Omicidio stradale, la Consulta boccia l’automatismo della revoca della patente di guida

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Al fine di portare un giusto contributo all’iniziativa, per le sessioni di studio sull’omicidio stradale, è interessante quanto modificato nel corso dell’anno 2019 dall’intervento della Consulta.

La Legge 23.03.2016 n. 41, notoriamente conosciuta come la normativa sull’omicidio stradale, ha introdotto le due fattispecie autonome di reato dell’omicidio colposo stradale (art. 589-bis c.p.) e delle lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.) nell’ambito dei delitti contro la persona.

Nella scorsa primavera, la Corte Costituzionale, ha emesso la sentenza n. 88, con la quale i Giudici, riuniti i giudizi, hanno così sentenziato:

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 3-ter, cod. strada, sollevata dal Tribunale ordinario di Torino, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 590-quater cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 2, della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27 Cost., dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma e dal Tribunale ordinario di Torino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 2019.

Orbene come si legge nel dispositivo la Consulta ha ritenuto di intervenire nel disposto dell’art. 222 del C.d.S., dichiarando la illegittimità costituzionale del comma 2, quarto periodo, “Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza.”

I Giudici hanno verificato l’estensione indiscriminata della previsione di revoca a tutte le fattispecie di omicidio o lesioni stradali, di cui alla Legge 41/16, in particolare è interessante l’analisi che ha indotto alla Consulta alla decisione di cui sopra :

“18.– Ciò premesso, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, cod. strada è fondata nei termini che seguono.

19.– La disposizione censurata prevede la sanzione amministrativa della revoca della patente, estesa indistintamente a tutte le ipotesi – sia aggravate dalle circostanze “privilegiate”, sia non aggravate – di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Si è sopra esaminato (paragrafi n. 8 e n. 9) lo sviluppo normativo che ha condotto da ultimo alla configurazione di due nuove fattispecie di reato colposo (art. 589-bis e art. 590-bis cod. pen.), connotate dalla previsione di plurime circostanze aggravanti “privilegiate” con un differenziato trattamento sanzionatorio di maggior rigore, nonché dal divieto di bilanciamento tra circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 cod. pen., e quelle aggravanti a effetto speciale così introdotte.

L’aggravamento della risposta sanzionatoria, voluto dal legislatore del 2016, è quindi risultato articolato in più livelli. In perfetta simmetria le due citate disposizioni prevedono – per l’omicidio stradale e per le lesioni personali stradali – l’ipotesi base del reato colposo (al primo comma); l’ipotesi maggiormente aggravata della guida in stato di ebbrezza alcolica oltre una certa soglia di tasso alcolemico o sotto l’effetto di stupefacenti (ai commi secondo e terzo); nonché un’ipotesi intermedia perché aggravata in misura minore (ai commi quarto, quinto e sesto), ma comunque con una pena aumentata rispetto all’ipotesi base.

Il disvalore della condotta in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è quindi articolato secondo una precisa graduazione. Il divario è di tutta evidenza se si pongono in comparazione le ipotesi base del primo comma dell’art. 589-bis e dell’art. 590-bis cod. pen. con le condotte, sanzionate con la pena più elevata, rientranti nel secondo e nel terzo comma di entrambe le disposizioni. La pena prevista ove ricorrano tali aggravanti privilegiate è marcatamente più elevata della pena base, come risulta in particolare dal fatto che i minimi di pena delle fattispecie circostanziate sono sensibilmente incrementati.

Invece, per la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida vi è un indifferenziato automatismo sanzionatorio, che costituisce possibile indice di disparità di trattamento e irragionevolezza intrinseca.

In generale, questa Corte (sentenza n. 50 del 1980) ha affermato che «[i]n linea di principio, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono […] in armonia con il “volto costituzionale” del sistema penale; ed il dubbio d’illegittimità costituzionale potrà essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell’illecito sanzionato e per la misura della sanzione prevista, quest’ultima appaia ragionevolmente “proporzionata” rispetto all’intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato».

Più recentemente, tali principi sono stati ribaditi da questa Corte (sentenza n. 222 del 2018) che, con riferimento ai reati fallimentari, ha evidenziato che la gravità dei fatti concreti, riconducibili alle fattispecie penali, può essere marcatamente differente, censurando proprio la «rigidità applicativa» di una sanzione accessoria fissa.

In particolare, un profilo di irragionevolezza è già stato rilevato da questa Corte in un’ipotesi di automatismo della “revoca” amministrativa della patente di guida, prevista dall’art. 120, comma 2, cod. strada (sentenza n. 22 del 2018).

Orbene, nell’art. 222 cod. strada l’automatismo della risposta sanzionatoria, NON graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen. Porsi alla guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre la soglia di tasso alcolemico prevista dal secondo e dal terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen.) o sotto l’effetto di stupefacenti costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l’incolumità delle persone, posto in essere in spregio del dovuto rispetto di tali beni fondamentali; e, pertanto, si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente nell’ipotesi sia di omicidio stradale, sia di lesioni personali gravi o gravissime.

Al di sotto di questo livello vi sono comportamenti pur gravemente colpevoli, ma in misura inferiore sicché non è compatibile con i principi di eguaglianza e proporzionalità la previsione della medesima sanzione amministrativa. In tal caso, l’automatismo della sanzione amministrativa più non si giustifica e deve cedere alla valutazione individualizzante del giudice.

Oltre all’irragionevolezza intrinseca di una sanzione amministrativa fissa per tali ultimi comportamenti, c’è anche che nell’art. 222 cod. strada rimane vigente la prescrizione del secondo e del terzo periodo del comma 2, i quali prevedono rispettivamente che, quando dal fatto commesso con violazione del codice della strada derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è fino a due anni, mentre nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni. Quindi coesistono nella stessa norma (comma 2 dell’art. 222 cod. strada) prescrizioni che si sovrappongono senza una chiara delimitazione di applicabilità.

Nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale ex art. 589-bis cod. pen. è prevista, dal quarto periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada, la sanzione amministrativa della revoca della patente. Invece, il precedente terzo periodo prevede, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente fino a quattro anni.

Analogamente, nel caso di condanna per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis cod. pen. è prevista, sempre dal quarto periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada, la sanzione amministrativa della revoca della patente. Invece il precedente secondo periodo prevede, in caso di lesioni colpose con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente fino a due anni.

Vi è, quindi, anche una poco coerente sovrapposizione di fattispecie sanzionate, o no, con la revoca della patente, che si aggiunge all’irragionevolezza intrinseca della sanzione indifferenziata per ipotesi marcatamente diverse in termini di gravità della condotta.

20.– In conclusione, la revoca della patente di guida NON può essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.

Pertanto, tale comma è costituzionalmente illegittimo, nel suo quarto periodo, nella parte in cui non prevede, ove non ricorrano le circostanze aggravanti privilegiate di cui al secondo e al terzo comma sia dell’art. 589-bis, sia dell’art. 590-bis cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, quella della sospensione della patente, secondo il disposto del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 cod. strada.

In questi casi il giudice, secondo la gravità della condotta del condannato, tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell’art. 222 cod. strada.”

Dall’analisi sopra esposta, è emerso che la Consulta ha bocciato l’automatismo della revoca della patente in mancanza di aggravanti, pertanto, l’automatismo imposto dalla norma ab origine deve essere di volta in volta valutata, in sede di giudizio, individualmente ed individualizzando e valutando le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, non più in modo diretto la revoca della patente, ma bensì l’eventuale sospensione della patente di guida come dettato al disposto di cui comma 2 dell’art. 222 C.d.S.

Girolamo Simonato

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