Malattia e ricovero: nuove tutele per la Gestione separata Inps

Chiara Arroi 22/11/19
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Tutele ampliate per lavoratrici e lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, che potranno godere di tutele ampliate per malattia e ricovero ospedaliero. A stabilirlo è l’Inps, con l’emanazione di una circolare relativa proprio a questo. In pratica liberi professionisti e autonomi iscritti alla casa separata dell’Inps dovranno fare attenzione ad alcune novità sull’indennità giornaliera di malattia e degenza.

Vediamo in dettaglio chi è interessato in concreto da queste novità Inps, in cosa consistono queste tutele ampliate e le regole generali sulla malattia e degenza per la gestione separata.

Scarica qui la Circolare Inps

Malattia e ricovero: a chi è destinata la circolare Inps

Come chiarito nella circolare, le tutele riguardanti l’indennità di malattia e di degenza ospedaliera sono state gradualmente estese nel corso degli anni anche alle persone iscritte alla Gestione separata Inps non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza.

Questo ad una condizione specifica: che “nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile”.

In sostanza gli iscritti alla Gestione separata, per godere della tutela per la malattia devono aver maturato almeno 1 mese di contributi pagati in questa gestione, nell’anno precedente la data di inizio del periodo di malattia o degenza.

Per cui le modifiche introdotte riguardano tutte le categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata, con aliquota contributiva piena.

> Malattia e visita fiscale: come funziona. Istruzioni Inps <

Malattia e degenza Gestione separata: nuovi requisiti

Le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, vengono riconosciute ed erogate al lavoratore o alla lavoratrice se:

  • nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non sia superiore al 70% del massimale contributivo (di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995), valido per lo stesso anno.

Gestione separata Inps: importi erogati per malattia

La misura della prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione separata. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, l’indennità di malattia viene quindi raddoppiata.

Per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su 280,94 euro e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  •  22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
  • 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
  • 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

> Indennità di malattia: importi, chi paga, durata, importi, carenza <

Gestione separata Inps: importi erogati per degenza

Anche in questo caso la misura dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%. Ecco perché sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero.

Detto ciò, per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

  • 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
  • 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
  • 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

Chiara Arroi

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