Revisione obbligatoria dei veicoli: norme e sanzioni

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Quando si parla della revisione periodica dei veicoli, balza alla mente la normativa contenuta nel Codice della Strada.

Oltre alla normativa sulla disciplina della circolazione stradale, è interessante quanto ha previsto la Direttiva UE – 2014/45/UE – Controlli periodici dei veicoli, avente ad oggetto: Direttiva relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.

Da un’analisi della medesima si evincono interessanti spunti riflessivi, in particolare, la Commissione, nella sua comunicazione intitolata «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale», ha proposto di dimezzare ulteriormente il numero complessivo di vittime della strada nell’Unione entro il 2020, iniziando dal 2010. Nell’ottica del raggiungimento di tale obiettivo, la Commissione ha definito sette obiettivi strategici e identificato azioni dirette a realizzare veicoli più sicuri, una strategia per ridurre il numero di feriti e misure per il miglioramento della sicurezza degli utenti della strada più vulnerabili, in particolare dei motociclisti.

Il controllo tecnico dei veicoli rientra in un regime più ampio concepito per garantire che i veicoli siano mantenuti in condizioni sicure e accettabili sotto il profilo ambientale durante l’uso. Tale regime dovrebbe prevedere controlli tecnici periodici dei veicoli e controlli tecnici su strada dei veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale su strada nonché disposizioni relative a una procedura di immatricolazione dei veicoli tale da consentire di sospendere l’autorizzazione alla circolazione stradale del veicolo ove esso rappresenti un rischio immediato per la sicurezza stradale. I controlli periodici dovrebbero costituire lo strumento principale per garantire la conformità. I controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali dovrebbero avere natura esclusivamente complementare ai controlli periodici.

La direttiva stabilisce requisiti minimi per un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore utilizzati sulle strade pubbliche.

Essa, come per il dettato di cui all’art. 80 C.d.S. , si applica ai veicoli con una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie, con riferimento alla direttiva 2002/24/CE, alla direttiva 2003/37/CE e alla direttiva 2007/46/CE:

Le prescrizioni contenute nei decreti emanati, sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore.

Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell’anno in corso a visita e prova.

Revisione obbligatoria veicoli: le sanzioni

La parte sanzionatoria di cui all’art. 80 comma 14, prevede che chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti.

L’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.

È consentita la circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso un’officina autorizzata ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.

Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.002 a euro 8.009. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni,.

In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Descritta la parte normativa e sanzionatoria, è importante fare chiarezza sulla tipologia di rilevazione delle infrazioni.

Come è noto il sistema “tradizionale” è quello del controllo stradale operato dagli agenti, i quali fermano il veicolo e contestano l’eventuale infrazione.

Con l’avvio dei sistemi informatici, la mancata revisione è rilevata dalle telecamere, o dai c.d. varchi elettronici.

La normativa stabilisce che i veicoli devono essere sottoposti a revisione entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Questo significa che se l’ultima revisione è avvenuta il 20 agosto 2017 e trattasi di un’autovettura, il tempo per l’effettuazione della revisione è ascritto al 31 agosto 2019.

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Girolamo Simonato

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