Fattura elettronica 2020: come cambia il pagamento dell’imposta di bollo

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Novità sulla fattura elettronica 2020 per quanto riguarda il pagamento dell’imposta di bollo. Il pagamento di questa imposta è previsto dall’articolo 6, del decreto del Ministero delle Finanze del 17 giugno 2014, questo deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Dallo scorso anno, i contribuenti possono verificare l’importo, ed eventualmente effettuare il versamento dell’imposta dovuta sulle fatture trasmesse al sistema di interscambio (SDI) nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate. La stessa Agenzia propone un importo da versare sulla base delle indicazioni che il contribuente ha fornito nella fattura.

L’imposta di bollo in generale è dovuta sulle operazioni non soggette ad Iva di ammontare superiore a 77,47 euro come, ad esempio, su operazioni fuori campo Iva (art. 15 D.P.R. 633/1972).

Modalità di pagamento imposta di bollo su fattura elettronica 

Il pagamento potrà essere effettuato alternativamente:

  • direttamente con addebito su conto corrente bancario o postale, utilizzando il servizio presente nella predetta area riservata;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

Specifica annotazione sulle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche per le quali si deve versare l’imposta di bollo, devono riportare una specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi dell’articolo 6 del decreto 17 giugno 2014.

Le fatture elettroniche sono ordinariamente soggette ad imposta di bollo nell’ammontare di 2 euro, in base alla tariffa previsa nella parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, al pari delle fatture analogiche e secondo gli stessi criteri, a condizione che l’importo dell’operazione, che genera l’obbligo di assolvimento dell’imposta fino dall’origine, sia di ammontare superiore a 77,47 euro.

L’individuazione dell’obbligo di assolvimento, compete al soggetto emittente che, tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, può verificare il quantum da versare su base trimestrale, sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) in conformità a quanto stabilito dal D.M. del 28 dicembre 2018.

Per ciascun trimestre, si potrà visualizzare il numero dei documenti per i quali è stato indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo e l’importo complessivo della stessa.

In presenza di differenze tra quanto effettivamente dovuto e quanto calcolato, è possibile modificare il numero delle fatture per le quali deve essere assolto il bollo, e ricalcolare l’ammontare complessivamente dovuto per il periodo.

Non rientreranno nel calcolo, le fatture emesse dal contribuente, che sono state scartate dallo SDI in quanto, secondo quanto indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, la fattura elettronica scartata dal sistema, si considera non emessa e di conseguenza, in questo caso manca il presupposto della stessa imposta.

L’articolo 12 novies del D.L. 34/2019, prevede che in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SDI, l’Agenzia delle Entrate con procedure automatizzate, può integrare quelle che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo considerando la natura e l’importo delle operazioni.

L’articolo 17 del D.L. 124/2019, con effetto per le fatture inviate allo SDI dal 1° gennaio 2020, modifica ulteriormente il sistema automatizzato di computo, gestione e vigilanza relativa all’imposta di bollo. In particolare viene introdotta una specifica procedura di comunicazione telematica tra Amministrazione finanziaria e contribuente che ha emesso la fattura.

Fattura elettronica 2020: cosa succede in caso pagamento tardivo o mancato dell’imposta di bollo

Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, l’Agenzia comunica oltre all’imposta, anche le sanzioni e gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Il contribuente può provvedere al pagamento della sanzione, ridotta a un terzo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di pagamento tempestivo l’Agenzia delle Entrate potrà procedere all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’intero importo.

Fattura elettronica: come cambia il pagamento dell’imposta di bollo nel 2020

In sede di conversione del Decreto Fiscale ((D.L. 124/2019) sono state introdotte alcune novità sulla fattura elettronica 2020. Nell’articolo 17 è stato previsto con l’inserimento del comma 1 bis, (per semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti) che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite di 1.000 euro annui, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, potrà essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare:

  • entro il 16 giugno
  • ed entro il 16 dicembre.

Quando l’importo annuo supera i 1.000 euro, i termini di versamento non cambieranno, e  lo stesso si dovrà effettuare entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Le date da ricordare sono le seguenti:

  • 20 aprile per il primo trimestre;
  • 20 luglio per il secondo trimestre;
  • 20 ottobre per il terzo trimestre;
  • 20 gennaio per l’ultimo trimestre.

Imposta di bollo su Fattura elettronica: pagamento con F24 e codici tributo 

Come già visto, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, può essere effettuato oltre che attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del soggetto passivo Iva, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, anche tramite il modello F24. In tal caso i codici tributo da utilizzare saranno i seguenti:

  • 2521 per il primo trimestre;
  • 2522 per il secondo trimestre;
  • 2523 per il terzo trimestre;
  • 2524 per il quarto trimestre;
  • 2525 e 2526 rispettivamente per le sanzioni e gli interessi.

Imposta di bollo sulla e-fattura: ultime novità

Con riferimento al versamento dell’imposta di bollo, un emendamento al decreto “Milleproroghe 2020” (D.L. 162/2019), prevede un limite dell’imposta di 250 euro ai fini della scadenza trimestrale. Nello specifico se nel primo trimestre 2020, l’importo da versare è inferiore a 250 euro, si potrà versare l’imposta dovuta nei termini previsti per il trimestre successivo. Tale disposizione fa ancora parte di un emendamento presentato, e per la sua eventuale entrata in vigore definitiva, bisognerà aspettare la conversione in legge del decreto.

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Giuseppe Moschella

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