo sulle novità in merito agli acconti IRPEF, IRES, IRAP per l’anno in corso.

Tutte le regole operative del Decreto Liquidità

Decreto Liquidità, cosa dice su acconti imposte di reddito

Con riferimento al calcolo degli acconti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, dovuti per l’anno 2020, l’art. 20 del Decreto favorisce la possibilità di calcolare e versare gli acconti dovuti utilizzando il metodo “previsionale” anziché il metodo “storico”.

In particolare, la norma stabilisce che, solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prevista la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di insufficiente versamento delle somme dovute, se l’importo versato non è inferiore all’ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto, sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

Ciò significa che è previsto un margine di tolleranza pari al 20 per cento, in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP.

Decreto Liquidità: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, al paragrafo 4 della Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, specifica alcuni aspetti relativi all’ art. 20 del Decreto Liquidità.

In particolare, con riferimento agli acconti IRPEF, IRES e IRAP, per l’anno in corso, è possibile calcolare l’imposta dovuta con il metodo previsionale e non con quello storico, generalmente utilizzato (secondo il quale l’imposta viene determinata in base a quanto dovuto per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti di imposta e ritenute risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi).

Conseguentemente, grazie alla previsione eccezionale del Decreto Liquidità, a favore dei soggetti provati dall’ emergenza sanitaria in corso, i contribuenti potranno procedere al calcolo dell’acconto facendo una ipotesi di quanto prevedono di realizzare come reddito del 2020, ipotizzando anche gli importi delle relative detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta e ritenute di acconto e giungendo a quanto dovuto (cd. metodo previsionale).

Attenzione però al fatto che, l’esenzione dalle sanzioni ed interessi previsti generalmente in caso di utilizzo del metodo previsionale, verrà garantita solo a condizione che il versamento effettuato sulla base dei calcoli prospettati non sia inferiore all’ottanta per cento del dovuto (con riferimento alla dichiarazione del periodo di imposta in corso).

Decreto Liquidità: a chi si applica la norma per il calcolo d’imposta

L’ Agenzia specifica inoltre che la disposizione in oggetto, prevista esplicitamente per le imposte IRPEF, IRES e IRAP, risulta estendibile anche:

  • all’imposta sostitutiva sui redditi e all’Irap dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari;
  • alla cedolare secca sul canone di locazione,
  • all’imposta dovuta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)
  • all’imposta dovuta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

Le risposte alle FAQ indicate dall’Agenzia

Due sono poi le risposte alle FAQ indicate dall’Agenzia, riguardanti:

  1. Ravvedimento operoso in caso di insufficiente o omesso versamento
  2. Acconti successivi a quelli di giugno 2020

Il primo quesito, riguarda la possibilità di applicare l’istituto del ravvedimento operoso per sanare il versamento carente, effettuato dal contribuente e garantire la soglia minima dell’80% per cento delle imposte dovute per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (come richiesto dall’art. 20 del decreto liquidità).

L’ Agenzia delle Entrate ha fornito risposta affermativa, chiarendo che è possibile applicare il ravvedimento operoso, a condizione che non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento. Ciò sulla base del fatto che la norma del Decreto liquidità non esclude il ricorso a tale istituto e quindi la sanatoria dell’omesso o insufficiente versamento di quanto dovuto a titolo di acconto delle imposte in oggetto.

Quanto alla seconda domanda, concernente l’ipotesi di applicabilità dell’ art. 20 del Decreto Liquidità, anche agli acconti successivi a quelli di giugno 2020, l’Agenzia ha risposto positivamente. E’ stato infatti specificato che la norma di favore riguarda entrambe le rate dovute per l’anno d’imposta 2020, come confermato anche dalla relazione tecnica e illustrativa al Decreto.

Alessandra Parini

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