Buoni pasto 2020: la nuova disciplina prevista dalla Manovra

Paolo Ballanti 09/01/20
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La recente Manovra 2020 ha modificato dall’inizio dell’anno le soglie di esenzione da tasse e contributi per i buoni pasto elettronici e cartacei assegnati dalle aziende ai propri dipendenti.

Nessuna novità invece per mense aziendali o somministrazione di vitto da parte del datore, così come per le regole di assegnazione e il funzionamento dei buoni pasto o “ticket restaurant”. Vediamo nel dettaglio le novità per i buoni pasto 2020.

Novità in tema lavoro

Buoni pasto 2020: cosa cambia

L’articolo 1 comma 677 della Manovra 2020 (Legge n. 160/2019) modificando l’articolo 51 comma 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR contenuto nel DPR n. 917/86) prevede dal 1° gennaio 2020:

  • per i buoni pasto cartacei l’esenzione da contributi INPS e tassazione IRPEF per la parte che non eccede i 4 euro;
  • per i buoni pasto in formato elettronico la soglia di esenzione passa invece a 8 euro.

Nel primo caso, quello dei buoni cartacei, la soglia è stata diminuita dai precedenti 5,29 euro. Per i buoni elettronici, invece, l’asticella si alza rispetto ai 7 euro previsti fino al 31 dicembre 2019.

La norma ha il chiaro intento di favorire i buoni elettronici rendendoli doppiamente convenienti: da un lato ne aumenta l’esenzione, dall’altro rende meno appetibili i “concorrenti” cartacei.

Buoni pasto 2020: validità

Le modifiche della Manovra si applicano ai buoni pasto assegnati dal 1° gennaio 2020. Un caso particolare è quello dei ticket relativi al 2019 ed erogati ai dipendenti entro il 12 gennaio 2020. In questo caso vale il cosiddetto “principio di cassa allargato”, in virtù del quale si ritengono applicabili i vecchi limiti pari rispettivamente a 5,29 e a 7 euro.

Ai fini dell’applicazione del principio di cassa allargato è opportuno far sottoscrivere al dipendente, all’atto dell’assegnazione dei ticket, una dichiarazione in base al quale gli stessi si riferiscono al 2019.

Il testo dovrà essere firmato dal lavoratore e riportare la data di consegna effettiva dei buoni, anteriore al 12 gennaio 2020.

Buoni pasto 2020: soglia giornaliera

La Manovra 2020 ha ritoccato unicamente la soglia di esenzione, che rimane tuttavia fissata in misura giornaliera. Ne consegue che sono l’utilizzo dei buoni pasto è soggetto a contributi INPS e tassazione IRPEF per la parte che eccede i 4 euro (buoni cartacei) e gli 8 euro (buoni elettronici) al giorno.

Buoni pasto 2020: nuove soglie di esenzione, un esempio di busta paga

Vediamo come sarà dal 1° gennaio 2020 la busta paga di un dipendente che riceve i buoni pasto elettronici per un valore giornaliero di 10 euro. In questo caso la parte che eccede gli 8 euro giornalieri sarà soggetta a contributi e tasse. Ipotizziamo che i buoni pasto gli siano stati riconosciuti per 15 giorni nel mese di gennaio 2020. Questa sarà la busta paga:

  • Retribuzione lorda euro 1.850,00;
  • Buoni pasto non esenti                               2 euro * 15 giorni = euro 30,00.

Di conseguenza, nel calcolo dei contributi INPS la retribuzione da prendere in considerazione sarà pari a 1.850,00 + 30,00 = 1.880,00. Ipotizziamo che i contributi da trattenere al dipendente siano pari a 1.880,00 * 9,19% (aliquota INPS) = 172,78.

A questo punto, per calcolare le tasse da trattenere al dipendente si opera il seguente calcolo:

Retribuzione lorda 1.850,00 + buoni pasto non esenti 30,00 – contributi INPS a carico del dipendente 172,78 = 1.707,22.

