Malattia oncologica: Legge 104, percentuali di invalidità, diritti, prestazioni, domanda

Paolo Ballanti 29/10/19
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Coloro che sono affetti da malattie oncologiche possono accedere a una serie di agevolazioni e diritti previsti dalla Legge n. 104/1992. Alcune misure riguardano il rapporto di lavoro, come il diritto di fruire di particolari permessi, altre invece sono agevolazioni economiche, ad esempio quelle previste per l’acquisto dell’auto. Per poter accedere ai benefici previsti dalla Legge 104 è necessario che al malato oncologico sia stato riconosciuto, dall’apposita Commissione Asl, uno stato di handicap, che ricorre nelle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa tale da comportare uno svantaggio sociale o emarginazione. Peraltro, nei casi in cui la minorazione abbia ridotto l’autonomia personale (correlata all’età del soggetto), tale rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, l’handicap assume i connotati della gravità. Il primo passo è quello di ottenere dal medico curante il cosiddetto “certificato introduttivo”, che lo stesso invierà in via telematica all’INPS. Successivamente si dovrà richiedere, sempre online sul portale INPS, l’accertamento dell’handicap da parte della Commissione ASL.

Malattia oncologica: le percentuali di invalidità riconosciute

La malattia oncologica comporta di per sé una situazione di menomazione e invalidità, anche se temporanea. Per questo al malato oncologico può essere riconosciuta l’invalidità civile, la possibilità di ottenere i benefici connessi alla Legge 104 e altro ancora. In particolare, secondo la tabella ministeriale di valutazione (D.M. Sanità 5/2/1992), sono tre le percentuali di invalidità previste per le patologie oncologiche, concesse anche in base alla situazione della persona malata:

  • 11 per cento: prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale,
  • 70 per cento: prognosi favorevole, ma grave compromissione funzionale,
  • 100 per cento: prognosi sfavorevole o infausta, nonostante l’asportazione del tumore.

Come chiedere l’invalidità civile per malattia oncologica

Per ottenere l’invalidità, come per tutti gli altri casi di malattia, occorre presentare una specifica domanda di riconoscimento e intraprendere l’iter. In particolare la procedura di riconoscimento dello stato di invalidità deve essere inoltrata all’Inps, solo in modalità telematica, quindi con una domanda online. L’iter procedurale per chiedere e ottenerla prevede 3 fasi:

  • Il malato oncologico va dal proprio medico curante per farsi attestare la patologia. Il medico trasmetterà all’Inps un certificato telematico che attesta la malattia oncologica, le terapie e lo stato di salute della persona affetta. Copia di questo certificato con numero di protocollo sarà consegnato anche al paziente,
  • A questo punto, entro 30 giorni dall’invio del certificato medico telematico, il paziente deve compilare e inviare all’Inps, sempre in modalità telematica, la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile
  • L’atto finale consiste nell’effettivo riconoscimento da parte dell’Inps. La Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile della ASL dovrà rapidamente convocare a visita il richiedente entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda per l’accertamento, che avrà a questo punto efficacia immediata.

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Quali prestazioni esistono per malattia oncologica

Una volta riconosciuto lo stato di invalidità civile e handicap, la persona malata oncologica ha diritto a prestazioni socio-economiche graduali, in base al grado di invalidità riconosciuto, dall’età e dal reddito.

  • L’invalidità civile del 100%, da diritto alla pensione di inabilità (13 mensilità annue di €279,47 per l’anno 2016) se il reddito annuo personale non supera €16.532,10 e all’esenzione totale dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie,
  • L’invalidità superiore al 74% e fino al 99% da diritto all’assegno di invalidità (13 mensilità annue di €279,47 per l’anno 2016) se il reddito annuo personale non supera €4.800,38 e se il malato è privo di occupazione ed iscritto alle liste speciali del collocamento obbligatorio.
  • al compimento del 65esimo anno di età, se persiste lo stato di invalidità, l’assegno o la pensione diventano assegno sociale.

Malattia oncologica e riconoscimento Legge 104

Oltre a queste prestazioni, esistono tutta una serie di agevolazioni connesse alla richiesta della Legge 104. Infatti, contestualmente alla richiesta di invalidità è possibile presentare la richiesta per usufruire dei benefici previsti dalla legge sull’handicap: la Legge 104 del 1992. Riepiloghiamo in breve tutte le agevolazioni e i benefici concessi ai titolari di legge 104, legati alle patologie oncologiche.

Malattia oncologica: i permessi 104

I malati oncologici cui venga riconosciuto un handicap in situazione di gravità possono assentarsi dal lavoro e godere dei permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 nella misura alternativamente di:

  • 2 ore giornaliere;
  • 3 giorni continuativi o frazionati.

3 giorni al mese di permesso retribuito spettano anche a coloro che prestano assistenza al malato:

  • Coniuge (o parte dell’unione civile);
  • Convivente;
  • Parenti e affini entro il 2° grado (ovvero entro il 3° grado se i genitori, il coniuge o il convivente del disabile hanno compiuto 65 anni o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente oppure sono deceduti o mancanti).

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  • Scelta della sede di lavoro più vicina al domicilio;
  • Rifiutarsi di essere trasferiti ad altra sede di lavoro, eccezion fatta per i casi di incompatibilità della permanenza del dipendente;
  • Rifiutarsi di svolgere lavoro notturno, da intendersi come quell’arco di tempo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

> Consulta lo speciale Legge 104 <

Malattia oncologica: congedo straordinario

I dipendenti familiari di persona gravemente disabile (come può essere il malato oncologico) possono richiedere un congedo dal lavoro retribuito per una durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita del richiedente. Il congedo spetta (in ordine di priorità) a:

  • Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • Genitori (naturali, adottivi o affidatari);
  • Figli;
  • Fratelli o sorelle;
  • Parenti o affini entro il 3° grado.

