Danno biologico 2019: nuovi importi indennizzo, beneficiari, quando spetta

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Approvata, per il triennio 2019-2021, la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale contenente i nuovi importi di indennizzo, decorrenti dal 1° luglio 2019.

La nuova tabella, introdotta con D.M. (Lavoro) n. 45 del 23 aprile 2019, che sostituisce quella in vigore ai sensi del D.M. (Lavoro) del 12 luglio 2000, è unica sia per gli uomini sia per le donne, mentre gli importi continuano a essere individuati per classi di età e per grado di menomazione dell’integrità psico-fisica compreso fra il 6% e il 15%.

Gli importi indicati nella nuova tabella risultano comprensivi della maggiorazione corrispondente ai due aumenti straordinari, fissati nella misura:

  • dell’8,68% dal 1° gennaio 2008;
  • del 7,57% dal 1° gennaio 2014 (aliquota complessiva 16,25%) da considerarsi ormai consolidati rispetto agli importi della tabella del 2000.

Il nuovo punto Inail, invece, è stato rideterminato partendo dal punto base unitario annuale definito nel 2000 sulla base della “speranza di vita” desunta dalle nuove tavole di mortalità. Il valore finanziario del punto INAIL, riferito al grado ed alla classe di età iniziali, è pari ad 1.430,68 euro e cresce in misura progressiva all’aumentare del grado, prevedendo indennizzi mediamente più alti di circa il 40% rispetto alle tabelle del 2000 comprensive degli aumenti straordinari intervenuti.

Le novità sono state illustrate dall’INAIL con la Circolare n. 27 dell’11 ottobre 2019. Ecco tutti i dettagli.

Danno biologico 2019: cos’è

Il danno biologico è una prestazione economica non soggetta a tassazione Irpef riconosciuta:

  • per gli infortuni verificatisi dal 25 luglio 2000;
  • per le malattie professionali denunciate dal 25 luglio 2000,

per i quali è accertato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 15%.

La prestazione è erogata, secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al D.M. (Lavoro) n. 45 del 23 aprile 2019, in una unica soluzione e in funzione:

  • dell’età;
  • del genere;
  • del grado di menomazione accertato sulla base della ”Tabella delle menomazioni” prevista dal D.Lgs. n. 38/2000.

Indennizzo per danno biologico: conta il reddito? 

L’indennizzo per danno biologico è totalmente slegato reddito dell’interessato e prescinde dalla sua retribuzione. Con questa tipologica di indennizzo viene risarcita la menomazione in sé, a prescindere da redditi o dal livello di retribuzione della persona interessata.

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Danno biologico 2019: quando spetta l’indennizzo

In caso di danno biologico, l’Inail eroga l’indennizzo previsto in base alle seguenti disposizioni:

  • le menomazioni conseguenti alle lesioni dell’integrità psicofisica sono valutate in base alla specifica “tabella delle menomazioni” approvata con D.M. 12 luglio 2000 (ora sostituita dal M. n. 45 del 23 aprile 2019), comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L’indennizzo delle menomazioni di grado compreso tra il 6% e il 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell’apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Da notare che per l’applicazione di tale tabella si fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica.
  • le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita per l’indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui all’apposita “tabella dei coefficienti”, che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell’assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.

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Danno biologico 2019: nuovi importi per l’indennizzo

Come anticipato in premessa, la tabella non distingue gli importi in base al sesso (uomo o donna) ma tiene unicamente conto delle classi d’età e del grado di menomazione permanente.

Quindi, ad esempio, per un soggetto con le seguenti caratteristiche:

  • 37 anni d’età;
  • gradi di menomazione permanente pari all’11%,

l’importo sarebbe di 17.420,48 euro. Chiaramente l’indennità una tantum aumenterebbe qualora la menomazione fosse stata superiore, come di seguito indicato:

  • 12%: 20.701,17 euro;
  • 13%: 24.268,49 euro;
  • 14%: 28.115,04 euro;
  • 15%: 32.248,89 euro.

Danno biologico 2019: da quando sono in vigore i nuovi importi 

La nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale si applica a decorrere dagli infortuni verificatisi e le malattie professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.

Di conseguenza,

  • in caso di accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova tabella;
  • in caso di accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l’erogazione dell’acconto dell’indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l’accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle tabelle previgenti.

La nuova tabella, approvata per il triennio 2019-2021, contiene i nuovi importi di indennizzo del danno biologico, decorrenti dal 1° luglio 2019.

Danno biologico 2019: indennizzo a seguito di unificazione dei postumi

Nei casi di unificazione dei postumi, ai fini della valutazione medico-legale si fa riferimento a un’unica menomazione complessiva dove i singoli postumi degli eventi unificati perdono autonoma rilevanza e non possono essere più oggetto di valutazione separata. Ne consegue che, se il grado complessivo risultante dall’unificazione dei postumi è compreso tra il 6% e il 15%, si eroga il nuovo capitale che costituisce primo pagamento sull’evento unificato.

Danno biologico 2019: indennizzo in capitale a seguito di revisione

Per quanto concerne le richieste di aggravamento presentate dall’assicurato a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del riconoscimento o dell’adeguamento dell’indennizzo del danno biologico in capitale e che comportano, indipendentemente dalla data dell’evento lesivo, un aumento del grado di menomazione precedentemente indennizzato in capitale, ovvero, un primo indennizzo del danno biologico in capitale, si liquidano sul valore capitale previsto dalla nuova tabella.

. Per le modalità di calcolo dell’indennizzo del danno biologico in capitale, si deve fare riferimento:

  • all’età dell’assicurato;
  • alla Tabella indennizzo del danno biologico in capitale vigente al momento delle richieste di adeguamento.

Resta ferma, pertanto, la regola che, se per effetto del ricalcolo ottenuto secondo i citati parametri, l’importo attualizzato dovesse risultare superiore a quello a suo tempo effettivamente erogato, si dovrà detrarre da quanto dovuto l’importo effettivamente erogato.

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