Cruscotto Infortuni Inail: cos’è, comunicazioni e adempimenti telematici

Scarica PDF Stampa
In chiaro i dati comunicati al Cruscotto infortuni Inail sul relativo sito. Infatti, a decorrere dal 17 dicembre 2019, l’Istituto assicuratore ha rilasciato un’implementazione al predetto servizio telematico.

In particolare, gli utenti abilitati per la consultazione delle denunce di infortunio e ai datori di lavoro di soggetti non assicurati Inail, possono visualizzare i dati riguardanti le comunicazioni d’infortunio a fini statistici e informativi, pervenute telematicamente all’Inail a partire dal 12 ottobre 2017.

A tal fine, come specificato dalla Circolare n. 33 del 13 dicembre 2019, nell’area “Supporto” e “Contatti” del portale istituzionale è a disposizione dell’utenza il servizio “Inail risponde” per l’assistenza e il supporto nell’utilizzo dei servizi online e per approfondimenti normativi e procedurali.

Nella predetta area, inoltre, è altresì disponibile per la consultazione il manuale operativo dell’applicativo. Per gli utenti che hanno poca dimestichezza con i canali telematici, possono rivolgersi direttamente al Contact center Inail al numero 066001, accessibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Aggiornamenti in tema di lavoro

Registro infortuni: adempimento abolito

In un’ottica di semplificazione in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il D.Lgs. n. 151/2015 – attuativo del Jobs Act (L. n. 183/2014) – all’art. 21, co. 4 ha disposto la definitiva abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni.

La norma, operativa dal 23 dicembre 2015, ha fatto venir meno l’onere per i datori di lavoro di trascrivere gli infortuni occorsi ai lavoratori, in quanto considerato ormai un adempimento superfluo, visto che gli eventi infortunistici sono comunque inviati tutti telematicamente.

Attenzione però: l’entrata in vigore della suddetta norma fa sì venir meno l’obbligo di tenuta del registro infortuni ma non esclude altri adempimenti importanti, quali:

  • l’obbligo di conservazione del registro per i canonici quattro anni, per eventuali verifiche da parte dei funzionari di vigilanza;
  • l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’art. 53 del Dpr. n. 1124/1965, modificato dall’art. 21, co. 1, lett. b). D.Lgs. n. 151/2015.

Cruscotto infortuni INAIL: cos’è

Al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza uno strumento alternativo in grado di fornire dati ed informazioni utili ad orientare l’azione ispettiva, l’INAIL ha realizzato un “cruscotto” (denominato appunto “Cruscotto infortuni”) nel quale sarà possibile consultare gli infortuni occorsi a partire dal 23 dicembre 2015 ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’INAIL stesso, secondo quanto previsto dal richiamato art. 53 del Dpr. n. 1124/1965.

Il cruscotto infortuni, accessibile inizialmente agli Organi ispettivi dell’INAIL, delle aziende sanitarie locali (Asl) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato successivamente esteso anche ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e ai loro intermediari di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, in relazione agli eventi infortunistici dagli stessi denunciati a decorrere dal 23 dicembre 2015 ai sensi della normativa più volte richiamata.

Cruscotto infortuni INAIL: tempistiche di comunicazione

In seguito, l’art. 3, co. 3–bis, del D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla L. n. 19/2017, ha modificato l’art. 18, co. 1–bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Nello specifico, la nuova formulazione della norma prevede che, a decorrere dal 12 ottobre 2017, tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché i soggetti abilitati a intermediazione, sono tenuti a comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Cruscotto infortuni INAIL: adempimenti telematici

Per adempiere al predetto obbligo, l’INAIL ha reso disponibile ai datori di lavoro assicurati all’Istituto e ai datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, nonché ai loro intermediari, il nuovo servizio telematico “Comunicazione di infortunio“. Si tratta di uno strumento volto esclusivamente a inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti, nonché ai soggetti a essi equiparati.

Nel dettaglio, il “Cruscotto infortuni” è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari, nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’INAIL – macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale –  tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.

Quali sono gli step da seguire? Innanzitutto, selezionato dal menu delle funzioni autorizzate il “Cruscotto infortuni”, si arriva direttamente all’homepage dell’applicazione nella quale sono presenti le funzioni cui l’utente può accedere.

Le pagine contenenti le sezioni di cui si compone il cruscotto infortuni online mostrano, nella zona superiore una barra con il titolo della funzione selezionata. Inseriti i dati richiesti nelle sezioni ed effettuati tutti i dovuti controlli, l’utente può eseguire le seguenti operazioni:

  • selezionare il pulsante “Cancella” eliminando le informazioni inserite nei campi digitabili e tornare alla prima maschera di inserimento;
  • selezionare il pulsante “Visualizza infortuni” che consolida, al netto dei controlli di obbligatorietà, le informazioni inserite consentendo il download del file pdf generato dalla richiesta.

Cruscotto infortuni INAIL: da chi può essere consultato

Il cruscotto infortuni potrà essere consultato:

  • per singolo soggetto infortunato tramite l’inserimento del relativo codice fiscale. In tal caso, l’utente riceverà un report con l’indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al singolo lavoratore, filtrati sul territorio di competenza regionale dell’utente stesso, in relazione all’unità produttiva o alla Sede lavorativa della posizione assicurativa territoriale;
  • per tipologia di singolo settore ed ottenere un report inerente gli infortuni occorsi nelle sedi lavorative comprese nella competenza territoriale regionale dell’utente.

Daniele Bonaddio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento