Scontrino elettronico 2019: cosa indicare nel documento commerciale

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In tema di dello scontrino elettronico, la cui prima fase di applicazione è da poco entrata in vigore (1° luglio 2019), l’indicazione del “resto”, tra le altre informazioni presenti nel documento commerciale, risponde a necessità di trasparenza e completezza dell’operazione.

Tale chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpello pubblicato il 12 agosto scorso.

Ricordiamo che il documento commerciale, viene rilasciato dallo scorso primo luglio dai soggetti che avendo un volume di affari superiore a 400.000 euro, sono soggetti all’emissione dello scontrino elettronico e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.

Come previsto dall’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 127 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, sono obbligati a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

La memorizzazione elettronica, e la trasmissione dei dati dei corrispettivi, sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del citato D.P.R.

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Scontrino elettronico: in vigore per tutti dal 2020

Come noto, è stato previsto un avvio differenziato (in due fasi) del suddetto adempimento in funzione del volume di affari delle imprese interessate, e oltre al primo luglio, il prossimo appuntamento con lo scontrino elettronico sarà al 1° gennaio 2020, dove saranno interessati tutte le altre imprese commerciali.

La decorrenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è dunque nella prima fase, subordinata al volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta precedente, restano tuttavia valide per il 2019, le opzioni relative alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018.

Si fa inoltre presente che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri in ragione della tipologia di attività esercitata.

Il recente intervento dell’Agenzia delle Entrate, è scaturito nello specifico da una richiesta di chiarimenti, da parte di un operatore (impresa della grande distribuzione) coinvolto nella prima fase all’adempimento (quindi con volume superiore a 400.000 euro), in merito alla indicazione del resto nel documento commerciale in caso di pagamento in contanti, e consegna all’addetto alla cassa di una somma di denaro superiore al corrispettivo dovuto.

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Il documento commerciale

Con l’entrata in vigore dello scontrino elettronico, ai clienti che effettuano un acquisto dovrà essere rilasciato un documento commerciale, emesso tramite registratore telematico, su un idoneo supporto cartaceo dalle dimensioni tali da assicurarne la leggibilità, gestione e conservazione nel tempo.

In accordo con il cliente, si può anche fare a meno del supporto fisico, e avvalersi solo del formato elettronico, a patto che si garantisca l’autenticità e l’integrità.

Relativamente alle indicazioni presenti sul documento commerciale, con decreto interministeriale del 7 dicembre 2016, sono state individuate le “tipologie di documentazioni idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi”.

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Il contenuto del documento che sostituisce gli scontrini e le ricevute fiscali deve contenere:

  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, dell’emittente;
  • data e ora di emissione;
  • numero progressivo;
  • numero di partita Iva dell’emittente;
  • ubicazione dell’esercizio;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • per i prodotti medicinali in luogo della descrizione può essere indicato il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (Aic):
  • eventuale codice fiscale o numero di partita Iva dell’acquirente.

Successivamente, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, modificato dal Provvedimento del 18 aprile 2019, è stata disciplinata la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

I sopra citati provvedimenti, nelle specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, hanno delineato tra gli allegati anche il “Layout del documento commerciale” che riepiloga, tra le voci che il documento deve contenere, anche il tipo di pagamento adottato (contante, elettronico, ticket), il “non riscosso”, e il “resto”, per garantire la necessaria e inderogabile uniformità.

In tale sede dunque, viene prevista tra le diverse voci da indicare anche il “resto”, la cui compilazione è volta a tracciare in modo conforme, trasparente e completo, il dettaglio dell’operazione di incasso.

Si fa presente che una eventuale mancata specificazione di tale informazione, non risulta direttamente sanzionabile.

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Giuseppe Moschella

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