Ricongiunzione contributi Inps liberi professionisti 2020: domanda, valori e calcolo

Paolo Ballanti 04/03/20
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Novità sulla ricongiunzione contributi Inps liberi professionisti: la circolare INPS n. 30 del 21 febbraio 2020 ha comunicato i coefficienti per il calcolo della maggiorazione da applicare ai liberi professionisti che intendono ricongiungere i periodi assicurativi usufruendo del pagamento rateale.

Sono interessati dalla novità tutti coloro che presentano domanda di ricongiunzione nel corso del 2020.

L’aggiornamento delle tabelle avviene ogni anno, in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT e pari, per il 2019, allo 0,50%.

Analizziamo la circolare nel dettaglio.

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Ricongiunzione contributi Inps liberi professionisti: in cosa consiste

Il meccanismo della ricongiunzione consente a coloro che hanno posizioni previdenziali aperte in più gestioni assicurative, di conglobare in un’unica forma pensionistica i contributi versati al fine di ottenere la pensione.

In particolare, i liberi professionisti, ai sensi della Legge n. 45/1990, possono ricongiungere i contributi versati presso le varie casse di previdenza con quelli riservati ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché ai lavoratori autonomi.

Prima della pensione si può inoltrare domanda di ricongiunzione solo nella gestione previdenziale cui si è iscritti al momento della richiesta. Ottenere la ricongiunzione in una gestione diversa è possibile ma solo al raggiungimento dell’età pensionabile e a condizione che risultino versati almeno 10 anni di contributi continuativi per effettiva attività nella gestione interessata.

Ricongiunzione contributi Inps liberi professionisti: come fare domanda

La domanda di ricongiunzione è onerosa e può essere esercitata una sola volta, a meno che il richiedente possa vantare, dopo la prima richiesta, almeno 10 anni di contributi, di cui almeno 5 versati per effettiva attività lavorativa.

I liberi professionisti sono tenuti a presentare domanda di ricongiunzione in via telematica all’INPS ovvero, in alternativa, chiamando il Contact center all’803-164 (da rete fissa) o lo 06-164-164 (da rete mobile).

Una volta accolta la domanda è l’INPS a notificare all’interessato l’importo da pagare e i tempi di versamento.

Ricongiunzione contributi Inps liberi professionisti: pagamento rateale

La normativa (art. 2 comma 3 Legge n. 45/1990) consente di farsi carico delle spese di ricongiunzione anche a rate, applicando però un interesse annuo stabilito in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’ISTAT e relativo a un periodo di 12 mesi che termina il 31 dicembre dell’anno precedente.

Ricongiunzione contributi Inps liberi professionisti: i valori 2020

In virtù della variazione dell’indice dei prezzi al consumo nel corso del 2019, rilevata dall’ISTAT e pari allo 0,50%, l’INPS è intervenuta aggiornando le tabelle allegate alla precedente circolare n. 30 del 15 febbraio 2019.

I nuovi valori, valevoli per le domande di ricongiunzione presentante nel 2020, sono distinti in due tabelle allegate alla circolare del 21 febbraio:

  • La tabella I/2020 (allegato n. 2) riporta l’ammontare della maggiorazione da applicare alla rata mensile, distinto in base alla durata della dilazione sino ad un massimo di 120 mensilità;
  • Nella tabella II/2020 (allegato n. 3) è indicato il valore utile per calcolare il debito residuo da versare in un’unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito.

Tabella I/2020

La tabella riporta il valore-base con cui moltiplicare l’ammontare del debito determinando così la quota interessi.

I parametri sono distinti in base alle rate complessive, da un minimo di 2 ad un massimo di 120. Ipotizziamo la rateizzazione di 10 mila euro in 80 rate. Il dato di riferimento in base alla tabella è 0,012711607. Moltiplicando 10.000 * 0,012711607% si ottiene l’ammontare dell’interesse che si aggiungerà alla singola rata mensile, pari ad 1,27 euro.

Tabella II/2020

Il prospetto in questione riporta i dati necessari per determinare l’ammontare del debito residuo, da versare in un’unica soluzione in caso di sospensione del versamento delle rate prima dell’estinzione.

In particolare, è sufficiente moltiplicare le somme ancora da versare, con riferimento all’ultima rata corrisposta, per il parametro distinto in base al numero di rate residue.

Facciamo l’esempio di un contribuente cui residuano 5.000 euro da corrispondere in 20 rate per estinguere l’onere di ricongiunzione. Il coefficiente in questione sarà pari a 19,912965389. Pertanto, l’interessato dovrà corrispondere 5.000 * 19,912965389% = 995,65 euro.

Paolo Ballanti

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