Seggiolini antiabbandono: come funziona l’obbligo e sanzioni previste

Chiara Arroi 01/01/20
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Scattato ufficialmente il 7 novembre 2019, l’obbligo di installare sulla propria auto i famosi seggiolini antiabbandono – o seggiolini salvabimbi – misura tanto discussa mesi fa, voluto dal precedente Governo e introdotto in Italia con una legge fortemente voluta e votata praticamente all’unanimità. (la numero 117 del 2018). Di fatto però, nonostante l’entrata in vigore sia stata a novembre, le sanzioni sono slittate al 7 marzo 2020, grazie a una moratoria.

L’8 ottobre, era stato firmato il Decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli. La firma era stata apposta dalla neo ministra del Trasporti Paola De Micheli.

La misura è stata pensata e voluta per prevenire i tragici casi di cronaca avvenuti negli ultimi anni, che hanno purtroppo visto bambini, non certo abbandonati per volontà dei genitori, ma dimenticati in auto, spesso a causa della fretta, dell’eccessivo stress a cui mamme e papà sono sottoposti e di altre cause non certo dipendenti dalla razionalità e dalla volontà dei genitori. Proprio per questo l’inserimento in auto di un dispositivo elettronico potrà aiutare ad evitare queste tragedie.

Consulta qui la Legge sui seggiolini antiabbandono

Vediamo in breve cosa prevede il Decreto attuativo e il nuovo obbligo dei seggiolini antiabbandono per bambini fino a 4 anni.

Seggiolini antiabbandono: le novità nella circolare

Secondo la circolare attuativa, “I dispositivi devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie MI, Nl, N2 e N3 di cui all’art. 47 del Codice della Strada immatricolati in Italia o immatricolati all’estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni”.

Questo viene riportato nella circolare spiazzante del Ministero che specifica nel dettaglio le caratteristiche che devono avere questi dispositivi elettronici salva-bimbo, chi deve dotarsene, e gli obblighi per i produttori.

Seggiolini antiabbandono: le novità nel Decreto 

Come già detto, per effetto della legge introdotta e votata a settembre 2018, è stato innovato e modificato il Nuovo Codice della strada, con l’articolo 172 che specifica bene al suo interno l’obbligo di inserire dispositivi salvabimbi in auto. Legge a cui è seguita ieri 8 ottobre la firma del Decreto attuativo relativo.

Come specificato in una nota del ministero dei Trasporti, quello varato oggi è il “passaggio conclusivo della Legge, dopo l’approvazione del Parlamento con il voto di tutti i gruppi politici, il parere favorevole acquisito dalla Commissione Europea e il via libera dei giorni scorsi del Consiglio di Stato. In considerazione dell’importanza di questi dispositivi, volti a scongiurare eventi tragici come quelli accaduti negli ultimi anni, sono allo studio le modalità per attuare l’agevolazione fiscale prevista per favorirne l’acquisto ed incrementare le relative risorse”.

Seggiolini antiabbandono: cosa prevede l’obbligo

In cosa consiste davvero quest’obbligo? Innanzitutto il Decreto attuativo firmato è quello dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada. Per intenderci quello che parla delle cinture di sicurezza e dell’obbligo dei seggiolini per i bambini di statura inferiore a 1,50 m.

La legge 117 del 2018 ha innovato l’articolo 172 del Codice della strada, con l’introduzione di queste poche e semplici parole, che in concreto hanno introdotto un obbligo preciso: quello di installare dispositivi acustici e luminosi per segnalare la presenza in auto dei bambini.

In particolare le Modifiche all’articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevedono l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi.

Ancora più nello specifico: “Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2  e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti  da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di eta’ inferiore  a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta  di  cui al comma 1,  ha  l’obbligo  di  utilizzare  apposito  dispositivo  di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino,  rispondente  alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

In sostanza l’obbligo per i seggiolini antiabbandono si concretizza in questo modo:

  • Obbligo per i conducenti di veicoli M1, N1, N2, N3 immatricolati o guidati in Italia,
  • Obbligo per i conducenti che trasportano bambini sotto i 4 anni di età,
  • Obbligo di utilizzare un dispositivo di allarme antiabbandono dei bambini, secondo le caratteristiche stabilite dal Ministero

Seggiolini antiabbandono: requisiti obbligatori

Come specificato nella circolare del Ministero dell’interno, il dispositivo antiabbandono può essere:

  • integrato all’origine nel sistema di ritenuta per bambini;
  • una dotazione di base o un accessorio del veicolo, compresi nel fascicolo di omologazione del veicolo stesso;
  • indipendente sia dal sistema di ritenuta per bambini sia dal veicolo.

Il fabbricante deve rilasciare a chi li acquista una dichiarazione di conformità. Nel redigere la dichiarazione di conformità, il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del dispositivo antiabbandono alle prescrizioni obbligatorie.

Ogni dispositivo antiabbandono deve essere accompagnato, alla vendita, dalle prescrizioni per l’installazione, comprendenti le indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche per l’uso e la manutenzione, ad eccezione dei casi per i quali ciò non sia richiesto dalla normativa di armonizzazione dell’Unione.

Seggiolini antiabbandono: gli incentivi

Per agevolare l’acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l’abbandono dei bambini  nei veicoli, previsti dall’articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, con appositi provvedimenti legislativi possono essere previste, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, agevolazioni fiscali limitate nel tempo. Questo dice la legge.

Per agevolare l’acquisto dei dispositivi, nel decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, è stato istituito un fondo, da cui lo Stato attingerà per erogare un incentivo di 30 euro per ciascun seggiolino salva-bimbo acquistato. 

Seggiolini antiabbandono: da quando è in vigore l’obbligo

I seggiolini anti abbandono sono obbligatori dal 7 novembre 2019, ma le sanzioni partono dal 7 marzo 2020. Infatti la legge 766 è entrata in vigore lo scorso 7 novembre 2019 dopo la firma del decreto attuativo dell’articolo 172 del Nuovo Codice della strada e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ma è stata comunque introdotta una moratoria fino al 7 marzo, per dare tempo a tutti di adeguarsi in modo corretto alla novità normativa.

Quindi possiamo dire che l’obbligo effettivo (con tanto di sanzioni) scatta il 7 marzo 2020.

Seggiolini antiabbandono: come funzionano

Il dispositivo antiabbandono installato ha due segnali attivabili: uno luminoso e uno acustico. Entrambi devono attivarsi e avvertire i genitori della presenza del bambino in auto, anche quando l’auto si spegne. Si cerca così di evitare che il bimbo o la bimba vengano dimenticati in auto, mediante l’aiuto di questo assistente elettronico.

Il dispositivo deve segnalare al conducente l’abbandono dei bimbi sotto i 4 anni di età trasportati in auto. Deve essere in grado di attivarsi in modo automatico. Il testo prevede poi che i dispositivi possano essere collegati un sistema di comunicazione automatico per l’invio di messaggi o chiamate.

Seggiolini antiabbandono: sanzioni previste

Chi non si adegua all’obbligo non la passerà liscia. Si rischiano sanzioni specifiche. In particolare:

  • 81 euro di multa,
  • la decurtazione fino a 5 punti della patente,
  • la sospensione della patenteda 15 giorni a 2 mesi.

Chiara Arroi

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