Pensioni 2020: detrazioni in dichiarazione e agevolazioni pensioni estere

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I titolari di redditi di pensioni, beneficiano di alcune agevolazioni fiscali. I pensionati che ad esempio presentano il modello 730, indicano nel Quadro C del Modello, quanto riportato nella Certificazione Unica (CU). Questi riceveranno l’eventuale rimborso dell’imposta direttamente nella rata mensile della pensione, a partire dal mese di agosto o di settembre, o al contrario in caso di somme a debito, queste saranno trattenute sempre dalla pensione stessa a partire dal mese di agosto o settembre.

La legge prevede delle riduzioni d’imposta per effetto di detrazioni da far valere nella dichiarazione dei redditi, inoltre i titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in determinate zone del mezzogiorno d’Italia, possono optare per una tassazione sostituiva del 7%, l’opzione andrà esercitata nel modello Redditi PF.

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Le detrazioni per il reddito da pensione

Il DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), prevede che l’imposta calcolata sul reddito è soggetta a riduzione per effetto di detrazioni fiscali che possono azzerare l’Irpef da pagare con la presentazione della dichiarazione dei redditi.

I pensionati in particolare usufruiscono della detrazione fiscale in base al proprio reddito, e all’art. 13 del citato decreto, sono elencate al comma 3, le modalità per usufruire le detrazioni per i redditi da pensione o da assegni equiparati alla pensione, che sono calcolate in riferimento al reddito complessivo del pensionato e rapportate al periodo di pensione nell’anno di riferimento.

Se alla formazione del reddito complessivo, concorrono uno o più redditi di pensione, spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per i redditi da lavoro dipendente se riferiti allo stesso periodo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:

  • 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro da rapportare al numero di giorni di pensione. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
  • 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro, ma non a 15.000 euro;
  • 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, meno il reddito complessivo, e 40.000 euro.

La detrazione di base è di 1.880 euro se il reddito annuale non supera gli 8.000 euro, essa decresce con l’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi quando si supera il tetto dei 55.000 euro. Se per il calcolo della detrazione, il risultato dei rapporto nel calcolo del quoziente è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

Si ricorda che per reddito complessivo si intende il reddito al netto dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati soggetto alla cedolare secca sulle locazioni.

Se ad esempio il reddito complessivo di una pensione per un anno intero, è di 16.000 euro, la detrazione spettante sarà la seguente:

  • trovandosi nella fascia superiore ai 15.000 euro, il quoziente sarà (55.000 – 16.000)/40.000 = 0,9750.
  • l’importo della detrazione sarà 1.297 x 0.9750 = 1.264.57

Agevolazioni pensioni estere

L’articolo 1, comma 273, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, (Legge di Bilancio 2019), ha previsto un regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di redditi di pensione di fonte estera, inserendo l’articolo 24-ter nel DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR).

L’articolo 24-ter, prevede che le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione, erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, ad un’imposta sostitutiva, (in alternativa alla tassazione ordinaria) calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione.

Il legislatore ha voluto favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno d’Italia con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione, sempreché vengano erogati da soggetti esteri.

Per accedere al regime è necessario:

  • trasferire la residenza in uno dei Comuni fino a 20.000 abitanti delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
  • provenire da uno dei Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa;
  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui si sceglie la tassazione ridotta.

Per poter fruire del regime agevolativo, è necessario che i redditi da pensione siano erogati da soggetti esteri.

Modalità di esercizio dell’opzione

A partire dal periodo di imposta 2019, la persona fisica titolare di redditi di pensioni di fonte estera che presenta i requisiti previsti dalla norma, può optare per il regime di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero. L’opzione per il regime sostitutivo, si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui i soggetti hanno trasferito la residenza fiscale, in uno dei Comuni  appartenenti al territorio delle regioni sopra citate, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta.

Nella dichiarazione dei redditi, il contribuente tra l’altro, indica:

  • lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a cinque periodi di imposta precedenti l’inizio di validità dell’opzione;
  • la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione tra quelle in cui sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
  • gli Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva ai sensi del comma 8 dell’articolo 24-ter del TUIR;
  • lo Stato di residenza del soggetto estero erogante i redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a, del TUIR;
  • l’ammontare dei redditi di fonte estera da assoggettare all’imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell’articolo 24-ter del TUIR.

Cessazione degli effetti, revoca dell’opzione e decadenza dal regime

Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero, cessano decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione.

Il contribuente che ha esercitato l’opzione può revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando la revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione, anche nell’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all’estero o in un Comune diverso da quelli sopra indicati.

Il soggetto che esercita l’opzione decade dal regime nei seguenti casi:

  • qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo 24-ter, commi 1 e 2;
  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;
  • trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati previsti dalla norma con effetto dal periodo d’imposta in cui varia la residenza;
  • trasferimento della residenza fiscale all’estero.

Si ricorda che l’opzione è inefficace laddove, a seguito di attività di controllo, sia accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio dell’opzione.

L’opzione dovrà essere effettuata nella dichiarazione dei redditi, e in questo caso nel modello Redditi PF. Il quadro interessato è il Quadro RM, Sezione XVIII (Opzione per l’imposta sostituiva prevista dall’articolo 24-ter del TUIR) righi da RM34 a RM 37.

Giuseppe Moschella

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