Pensioni 2019: riscatto periodi non coperti da contribuzione. Nuove modalità e costi

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Pensioni 2019, riscatto periodi non coperti da contribuzione. Ti manca ancora qualche anno per la pensione e non ti va di continuare a lavorare? Vorresti accedere subito alla pensione senza attendere ulteriore tempo? Una soluzione c’è e si chiama “riscatto dei periodi non coperti da contribuzione”. Si tratta di un meccanismo che ti permette, dietro pagamento naturalmente di un onere economico, di avvicinare la pensione coprendo periodi rimasti “vuoti” dal punto di vista previdenziale. Tale istituto è stato recentemente interessato da una modifica legislativa per mezzo del cd. “Decretone” (D.L. n. 4/2019), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019.

Ma chi può accedere al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione? Possono essere riscattati tutti i periodi rimasti scoperti? Quanto costa il riscatto e, soprattutto, qual è l’iter procedurale da seguire fare domanda? Nelle seguenti righe si delineano le nuove modalità e oneri previsti dal legislatore per ricorrere a questo nuovo strumento rivisitato, ribattezzato “pace contributiva”.

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Pensioni 2019: chi può accedere al riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

La facoltà di accesso alla cd. “pace contributiva”, che riguarda il riscatto agevolato di determinati periodi pregressi non coperti da contribuzione, è riservata esclusivamente a quei soggetti privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, e che non siano già titolari di pensione (in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria).

La misura, che interessa sostanzialmente chi vedrà calcolarsi la futura pensione con il metodo di calcolo contributivo, è rivolta agli iscritti:

  • all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
  • alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335

Attenzione però: la facoltà di riscatto è limitata esclusivamente al triennio 2019-2021. Quest’ultima, quindi, può essere presentata dal 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019) e fino al 31 dicembre 2021.

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Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione: periodi riscattabili

Ma qual è il periodo massimo di riscatto? Ebbene, il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi. Tuttavia, il periodo deve:

  • collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995;
  • deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative citate.

I periodi da ammettere a riscatto, inoltre, devono comunque essere precedenti alla data del 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019).

Ai fini dell’individuazione del primo e l’ultimo contributo di cui sopra si prenderanno a riferimento le sole gestioni previdenziali indicate nella norma (sopra elencate). Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.

È importante specificare che il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione Europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

In altri termini, sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente e logicamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto.

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Pensioni 2019: quanto costa il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione 

L’onere da sostenere per il riscatto è determinato con il “meccanismo del calcolo a percentuale” previsto dall’art. 2, co. 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

Ma cosa s’intende per “meccanismo del calcolo a percentuale”?

Si tratta di un particolare meccanismo la cui base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

Si ricorda, a tal proposito, che l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Pensioni 2019: come fare domanda di riscatto periodi non coperti da contribuzione

La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
  • Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
  • Patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

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Pensioni 2019, riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Modalità di versamento

Il versamento dell’onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza:

  • in unica soluzione, ovvero;
  • in massimo 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Laddove si verificasse un’interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

Daniele Bonaddio

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