Assegni familiari 2019: cosa significa Nucleo non autorizzato, conseguenze

Paolo Ballanti 10/10/19
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Assegni familiari 2019: tutti gli esiti della domanda, in particolare cosa significa e quali conseguenza ha l’esito “Nucleo non autorizzato”. Il dipendente che intende richiedere gli Assegni al nucleo familiare (in sigla ANF) deve presentare una specifica richiesta telematica.

L’importo spettante a titolo di ANF varia a seconda dei familiari compresi nel nucleo e in funzione del loro reddito complessivo.

Se la richiesta si conclude con esito positivo, la procedura Inps restituirà il messaggio “Frazionamento OK”. In caso contrario, l’Istituto procederà alla reiezione della domanda motivandola con “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” ovvero “nucleo non autorizzato”.

In particolare, l’esito “nucleo non autorizzato” si verifica in tutti i casi in cui il dipendente ha richiesto gli assegni familiari senza preventivamente ottenere o presentare apposita e separata domanda di autorizzazione all’Inps per l’inserimento nel nucleo di determinati familiari ovvero laddove il richiedente sia nubile / celibe, separato / divorziato o abbandonato.

Questo esito determina il rigetto della domanda di assegni, che dovrà necessariamente essere ripresentata una volta ottenuta l’autorizzazione.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

Assegni familiari 2019: composizione del nucleo

L’assegno familiare o ANF è per sua stessa definizione una prestazione INPS diretta a sostenere economicamente le famiglie dei lavoratori dipendenti. Il suo ammontare varia in base al numero e alle particolari condizioni di salute (se sono presenti soggetti inabili l’importo è maggiore) di coloro che formano il nucleo.

Questo può essere composto oltre al richiedente, da:

  • Coniuge, a patto che non sia legalmente ed effettivamente separato, divorziato o che abbia abbandonato la famiglia;
  • Figli minorenni o maggiorenni se impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale ovvero maggiorenni fino a 21 anni se frequentanti una scuola secondaria di primo o secondo grado, un corso di formazione professionale, laurea o apprendisti se appartenenti ad un nucleo familiare composto da più di tre figli di età inferiore ai 26 anni;
  • Nipoti, fratelli e sorelle non coniugati minorenni o maggiorenni se impossibilitati a dedicarsi ad un lavoro a causa di difetto fisico o mentale, orfani di entrambi i genitori e non titolari di pensione ai superstiti.

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Assegni familiari 2019: autorizzazione INPS

Di norma, per inserire un familiare nel nucleo valido ai fini dell’ANF è sufficiente indicarne i riferimenti anagrafici nella domanda online (obbligatoria dal 1º aprile 2019) o nel modello cartaceo (per i soggetti che sono ancora tenuti a questa procedura).

Tuttavia, per l’inserimento di talune categorie di soggetti è necessario chiedere preliminarmente l’autorizzazione all’Inps. Solo una volta ottenuto l’ok dall’Istituto, l’interessato potrà ricevere gli assegni familiari comprensivi dei soggetti autorizzati.

Si precisa che il nulla osta Inps ha una data di scadenza. Per il rinnovo dell’autorizzazione è consigliabile attivarsi per tempo, posto che tra domanda e chiusura della pratica possono passare alcune settimane.

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L’autorizzazione preliminare è obbligatoria per includere nel nucleo:

  • Fratelli, sorelle e nipoti;
  • Figli di genitori divorziati o separati legalmente (propri o del proprio coniuge), legalmente riconosciuti dall’altro genitore, ovvero figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
  • Figli tra i 18 e i 21 anni, a patto che siano studenti o apprendisti inseriti in un nucleo familiare “numeroso” (composto da più di tre figli di età inferiore ai 26 anni);
  • Nipoti minori di età che siano a carico del richiedente nonno o nonna;
  • Familiari maggiorenni inabili a un proficuo lavoro e minorenni in difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (se manca la documentazione sanitaria attestante la loro situazione);
  • Familiari che risiedono all’estero in Stati UE o convenzionati.