Malattia oncologica: congedo per cure

I malati oncologici cui viene riconosciuta dall’INPS un’invalidità civile superiore al 50% possono ottenere ogni anno un congedo dal lavoro retribuito per massimo 30 giorni al fine di dedicarsi alle cure connesse alla propria infermità.

Malattia oncologica: visite mediche

I contratti collettivi o gli usi aziendali possono prevede permessi retribuiti per i dipendenti che devono assentarsi per effettuare visite mediche generiche o specialistiche.

Malattia oncologica: permessi per grave infermità

La normativa (DM n. 278/2000) riconosce permessi retribuiti nella misura massima di 3 giorni all’anno in caso di decesso o grave infermità (quale può essere la malattia oncologica) del:

  • Coniuge, anche se legalmente separato (o parte dell’unione civile);
  • Parente entro il 2° grado (anche se non convivente);
  • Soggetto componente la famiglia anagrafica.

Malattia oncologica: congedo non retribuito per gravi motivi

Il dipendente può chiedere un congedo non retribuito di durata non superiore a 2 anni (nell’arco dell’intera vita lavorativa) continuativi o frazionati, per gravi motivi relativi alla situazione personale:

  • Propria o del convivente (se la convivenza risulta da certificazione anagrafica;
  • Di parenti o affini entro il 3° grado disabili (anche non conviventi);
  • Coniuge (o parte dell’unione civile), figli (anche adottivi) e in loro mancanza i discendenti prossimi, genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi, adottanti, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali.

Malattia oncologica: variazione orario di lavoro

I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti con una ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time. La loro richiesta non può essere negata adducendo esigenze aziendali. La ridotta capacità lavorativa dev’essere accertata da una commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente competente. Il rapporto di lavoro part-time dev’essere trasformato nuovamente a tempo pieno a richiesta del lavoratore, quando lo stato di salute lo rende possibile.

Malattia oncologica: collocamento obbligatorio

I lavoratori con malattia oncologica possono presentare all’INPS domanda di invalidità civile che, una volta accertata, comporta tutta una serie di tutele a livello assistenziale. In primis la possibilità di accedere alle liste per il collocamento obbligatorio al lavoro dei disabili. La legge in materia (Legge n. 68/1999) impone alle aziende con almeno 15 dipendenti di avere nel proprio organico un numero di disabili pari a:

  • 1 disabile per le aziende da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 disabili per le aziende da 36 a 50 dipendenti;
  • 7% dei lavoratori occupati per le aziende con 51 o più dipendenti.

Malattia oncologica: indennità di accompagnamento

Coloro che sono colpiti da malattia oncologica che determina un’invalidità civile del 100%, con conseguente impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero siano incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita, possono richiedere all’INPS l’indennità di accompagnamento pari a 517,84 euro mensili per 12 mensilità.

Malattia oncologica: acquisto dell’auto

Le agevolazioni previste per il disabile in situazione di gravità nonché per coloro che hanno ridotte o nulle capacità motorie, sordi e non vedenti, legate all’acquisto di veicoli (da utilizzare in via prevalente a beneficio del disabile stesso) sono:

  • Detrazione Irpef pari al 19% del costo sostenuto calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro;
  • Iva al 4% sul prezzo d’acquisto;
  • Esenzione perpetua del bollo;
  • Esonero dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Il diritto si estende anche al familiare del disabile, purché quest’ultimo gli sia fiscalmente a carico. Nello specifico, le agevolazioni riguardano l’acquisto di autovetture, autocaravan, autoveicoli specifici e per il trasporto promiscuo, motoveicoli per il trasporto promiscuo e motoveicoli specifici, motocarrozzette.

Malattia oncologica: assistenza e spese mediche

Sono deducibili dal reddito i seguenti costi (sostenuti dal disabile o dal familiare che l’abbia a suo carico):

  • Spese mediche generiche (ad esempio l’acquisto di medicinali);
  • Spese di assistenza specifica (come attività infermieristica e riabilitativa, addetti all’assistenza di base).

Prevista anche una detrazione Irpef del 19% (a favore del disabile o del familiare che l’abbia a suo carico) per:

  • Spese mediche specialistiche;
  • Acquisto di mezzi d’ausilio alla deambulazione;
  • Acquisto di poltrone per inabili e minorati, apparecchi correttivi e altri ausili specifici.

Malattia oncologica: acquisto di mezzi tecnici e informatici

I portatori di handicap grave in caso di acquisto di pc, tablet, telefoni con vivavoce o altri ausili informatici hanno diritto a:

  • Detrazione Irpef dei costi pari al 19%;
  • Applicazione Iva agevolata al 4%.

Malattia oncologica: abbattimento di barriere architettoniche

Il disabile o il familiare che l’abbia a suo carico ha diritto ad una detrazione Irpef del 36% dei costi sostenuti per la costruzione di rampe, l’adattamento di un ascensore e più in generale l’abbattimento di barriere architettoniche. Qualora si benefici del bonus per gli interventi di ristrutturazione (detrazione Irpef del 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 96 mila euro) la detrazione al 36% può essere chiesta solo sull’eventuale eccedenza della spesa già soggetta al bonus.

Paolo Ballanti

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