Bonus befana: cos’è, importi, quando arrivano i rimborsi, pagamenti accettati

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Dichiarata aperta la lotta all’evasione, la Legge di Bilancio 2020 e prima anche il Decreto Fiscale collegato, tra le tante misure previste, hanno introdotto delle disposizioni che mirano ad incentivare l’utilizzo del contante per gli acquisti.

Tra le norme incentivanti, viene fatto riferimento al cosiddetto Bonus Befana, ma vi sono anche altre disposizioni che prevedono agevolazioni o premi, ad esempio la lotteria degli scontrini, o anche l’istituzione di speciali premi per chi predilige ed utilizza il pagamento elettronico nelle transazioni commerciali.

L’obiettivo del Governo è quello di invogliare i pagamenti elettronici tra i consumatori privati, riconoscendo nel caso specifico, un bonus da erogare all’inizio del 2021 in relazione alle spese effettuate già dal 1° luglio di quest’anno, con strumenti di pagamento tracciabili nei settori in cui è ancora molto diffuso l’uso del contante.

> Manovra 2020: le misure inserite nella Legge di bilancio <

Cos’è il Bonus Befana

La strategia per il contrasto dell’evasione, si concentra in modo particolare sulla tracciabilità dei pagamenti e sui controlli derivanti dalla introduzione della fatturazione elettronica.

Per quanto riguarda la tracciabilità, vengono previsti degli incentivi per invogliare ed abituare il consumatore ad utilizzare gli strumenti di pagamenti tracciabili anche negli acquisti comuni.

La Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) al comma 288 dell’articolo 1 dispone, al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, un rimborso in denaro per le persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, che effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi al di fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

Istruzioni operative sul Bonus befana: novità

Ancora non vi sono disposizioni attuative in merito al bonus, queste dovranno arrivare entro il 30 aprile prossimo quando dovrà essere pubblicato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il decreto in particolare dovrà stabilire:

  • le condizioni e le modalità attuative della disposizione, inclusi le forme di adesione volontaria;
  • i criteri per l’attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti.

Dovranno inoltre essere individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell’attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento previsto che è pari a 3 miliardi di euro per il 2021 e il 2022.

Come sarà pagato il rimborso del Bonus befana

L’incentivo per i pagamenti elettronici, prevede dunque un rimborso che dovrebbe avvenire sul conto corrente (meccanismo del cashback) a partire da gennaio 2021 di parte della spesa sostenuta per gli acquisti che vengono effettuati con strumenti che garantiscono la tracciabilità (carte, bancomat, ecc.).

L’incentivo è stato denominato “Bonus Befana”, in quanto il premio erogato a chi paga con carta o bancomat dovrebbe arrivare (stando alle previsioni) proprio a ridosso dell’epifania del 2021.

Chi ricorre a bancomat o carta di credito per effettuare determinati acquisti, si potrà ritrovare un rimborso sull’estratto conto, in percentuale, (ancora non definito) sugli acquisti stessi effettuati.

A quanto ammonta il rimborso massimo

Non è stata definita la cifra massima annua rimborsabile che comunque, potrebbe aggirarsi intorno ai 2 mila euro.

Inizialmente con la Nota di aggiornamento al DEF, si era ipotizzato un bonus del 19%, pari a 475 euro su una spesa annua massima di 2.500 euro per le spese effettuate tramite pagamenti elettronici in specifici settori ad elevato rischio di evasione fiscale.

Bonus befana: la frequenza dei rimborsi

In una prima fase il bonus dovrebbe prevedere un unico rimborso annuale a gennaio, ma quando la misura sarà a regime il cashback potrebbe diventare mensile.

Stando alle attuali disposizioni il bonus vale solo per le persone fisiche maggiorenni e residenti nel territorio dello Stato.

Si deve trattare di spese “fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione”, quindi per semplici acquisti.

Può usufruire di questo particolare meccanismo di cashback, chi effettua abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizio.

Regole su uso del contante e pagamenti elettronici

Affianco al “Bonus Befana”, si accompagnano altre novità che sono state introdotte a fine 2019. Nello specifico, è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro e in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche:

  • dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per un valore complessivo pari o superiore a 2.000 euro;
  • a decorrere dal 1° gennaio 2022 per un valore complessivo pari o superiore a 1.000 euro.

Altri incentivi sui pagamenti elettronici

Per raggiungere l’obiettivo della tracciabilità anche i negozianti saranno incentivati a far utilizzare il bancomat.

A partire da luglio di quest’anno, per gli esercenti attività di impresa, arte o professioni sarà, ad esempio, riconosciuto un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate e altri pagamenti elettronici tracciabili.

Anche il prossimo 1° luglio 2020, dovrebbe partire la lotteria degli scontrini, con estrazioni e premi speciali per le spese pagate con la carta di credito o il bancomat e che coinvolgerà esercenti e privati consumatori.

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Giuseppe Moschella

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