Sui 1.707,22 si deve calcolare l’IRPEF lorda da cui scomputare le detrazioni per lavoro dipendente e carichi di famiglia. Supponiamo che l’IRPEF netta (IRPEF lorda – detrazioni) sia pari ad euro 203,30. A questo punto possiamo determinare il compenso netto spettante al dipendente per il mese di gennaio 2020.

Retribuzione lorda                                                      euro 1.850,00 +;

Buoni pasto non esenti                                              euro 30,00 (la voce è puramente figurativa);

Contributi INPS                                                            euro 172,78 -;

IRPEF netta                                                                   euro 203,30 -;

Netto da pagare                                                          euro 1.473,92.

Buoni pasto 2020: criteri di assegnazione

La normativa (DPR n. 917/86) riconosce un trattamento di favore per i buoni pasto a patto che gli stessi siano riconosciuti a tutti i dipendenti o a loro categorie omogenee. E’ il caso ad esempio dell’assegnazione dei buoni ai soli impiegati con mansioni di “commerciale” che per le caratteristiche della loro attività sono chiamati a svolgere numerose trasferte.

Ad ogni modo è opportuno definire l’attribuzione dei buoni pasto con un apposito accordo sindacale o regolamento aziendale, che riporti le condizioni di utilizzo e i parametri normativi, da consegnare ai nuovi assunti all’inizio del rapporto di lavoro portandolo altresì a conoscenza dei dipendenti già in forza.

Buoni pasto 2020: a chi spettano

I buoni pasto possono essere riconosciuti a:

  • lavoratori subordinati, a tempo pieno o part-time anche nel caso in cui il loro orario giornaliero non preveda la pausa pranzo;
  • collaboratori coordinati e continuativi (cosiddetti co.co.co.).

I ticket possono essere utilizzati esclusivamente dal titolare. Esclusa la vendita o la conversione in denaro.

Buoni pasto 2020: procedura di assegnazione

I buoni pasto vengono acquistati dall’azienda presso la società emittente, legittimata all’esercizio di questa attività.

Successivamente i buoni pasto vengono assegnati ai dipendenti. Questi li possono utilizzare per ottenere un servizio mensa di importo pari al valore del ticket, presso esercizi convenzionati con la società che li ha emessi.

I buoni possono essere utilizzati nelle sole giornate lavorative, anche se coincidenti con la domenica o un giorno festivo.

Il pubblico esercizio che riceve il buono pasto dovrà emettere un regolare scontrino fiscale e fatturare i buoni ricevuti alla società emittente.

Buoni pasto 2020: valore

Ogni società emittente ha diverse tipologie di buoni pasto, ognuna con un diverso valore facciale, indicato obbligatoriamente in ciascun ticket. Lo stesso riporterà altresì:

  • la ragione sociale o il codice fiscale della società emittente;
  • la data entro cui dev’essere utilizzato il buono;
  • lo spazio ove scrivere data di utilizzo, firma del lavoratore e timbro dell’esercizio in cui è stato utilizzato il ticket;
  • la prescrizione che il “buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di 8 buoni, né commercializzabile o convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

Discorso diverso per i ticket elettronici. Qui i dati sono memorizzati direttamente sul supporto utilizzato (di norma un tesserino con banda magnetica simile a carte di credito e bancomat).

Buoni pasto 2020: altre forme di somministrazione di vitto

La Legge n. 160/2019 non modifica nulla rispetto alle altre forme di somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro:

  • restano escluse da contributi e IRPEF le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
  • esclusa la tassazione anche per le mense organizzate direttamente dall’azienda o gestite da terzi;
  • esclusa la tassazione fino a 5,29 euro al giorno per le indennità sostitutive della mensa corrisposte in busta paga ai lavoratori dei cantieri edili, di altre strutture lavorative temporanee o unità produttive collocate in zone dove manchino servizi di ristorazione.

Paolo Ballanti

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