Fattura elettronica 2019: le sanzioni previste e in vigore

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Fatturazione elettronica 2019: le sanzioni previste sono ufficialmente in vigore. 

Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, è entrato in vigore l’obbligo come ormai noto, della fattura elettronica, in formato Xml.

L’e-fattura deve essere necessariamente redatta utilizzando strumenti informatici (un pc, un tablet o uno smartphone), e trasmessa al cliente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate.

Il sistema verifica se il documento contiene i dati obbligatori ai fini fiscali, nonché l’indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura.

Viene controllata anche la partita Iva del fornitore, e la partita Iva o il codice fiscale del cliente, in particolare che siano esistenti.

In caso di esito positivo dei controlli, il sistema “consegna” la fattura al destinatario, notificando a chi ha trasmesso il documento la data e l’ora di consegna.

Come funziona l’invio della Fattura elettronica 

Le fatture elettroniche vanno sempre inviate ai propri clienti attraverso il Sistema di Interscambio, altrimenti sono considerate non emesse.

Per inviare correttamente una fattura elettronica è indispensabile che al suo interno sia riportato l’indirizzo telematico che il cliente ha comunicato al fornitore.

Tale indirizzo potrà essere o un indirizzo Pec, e in tal caso occorrerà compilare il campo della fattura “Codice Destinatario” con il valore “0000000” e il campo “Pec Destinatario” con l’indirizzo Pec comunicato dal cliente, o un codice alfanumerico di 7 cifre, in tal caso occorrerà compilare solo il campo della fattura “Codice Destinatario” con il codice comunicato dal cliente.

Fattura elettronica: esclusi i consumatori privati

I consumatori privati (quindi senza partita Iva) sono esclusi da qualsiasi onere collegato alla fattura elettronica, l’esercente deve (qualora venga richiesta) emettere la fattura elettronicamente verso il Sistema di Interscambio, e anche a fornirne copia su carta (o per email) al cliente.

Ne deriva che per beneficiare dei diversi benefici fiscali come le detrazioni relative agli immobili, fermo restando gli altri adempimenti imposti dalla legge, è sufficiente che la persona fisica acquisisca e conservi le fatture cartacee dei fornitori che hanno eseguito l’intervento, i quali sono obbligati a rilasciarle, oltre che a inviare al SDI il file xml.

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Trasmissione della fattura nel periodo di moratoria

La violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto (mancata emissione della fattura tramite il sistema di interscambio o ritardi, o omissioni), determina l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 6 del D.lgs 471 del 18 dicembre 1997.

Con riferimento alla fatturazione elettronica, nel primo periodo di applicazione, è stato previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018 un periodo transitorio con l’annullamento/riduzione delle sanzioni sia per i contribuenti trimestrali che per i mensili.

Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni previste al citato articolo 6, non sono state applicate nelle ipotesi in cui la fattura fosse emessa con le modalità previste, entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva, inoltre era prevista una riduzione dell’80% (quindi il 20% della sanzione), se la fattura elettronica fosse emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile, le suddette disposizioni sono rimaste in vigore fino al 30 settembre 2019.

Per i soggetti trimestrali anche se la moratoria è terminata il 30 giugno, per effetto del meccanismo della liquidazione, la stessa si allunga al 18 novembre 2019, termine ultimo entro cui i soggetti che effettuano la liquidazione dell’imposta su base trimestrale potranno godere della riduzione dell’80% della sanzione in riferimento alle fatture del secondo trimestre 2019.

Per quanto concerne i soggetti mensili, dal primo ottobre le sanzioni sono pienamente applicabili in tutti i casi di violazione degli obblighi di fatturazione elettronica e, in particolare, nel caso di sforamento del termine di  emissione della fattura.

Fattura elettronica: tutte le sanzioni in vigore

Trascorso il periodo di moratoria, rientrano in gioco le previste sanzioni che sono individuate dal citato comma 6, del D.lgs. n. 471 del 18 dicembre 1997.

In dettaglio, ecco un elenco di tutte le sanzioni previste per chi viola gli obblighi derivanti dalla fatturazione elettronica:

  • nelle ipotesi di fatturazione elettronica omessa, tardiva, o errata (emissione e trasmissione), è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, con un importo minimo di 500 euro,
  • alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta,
  • sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo,
  • la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all’inversione contabile (di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972), è punita con la sanzione amministrativa compresa tra il 5% e io 10 % dei corrispettivi non documentati o non registrati, con un minimo di 500 euro,
  • tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Non sono previste sanzioni per le violazioni formali, inoltre in caso di violazione di più obblighi inerenti la documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

Fattura elettronica: termine di emissione e data dell’operazione

Il decreto n. 119 del 23 ottobre 2018, ha introdotto alcune modifiche rilevanti ai termini di emissione delle fatture.

L’articolo 11 del decreto, interviene direttamente sull’art. 21, comma 4, del D.P.R. 633/72, modificando di fatto la disciplina generale, valida per tutte le fatture (quindi non solo per quelle elettroniche), e relativa ai termini di emissione, in particolare, a partire dal 1° luglio 2019, la fattura può essere trasmessa allo SDI entro 10 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione. 

L’articolo 11 modifica anche l’articolo 21 comma 2 del D.P.R. n. 633/72 con l’inserimento della nuova lettera g-bis,) secondo la quale nella fattura deve essere indicata la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Successivamente l’articolo 12-ter del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto sulla Crescita), modifica il citato comma 4 portando da 10 a 12 i giorni di emissione e trasmissione della fattura dall’effettuazione della operazione.

A partire dal 1° luglio 2019, qualora l’emissione della fattura, e la sua trasmissione allo SDI, non avvenga contestualmente all’effettuazione dell’operazione, ma entro i 12 giorni successivi, nel documento deve essere indicata anche la data di effettuazione dell’operazione. Tale indicazione non risulta invece richiesta se la fattura viene emessa e trasmessa nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione.

Sull’argomento la Circolare n. 14 del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file xml della fattura elettronica, dovrà essere sempre indicata la data di effettuazione dell’operazione.

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Giuseppe Moschella

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