Coronavirus, Decreto Cura Italia: le misure fiscali previste e le nuove scadenze

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A seguito della grave emergenza sanitaria in atto in Italia, il Governo ha varato un importante blocco di misure economiche per complessivi 25 miliardi, al fine anche di evitare che gli adempienti fiscali e i versamenti, aggravino le condizioni di liquidità delle imprese specie per alcuni settori.

Il decreto n. 18 del 17 marzo 2020 denominato “Cura Italia”, e al quale, secondo quanto annunciato dal Governo, ne seguiranno altri nei prossimi mesi, contiene norme su sanità, lavoro, liquidità per imprese e famiglie, fisco. Dal lato fiscale viene ridisegnato il calendario degli adempimenti, individuando una serie di proroghe. Prima di analizzare le misure messe in campo, è importante sottolineare che sono state decise diverse proroghe che possono confondere il contribuente.

Un particolare riferimento va fatto alle scadenze Iva del mese di marzo (Saldo Iva 2019 o liquidazione Iva del mese di febbraio) per le quali è stata disposta per la generalità dei contribuenti una sospensione di 4 giorni, ovvero dal 16 al 20 marzo, differimento previsto anche per i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dei contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria.

Sono state previste inoltre sospensioni mirate, per determinati settori, relativamente al mese di marzo,  e sospensioni per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro. Relativamente al versamento del saldo Iva 2019, si fa presente che è possibile versarlo anche entro il 30 giugno versando la somma dovuta maggiorata dello 0.40% pero ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, oppure entro il 30 luglio 2020 con l’ulteriore maggiorazione del 0.40%.

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Coronavirus, Decreto Cura Italia: sospensione di versamenti, ritenute e contributi

Sono sospesi fino al 30 aprile, senza limiti di fatturato, per le aziende appartenenti ai settori più colpiti a seguito dell’emergenza sanitaria, gli adempimenti e i versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per i mesi di marzo ed aprile, insieme al versamento dell’Iva di marzo.

Sono stati individuati i seguenti soggetti:

  • federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  • alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

Per i sopra citati soggetti, e per le imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, sono sospesi i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto che scadono nel mese di marzo 2020.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020, è prevista anche la rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020.

Questi avranno tempo  per versare fino in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o anche rateizzando fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a  partire dal mese di giugno2020.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: sospensione dei termini degli adempimenti

Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Considerato il periodo (marzo/aprile) sono prorogati i seguenti adempimenti:

  • elenchi intrastat;
  • invio dell’esterometro;
  • trasmissione della dichiarazione Iva.

Non rientra tra le scadenze che passano al 30 giugno, la trasmissione dei dati della Certificazione Unica, il cui termine è stato già prorogato al 31 marzo prossimo, dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020.

Si ricorda che a seguito dell’emergenza sanitaria è stato modificato (portandolo in avanti) il calendario relativo alla presentazione del modello 730.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: sospensione dei versamenti fiscali e contributivi

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

  • relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
  • relativi all’imposta sul valore aggiunto;
  • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Tale sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto, si applica a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, (Nella Regione Lombardia, Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto, Vò), restano ferme le disposizioni di sospensione previste all’articolo 1 del decreto del MEF del 24 febbraio 2020.

I versamenti sospesi potranno essere sono effettuati, senza sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: misure per soggetti con ricavi non superiori a 400.00 euro

I soggetti con ricavi o compensi (relativamente al periodo d’imposta 2019) non superiori a euro 400.000, potranno avere i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 marzo 2020, non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

Chi si avvale della presente opzione,  deve rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione, e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

Dall’8 marzo al 31 maggio 2020, sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono inoltre sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, che scadono nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che derivano da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010.

I versamenti oggetto di sospensione, devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Sono in particolare sono sospesi i termini dei versamenti scadenti dal 08 marzo 2020 al 31 maggio 2020 relativi a:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali.

I versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.

Dovranno essere invece versati entro il 31 maggio 2020:

  • la rata della “rottamazione ter” scaduta il 28 febbraio 2020;
  • la rata del “saldo e stralcio” in scadenza il 31 marzo.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: settore dei giochi

Nel settore dei giochi, è stato prorogato il versamento del prelievo unico erariale (Preu) sugli apparecchi da intrattenimento e del canone concessorio in scadenza il 30 aprile 2020. Le somme dovute andranno versate in unica soluzione entro il 29 maggio, o in rate mensili di pari importo, con l’aggiunta degli interessi legali. A seguito della sospensione dell’attività delle sale bingo prevista dal DPCM dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone previsto per le suddette sale a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell’attività.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: premi ai lavoratori e alle imprese

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

L’incentivo viene riconosciuto da parte dei sostituti d’imposta in via automatica, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: sanificazione degli ambienti di lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: credito d’imposta per le attività d’impresa

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito d’imposta utilizzabile solo in compensazione, non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM dell’11 marzo 2020.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: donazioni Covid-19

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, Regioni, Enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, viene disposta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: trasporto stradale e pubblico

Sono state disposte agevolazioni in materia di trasporto stradale, e trasporto di pubblico di persone, per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale, e sui gestori di servizi di trasporto scolastico, nonché di trasporto navale.

E’ riconosciuto a favore dei soggetti che svolgono autoservizi pubblici non di linea, un contributo per dotare i veicoli di paratie divisorie (con relative certificazioni) atte a separare il posto guida dai sedili riservati ai clienti.

Coronavirus, Decreto Cura Italia: bonus per lavoratori autonomi

E’ stata prevista l’erogazione di un contributo una tantum per il mese di marzo 2020, di 600 euro per coloro che sono stati fermi a seguito della chiusura decretata dal governo. L’indennità è riservata ai titolari di partita Iva iscritti alla gestione separata Inps, agli autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti balneari, nonché agli operai del settore agricolo e ai titolari di rapporti di co.co.co iscritti alla gestione separata dell’Inps. L’assegno verrà erogato dall’Inps come misura a sostegno del reddito per queste categorie di lavoratori autonomi.

Un decreto del Ministero del Lavoro dovrà dare l’attuazione operativa all’incentivo che comunque sarà regolamentato ed erogato dall’Inps. Da tale indennità sembrano essere esclusi i liberi professionisti iscritti nelle apposite case di previdenza private diverse dall’Inps.

Giuseppe Moschella

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