L’autorizzazione è altresì richiesta nei casi in cui il richiedente sia nubile / celibe, separato / divorziato ovvero abbandonato.

La domanda di autorizzazione dev’essere inoltrata all’INPS in modalità telematica sul portale dell’Istituto, direttamente dall’interessato se in possesso del PIN dispositivo ovvero avvalendosi di intermediari abilitati (come CAF e patronati).

Assegni familiari 2019: come fare domanda online

Come anticipato, dal 1° aprile 2019 sono cambiate le modalità di presentazione delle domande di ANF. È fatto obbligo ai dipendenti di presentare le istanze direttamente all’INPS in via telematica, collegandosi al sito www.inps.it se in possesso di PIN dispositivo o credenziali SPID /Carta Nazionale dei Servizi ovvero (se sprovvisti di PIN o SPID/CNS) tramite Patronati e intermediari abilitati, consulenti del lavoro e commercialisti.

Si rammenta che fino al 31 marzo 2019 le domande di ANF dovevano essere presentate in modalità cartacea al datore di lavoro utilizzando il modello ANF/DIP (codice SR16). Deroga ora riservata ai soli operai agricoli a tempo indeterminato (cosiddetti “OTI”).

Come sopra anticipato le aziende potranno consultare le domande ANF inoltrate dai propri dipendenti all’interno del “Cassetto previdenziale” presente sul sito INPS.

Assegni familiari 2019: tutti gli esiti della domanda

Una volta presentata la richiesta, i possibili esiti della stessa sono:

  • “In bozza” significa che la domanda è completa ma dev’essere ancora inoltrata al sistema;
  • “Inserita e protocollata” indica che la domanda è stata inviata e gli è stato anche assegnato un numero di protocollo;
  • “Segnalazione / verifica” ricorre quando la richiesta di assegni non può essere ancora elaborata perché manca l’apposita autorizzazione INPS;
  • “Autorizzazione OK” rispetto al punto precedente, ricorre nei casi in cui l’INPS accerta l’esistenza dell’autorizzazione e procede all’elaborazione della richiesta;
  • “Frazionamento OK”, indica che la domanda è stata accolta;
  • “Domanda acquisita”, significa che la domanda è stata accolta e visualizzata dall’azienda nel “Cassetto previdenziale”;
  • “Frazionamento reiezione / Lettera inviata”, la domanda è stata respinta e il dipendente riceverà una lettera con le relative motivazioni.

Assegni familiari 2019: domanda online e autorizzazione obbligatoria

Come ha reso l’INPS con messaggio n. 3142 del 29 agosto 2019, in presenza di stato civile nubile / celibe, separato / divorziato, abbandonato ovvero in caso di inserimento nel nucleo di familiari inabili e, aggiungiamo prudenzialmente, in tutti i casi in cui è obbligatoria l’autorizzazione INPS, una volta inoltrata la richiesta di assegni familiari, la procedura telematica restituisce il messaggio “Verifica / segnalazione”. Significa che da questo momento in poi la pratica sarà gestita manualmente dall’operatore INPS, il quale dovrà verificare se il richiedente è già in possesso di apposita autorizzazione e, in caso di esito positivo, provvederà a sbloccare l’istanza.

Possono quindi verificarsi tre ipotesi:

  • Il dipendente è in possesso di autorizzazione in corso di validità, in questo caso l’operatore sbloccherà la domanda;
  • Il dipendente non ha presentato domanda di autorizzazione, l’operatore procederà alla reiezione della domanda motivandola con “mancanza del diritto relativamente al nucleo familiare” ovvero “nucleo non autorizzato”;
  • Il dipendente ha presentato domanda di autorizzazione ma non è stata ancora istruita dalla sede INPS competente, l’operatore dovrà monitorare lo stato della richiesta di ANF ma non potrà respingerla.

Paolo Ballanti

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