Coronavirus: sospensione Saldo e stralcio e Rottamazione. Nuove date e istruzioni

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Il decreto 18/2020 per l’emergenza “coronavirus”, ha disposto misure che modificano i termini di pagamento e l’attività di riscossione. È stata prevista nello specifico la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, che derivano dalle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (mese successivo al periodo di sospensione).

È stata prevista fino al 31 maggio 2020, la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Sempre al 31 maggio, vi è il differimento della rata scaduta il 28 febbraio scorso relativa alla Rottamazione-ter e della rata in scadenza il 31 marzo del Saldo e stralcio.

>> Tutto sulla Rottamazione cartelle <<

L’Agenzia della riscossione, a tutela della salute dei cittadini e del personale addetto, ha disposto la chiusura al pubblico degli sportelli sul territorio nazionale, prevista inizialmente fino al 3 aprile, poi prorogata fino a nuova comunicazione. Viene comunque garantita l’operatività e la fruibilità dei servizi online, oltre all’assistenza con i consueti canali di ascolto che sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili.

Ricordiamo che la sospensione (per quanto concerne il decreto 18/2020) non riguarda gli avvisi bonari.

E’ opportuno segnalare che in vista di un prossimo decreto denominato “Decreto Aprile”, ma anche con il Decreto liquidità già varato dal governo, il quale già prevede differimenti relativi ad adempimenti tributari e fiscali, potrebbero esservi novità o ulteriori proroghe che interesseranno la riscossione con una possibile ulteriore rimodulazione delle scadenze.

Coronavirus: tutti i versamenti sospesi nel Cura Italia

Per disposizione del decreto Cura Italia sono sospesi i termini dei versamenti che cadono nel periodo tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020, con riferimento sia alle entrate tributarie che ad entrate diverse da tributi, e che derivano da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento direttamente esecutivi;
  • avvisi di addebito INPS.

La sospensione si applica anche agli atti di cui all’art. 9, co. da 3-bis a 3sexies, del D.L. 16/2012, ovvero:

  • agli atti di accertamento emessi dall’Agenzia Dogane relativi all’Iva all’importazione;
  • alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali;
  • agli atti che dal 1° gennaio 2020, sono notificati da parte degli enti locali.

Tutti i versamenti esclusi dalla sospensione 

Sono esclusi dalla sospensione (dal tenore letterale della norma) i seguenti atti:

  • gli avvisi bonari ex art. 36 bis e 36 ter DPR 600/73 ed 54-bis DPR 633/72 (tali avvisi potrebbero essere incusi nei decreti di prossima emanazione);
  • il versamento degli importi che derivano da accertamenti con adesione, mediazione o conciliazione giudiziale (indipendentemente che siano rateizzati o meno);
  • gli atti di contestazione di sole sanzioni;
  • gli avvisi di liquidazione di imposte di successione e donazione;
  • atti di recupero di crediti d’imposta non spettanti.

>> Scopri tutte le scadenze fiscali e tributarie di Aprile 2020 

Coronavirus: quando ripartono le scadenze dei versamenti

I versamenti oggetto di sospensione, devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (fine del mese successivo al termine del periodo di sospensione).

Si ricorda che non sono previste dilazioni o rimborsi, di quanto già eventualmente versato dal contribuente.

Si possono ritenere sospese le rate che cadono nel periodo di sospensione riferite al debito di una cartella di pagamento già oggetto di un piano di dilazione, e anche il debito collegato alle imposte provvisoriamente iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.

Coronavirus: i versamenti sospesi nel Dl liquidità 

Sulla scia delle sospensioni previste con il decreto Cura Italia, anche il decreto liquidità pubblicato in Gazzetta ha previsto lo slittamento di alcune scadenze fiscali: si prevede la sospensione dei versamenti di Iva, ritenute e contributi per i mesi di aprile e maggio. Nello specifico:

  • Versamenti Iva, ritenute e contributi sospesi per soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra tale soglia;
  • Versamenti Iva sospesi per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
    per i residenti delle 5 province più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza), sospensione versamento IVA se calo del fatturato di almeno il 33% a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni;
  • ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate
  • La sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio.
  • È esteso al 16 aprile il termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile.

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Versamenti per Rottamazione ter e saldo e stralcio

Arrivando alla rottamazione-ter, e al saldo e stralcio, il comma 3 dell’art.68 del decreto “Cura Italia”, ha disposto che il termine di versamento:

  • della rata della rottamazione-ter (D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018) del 28 febbraio 2020;
  • della rata del saldo e stralcio del 31 marzo 2020 (art. 1, comma 190, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018) vengono entrambe differite al 31 maggio 2020.

Vi sarà il problema dell’accavallamento e conseguente cumulo con la rata in scadenza al 31 maggio 2020, con la conseguenza che il contribuente si troverà a dover versare due rate contemporaneamente.

Coronavirus: domanda di rateizzazione delle cartelle di pagamento 

L’Agenzia delle entrate-riscossione, ha pubblicato sul proprio portale le risposte alle domande più frequenti (Faq) fornendo alcuni chiarimenti ai contribuenti in merito alle diposizioni introdotte in materia di riscossione, dal decreto 18/2020.

L’Agenzia precisa che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può anche essere richiesta la rateizzazione dei debiti e che, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020.

Altro importante chiarimento riguarda le rateizzazioni, il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso, che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è sospeso, ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020.

Relativamente alla rottamazione-ter, va ricordato che nelle FAQ, viene chiarito che il decreto 18/2020 non ha modificato il termine di pagamento della rata di maggio della “rottamazione-ter” che deve essere pagata entro il 31 del medesimo mese per non perdere i benefici della stessa.

Possiamo osservare che ad oggi l’unico intervento consiste nella rimessione in termini per i contribuenti che hanno omesso di effettuare il pagamento della rata avente scadenza il 28 febbraio 2020.

In tal caso con tale intervento, il contribuente evita la decadenza che avrebbe tra l’altro determinato l’impossibilità di accedere anche ad un piano di rateazione ordinario.

Infine il comma 4 dell’art.68 stabilisce che le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione:

  • nell’anno 2018, sono presentate entro il 31 dicembre 2023;
  • nell’anno 2019, sono presentate entro il 31 dicembre 2024;
  • nell’anno 2020, sono presentate entro il 31 dicembre 2025.

Scadenze per la rottamazione e il saldo e stralcio

Relativamente ai versamenti per la rottamazione, con il decreto 18/2020, viene differita la rata del 28 febbraio, (rottamazione ter) e la rata del 31 marzo (saldo e stralcio).

Con riferimento al diverso periodo di presentazione dell’adesione, si può riassumere quanto segue:

  • relativamente alle domande di adesione alla rottamazione-ter, presentate entro il 30 aprile 2019, entro 31 maggio 2020 dovrà essere versata la terza e la quarta rata;
  • coloro che hanno avuto accesso alla rottamazione ter, perché non in regola con i versamenti della rottamazione bis, anche in questo caso la terza e la quarta rata dovranno essere versate al 31 maggio 2020;
  • per i debiti esclusi dal saldo e stralcio, e quindi inclusi nella rottamazione, il versamento della seconda e della terza rata andrà effettuato anche entro il 31 maggio 2020;
  • coloro che hanno aderito alla rottamazione entro il 31 luglio 2019, il 31 maggio 2020 rappresenta la data per il versamento della terza e della seconda rata;
  • con riferimento alle procedure di saldo e stralcio, la rata prevista in scadenza al 31 marzo 2020 viene posticipata al 31 maggio 2020.

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