Riduzione contributi edilizia 2019: requisiti, invio domanda, istruzioni Inps

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Contributi ridotti dell’11,50% per le imprese operanti nel settore edile. Infatti, anche per il 2019, così come per lo scorso anno, le aziende che hanno alle proprie dipendenze operai full time, ossia a 40 ore settimanali, possono inviare telematicamente domanda all’Inps per abbattere parte dei contributi. L’inoltro della domanda deve avvenire mediante il consueto modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del “Cassetto previdenziale aziende” del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. A tal fine, le aziende interessate hanno tempo fino al 15 marzo 2020 per presentare la domanda. Mentre il conguaglio effettivo può avvenire mediante denuncia contributiva Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020.

La notizia è stata veicolata dall’Inps con la Circolare n. 145 del 28 novembre 2019, che recepisce il D.I. (Lavoro-Economia) del 24 settembre 2019, pubblicato il 4 novembre 2019 nella sezione della “pubblicità legale” del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel documento di prassi, l’Istituto Previdenziale fornisce dettagliatamente le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato. Ecco quali sono i requisiti da possedere e come inviare la domanda di riduzione contributi edilizia 2019.

Riduzione contributi edilizia 2019: a chi spetta

Come accennato in premessa, il beneficio si applica limitatamente al settore edile e consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.

In particolare, l’agevolazione:

  • compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019;
  • non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30%, previsto dall’art. 25, c. 4 della L. n. 845/1978, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

Riepilogando, quindi, la base di calcolo sulla quale applicare la riduzione dell’11,50% è determinata sulla sola parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro escludendo:

  • la contribuzione di pertinenza del Fpld;
  • il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali che è compreso – senza evidenza specifica – nella contribuzione versata dai datori di lavoro per la disoccupazione involontaria;
  • le eventuali misure compensative spettanti, tra le quali rientrano l’esonero dal versamento del contributo dovuto al Fondo di garanzia TFR (0,20%) e l’esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti” (0,28%).

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati con i seguenti codici statistici contributivi:

  • settore industria: da 11301 a 11305;
  • settore artigianato: da 41301 a 41305;
  • codici Ateco 2007: da 412000 a 439909

Riduzione contributi edilizia 2019: requisiti di accesso

L’agevolazione spetta esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:

  • rispetto della regolarità contributiva (art. 1, co. 1175, della L. n. 296/2006);
  • rispetto di quanto previsto in materia di retribuzione imponibile (art. 1, co. 1, del D.L. n. 338/1989, convertito con modificazioni in L. n. 389/1989);
  • non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, co. 8, del D.L. 223/2006).

Riduzione contributi edilizia 2019: a chi non spetta

Naturalmente, chiarisce l’INPS, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio:

  • esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla L. n. 205/2017;
  • Incentivo Occupazione Sviluppo Sud per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2019.

Riduzione contributi edilizia 2019: come inviare domanda 

Per poter accedere allo sgravio contributivo, le aziende dovranno compilare e inviare in maniera telematica il mod. “Rid-Edil”. Il modello è disponibile sul sito Inps all’interno del “Cassetto previdenziale aziende”. In particolare occorre entrare nella sezione “Comunicazioni on-line”, e cliccare su funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Dopo l’invio della domanda, il sistema sottopone le istanze a un controllo automatizzato. In particolare il processo telematico ha il compito di controllare l’eventuale compatibilità dell’inquadramento aziendale con la riduzione contributiva. Tale operazione avviene entro il giorno successivo l’invio.

Laddove la verifica avrà esito positivo, all’azienda sarà attribuito il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020. È possibile visualizzare l’esito all’interno del “Cassetto previdenziale aziende”.

Attenzione però: qualora venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.

Riduzione contributi edilizia 2019: compilazione del flusso Uniemens

Il conguaglio dell’esonero contributivo avviene mediante denuncia mensile Uniemens. Nello specifico:

  • il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale “L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>;
  • per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale “L207”, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

E in caso di recupero dello sgravio per i mesi antecedenti alle aziende sospese o cessate, cosa bisogna fare? In quest’ultima fattispecie, bisogna inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale aziende”, allegando una dichiarazione conforme (modulo allegato alla Circolare in commento).

Per gli operai non più in forza, invece, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza. Chiaramente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR”, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.

 

 

Daniele Bonaddio

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