Dimissioni e Naspi: chi ha diritto all’indennità di disoccupazione

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Vorresti lasciare il tuo attuale lavoro ma non sai se ti spetta l’indennità di disoccupazione NASpI? Avrai sicuramente sentito parlare della possibilità, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, di poter ricevere una prestazione di sostegno al reddito per aiutarti economicamente durante la ricerca di un nuovo lavoro.

Il nostro ordinamento, infatti, tutela tutte quelle persone che improvvisamente rimangono senza un’occupazione. Il problema è che non sempre l’INPS riconosce la tutela economica, in quanto è riservata esclusivamente in determinati casi previsti dalla legge. Una fattispecie particolare da esaminare attentamente è sicuramente il caso delle “dimissioni”.

Si tratta dell’atto unilaterale da parte del lavoratore di volere lasciare il lavoro e di interrompere qualsivoglia rapporto lavorativo con il datore di lavoro. Per meglio comprendere se in tali casi spetta la NASpI, occorre effettuare un’attenta analisi dell’ammortizzatore sociale.

Di seguito, si riepilogano i casi in cui si ha diritto all’indennità NASpI per via delle dimissioni.

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Dimissioni: la normativa alla luce del Jobs Act

Per contrastare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”, l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 – sulle orme di quanto già disposto dall’art. 4, co. 19 della L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), ha ridisegnato le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale.

Il comma 3 del D.Lgs. n. 151/2015 ha stabilito che entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo in trattazione (24 settembre 2015), il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto emanare un decreto nel quale stabilire “i dati di identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende recedere o che si intende risolvere, i dati di identificazione del datore di lavoro e del lavoratore, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione”.

In attuazione di tale previsione, è stato adottato il Decreto Ministeriale (Lavoro) 15 dicembre 2015, entrato in vigore il 12 gennaio 2015. Di conseguenza, per effetto dell’art. 26, co. 8 del D.Lgs. n. 151/2015, che sancisce l’entrata in vigore delle nuove norme “a far data dal sessantesimo giorno successivo dalla data di entrata in vigore del decreto”, la nuova procedura è operativa dal 12 marzo 2016.

Dimissioni: come e quando presentarle

L’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 obbliga ai lavoratori del settore privato – al di fuori dei casi previsti dell’art. 55, co. 4 del D.Lgs. n. 151/2001 – di utilizzare specifiche procedure affinché possano essere considerate valide le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale.

Infatti, al comma 1 del menzionato articolo, il governo esprime la volontà che dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica – resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) e, successivamente, inviate all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e al datore di lavoro.

Il modulo è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità. Infatti, a norma dell’art. 26, co. 5 del D.Lgs. n. 151/2015 l’alterazione dei moduli ricevuti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro irrogata dall’ITL nel caso di accertamento dell’infrazione. La violazione, in tal caso, non è sanabile e pertanto non è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Dunque, soltanto con la ricezione del modello telematico il datore di lavoro potrà ritenere valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione al Centro per l’Impiego.

Inoltre, non bisogna dimenticare che – ai sensi dell’art. 26, co. 2 del D.Lgs. n. 151/2015 – il lavoratore che rassegna le dimissioni volontarie ha a disposizione 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo per “revocare” la scelta con le medesime modalità.

Dimissioni online: soggetti interessati ed esclusi

I lavoratori che dovranno seguire la procedura telematica saranno esclusivamente i dipendenti privati. Non si applica invece:

  • ai rapporti di lavoro domestico;
  • alle conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione (c.d. sedi protette);
  • al recesso durante il periodo di prova di cui all’art. 2096 c.c.;
  • alle dimissioni e risoluzione consensuale prestate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (in questo caso, è operativa la convalida da effettuare presso la Direzione del Lavoro);
  • ai lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione);
  • ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

Dimissioni e Naspi: quando spetta l’indennità di disoccupazione?

Per comprendere se la NASpI spetta anche in caso di dimissioni, occorre osservare la ratio del D.Lgs. n. 22/2015 che prevede la tutela economica esclusivamente per le interruzioni involontarie di rapporti di lavoro a decorrere dall’1 maggio 2015.

Dunque, ai fini della percezione della NASpI, è di fondamentale importanza che la cessazione del lavoro intervenga per cause non imputabili al lavoratore. Va da sé che in caso di dimissioni volontarie, poiché si tratta di un atto volontario del lavoratore, la legge non riconosce la tutela economica.

Differente è il discorso in caso di dimissioni per giusta causa. Cos’è la dimissione per giusta causa? Il lavoratore laddove subisce da parte del datore di lavoro continue vessazioni o violazioni di obblighi di legge, come ad esempio la mancata corresponsione della retribuzione, può decidere di dimettersi per giusta causa.

In altre parole, il lavoratore è indotto dal datore di lavoro a dimettersi poiché non esistono le basi per continuare il rapporto di lavoro. In tali casi, la parte lesa può interrompere improvvisamente il contratto senza osservare il periodo di prova: anzi, il datore di lavoro è chiamato a corrispondere la retribuzione che il lavoratore avrebbe maturato durante tutta la durata del periodo di prova.

Quindi, considerato che nella fattispecie delle dimissioni per giusta causa il lavoratore è costretto a dimettersi, indipendentemente dalla propria volontà, la legge riconosce l’accesso alla NASpI.

Daniele Bonaddio

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