Canone Rai 2020: domanda esenzione, come fare e novità

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Il pagamento del canone Rai è da sempre un adempimento molto discusso che riguarda i possessori di un apparecchio televisivo. Il versamento si effettua una volta sola per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.

Ricordiamo che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Dal 2016 l’importo del canone, pari a 90 euro annui, viene addebitato direttamente in bolletta dai gestori di fornitura elettrica, vi è in particolare la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica residenziale.

Il canone quindi, non potrà più essere pagato tramite bollettino postale. Chi invece detiene uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, indipendentemente dall’uso al quale gli stessi vengono adibiti, deve pagare il canone speciale.

La legge prevede alcuni casi di esonero dal pagamento che riguardano coloro che non detengono un apparecchio televisivo, i cittadini ultrasettantacinquenni con reddito basso, i diplomatici e i militari stranieri.

In tali casi, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 455/2000 per evitare l’addebito del canone nella fattura della corrente elettrica, comunicando di aver diritto all’esenzione dal pagamento.

Nella prossima Legge di bilancio attualmente nelle fasi definitorie, secondo quanto indicato nel testo, pare venga prevista una abolizione del canone per alcune categorie di contribuenti.

> Lo Speciale Legge di bilancio 2020 <

Canone Rai 2020: a chi spetta l’esenzione 

In particolare beneficeranno dell’agevolazione per il 2020 gli anziani a basso reddito, ovvero coloro che hanno compiuto i 75 anni con un reddito proprio e del coniuge non superiore agli 8.000 euro, purché non convivano con un’altra persona titolare di reddito proprio, ad eccezione dei collaboratori domestici.

La regola vale per il televisore o i televisori che si trovano nel luogo di residenza.

Per saperne di più su tale disposizione, bisognerà comunque attendere gli sviluppi che porteranno all’approvazione definitiva della manovra. Vediamo di seguito le esenzioni attualmente in vigore.

Cittadini che non detengono la tv

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo, e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale, possono presentare la dichiarazione sostitutiva (con validità annuale) di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta, dichiarando che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata, è presente un apparecchio tv, sia proprio, che di un componente della propria famiglia anagrafica.

Anche gli eredi potranno presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo;
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno.

Se nel corso dell’anno viene acquistato un apparecchio televisivo, è necessario comunicarlo all’Agenzia, il canone, in questo caso, sarà addebitato dal mese in cui è stata presentata la dichiarazione sostitutiva.

Esenzione Canone Rai 2020: come presentare la dichiarazione sostituiva 

Il modello di dichiarazione sostitutiva, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, va presentato direttamente dal contribuente o dall’erede:

  • tramite l’applicazione web presente nello stesso sito dell’Agenzia;
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.);
  • tramite raccomandata senza busta, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino allegando un valido documento di riconoscimento.

Se si è titolari di utenza elettrica di tipo residenziale, e se il canone è già stato addebitato ad un altro componente della famiglia anagrafica, sarà necessario presentare la dichiarazione sostitutiva per comunicare all’Agenzia il codice fiscale di chi già paga il canone. La dichiarazione può essere presentata in qualunque momento dell’anno, e non va ripresentata se non cambiano i presupposti.

Soggetti over 75

I contribuenti che hanno compiuto 75 anni, con reddito non superiore a euro 8.000 (riferito all’anno di imposta precedente), possono presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attestare il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre, non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

Se le condizioni di esenzione permangono, è possibile continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni, in caso contrario ad esempio perché si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare una dichiarazione  relativamente alla variazione dei presupposti.

Per tale tipologia di contribuenti bisognerà attendere cosa sarà previsto in via definitiva dalla prossima Legge di Bilancio, anche relativamente agli adempimenti necessari per beneficiare dell’agevolazione.

Potrebbe capitare di pagare il canone TV, essendo  tuttavia in possesso dei requisiti di esenzione, in questo caso è possibile chiedere il rimborso con l’apposito modello (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate) contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Se il canone non dovuto, è stato versato mediante la bolletta elettrica, anche in questo caso è possibile chiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando uno specifico modello che può essere trasmesso anche on line.

La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:

  • essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino allegando un valido documento di riconoscimento;
  • essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: cp22. canonetv@postacertificata.rai.it;
  • essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Diplomatici e militari stranieri

Sono infine esenti dal pagamento del canone, per effetto di convenzioni internazionali, i seguenti soggetti:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963);
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2016, sono state definite le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali, Anche in questo caso è stato approvato il relativo modello di comunicazione della presenza dei requisiti.

Canone Rai 2020: come pagarlo

Relativamente al pagamento, questo avviene mediante pagamento in bolletta, con addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in

  • 10 rate mensili,
  • da gennaio a ottobre di ogni anno.

Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio di ogni anno. E’ possibile pagare il canone anche con addebito sulla pensione, facendone richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. Tale  possibilità riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.

Canone Rai 2020: le sanzioni per chi non paga 

Chi non versa il canone non avendo diritto all’esenzione, è soggetto ad una multa tra 500 e 2 mila euro per ogni annualità evasa.

Giuseppe Moschella

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