Rimborso Irap 2019: quando avviene, modalità, dichiarazione integrativa

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Rimborso Irap 2019. Il presupposto, per l’assoggettamento all’Irap è l’esercizio abituale, di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi, nonché l’attività (istituzionale o commerciale) esercitata da società, enti, organi, ed Amministrazioni dello Stato. L’Irap è determinata su base regionale, applicando le previste aliquote al valore della produzione netta, decurtata da eventuali deduzioni spettanti, che variano sia in base alla Regione di appartenenza, sia in relazione alla tipologia dei soggetti.

Con riferimento ad esempio ai professionisti, questi devono scontare l’Irap solo se dispongono di un’organizzazione stabile di mezzi o persone tali da integrare il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta. Può accadere che la valutazione del requisito oggettivo, non venga effettuata o effettuata correttamente e quindi non ci si accorge dell’assenza del presupposto impositivo, se non dopo aver eseguito i versamenti e presentato la relativa dichiarazione.

Per ottenere la restituzione di quanto indebitamente versato, le soluzioni che possono essere adottate consistono in una richiesta di rimborso dell’imposta, o nella presentazione di una dichiarazione integrativa da cui far emergere il credito.

Istanza rimborso Irap

La restituzione dell’Irap versata in assenza del presupposto impositivo, può essere richiesta tramite un’istanza di rimborso effettuata ai sensi dell’art. 38, del  D.P.R. n. 602/1973 da presentare all’Agenzia delle Entrate. L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro 48 mesi dal versamento.

Nonostante la forma dell’istanza sia “libera”, è auspicabile che nella stessa siano evidenziate le ragioni che giustificano la richiesta di rimborso, in relazione alla specifica posizione del contribuente, evidenziando ad esempio l’assenza di organizzazione.

Esiti della domanda di rimborso 2019 

A seguito della presentazione dell’istanza di rimborso Irap da parte del contribuente, potranno verificarsi le seguenti situazioni:

  • la domanda viene accolta;
  • la domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione tributaria provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto);
  • l’ufficio non risponde. In questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione tributaria.

Rimborso Irap: la dichiarazione integrativa

Con la riscrittura parziale dell’articolo 2 comma 8 del DPR n. 322/98, effettuata dall’articolo 5 del D.L. n. 193/2016, viene prevista la possibilità di rettificare le dichiarazioni con la dichiarazione integrativa oltre il termine annuale.

Il contribuente (anche senza partita Iva) può presentare dichiarazioni integrative “a favore” anche per anni precedenti, in particolare per chi si fosse accorto di aver commesso errori od omissioni a proprio danno relativamente a periodi d’imposta ancora accertabili.

Vi sono state delle prese di posizione in dottrina che hanno considerato la possibilità di utilizzare la dichiarazione a proprio favore per far valere l’Irap non dovuta.

L’Agenzia delle Entrate in passato ha tuttavia comunicato ai contribuenti il disconoscimento dell’integrativa ed effettuato un “invito” a seguire il tradizionale strumento dell’istanza ex articolo 38 DPR n. 602/1973. L’istanza di rimborso, come è noto, non dà alcun diritto alla compensazione (come l’integrativa a favore) e deve essere vagliata dall’ufficio che spesso, risponde negativamente o non risponde affatto, lasciando pertanto al contribuente la via del contenzioso.

Istanza di rimborso o dichiarazione integrativa

La Cassazione in una recentissima sentenza n. 19002 del 16 luglio 2019 ha ribadito i rapporti fra dichiarazione integrativa “a favore” che il contribuente può presentare, per far valere errori od omissioni commessi nella dichiarazione originaria che abbiano comportato un maggior debito d’imposta o un minor credito e l’istanza, presentata ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, per il rimborso di quanto indebitamente versato.

La dichiarazione integrativa, che si lega con l’originaria dichiarazione presentata, e l’istanza di rimborso, nel caso di inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, individuano piani diversi del rapporto d’imposta tra Amministrazione e contribuente.

Tali opzioni, che l’ordinamento tributario offre, sono concorrenti e non alternative, a seconda che si attivi nel campo applicativo dell’accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l’istanza di rimborso).

Nel caso specifico una S.r.l. in liquidazione, a seguito di risposta ad interpello presentato all’Ufficio, considerava imponibile ai fini Irap una plusvalenza e deducibili i costi sostenuti. Ne derivava, di conseguenza, un minor debito di imposta per il quale  veniva chiesto il rimborso.

L’Agenzia opponeva il silenzio rifiuto prontamente impugnato. La CTP accoglieva il ricorso ordinando il rimborso. In appello i giudici del gravame, accoglievano le doglianze dell’Ufficio, fondando la decisione sulla mancanza di presupposti per la presentazione di una domanda di rimborso, in quanto la società non aveva presentato alcuna dichiarazione integrativa.

Ricorrendo in Cassazione, si contestava che il contribuente fosse costretto (a seguito di errori a lui sfavorevoli) a presentare una dichiarazione integrativa, entro il termine  di decadenza di cui all’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998, senza potersi invece avvalere del rimedio dell’istanza di rimborso.

La Corte di Cassazione, con la già citata sentenza depositata il 16 luglio 2019, accoglie il ricorso, richiamando in particolare, l’orientamento maturato e ormai radicato sul punto, sulla scia delle Sezioni Unite (sentenza n. 13378/2016), ed evidenziano che il diverso campo di applicazione delle norme in materia di accertamento rispetto a quelle relative alla riscossione, comporta la necessaria distinzione tra la dichiarazione integrativa e il diritto al rimborso.

D’altra parte, l’introduzione dell’art. 2, comma 8-bis, D.P.R. n. 322/1998 nell’interpretazione della Suprema Corte, non è stata accompagnata da alcuna modifica dello specifico regime dei rimborsi e la stessa lettera della norma non è per nulla incompatibile con l’autonomia del suddetto regime.

Di conseguenza, ove il contribuente opti per la presentazione dell’istanza di rimborso, verrà introdotto un autonomo procedimento amministrativo del tutto distinto dall’attività di controllo automatizzato formale e in rettifica originato dalla mera presentazione della dichiarazione fiscale.

Nella specie, la CTR aveva commesso un errore giuridico disconoscendo il diritto al rimborso delle somme versate in eccesso ed affermando che l’unico rimedio astrattamente esperibile potesse essere la dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo.

Il contribuente, ha invece, due opzioni concorrenti, offerte dall’ordinamento tributario, e non incompatibili tra loro. Può valutare e optare per la presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per l’accertamento, oppure per l’istanza di rimborso e, in questo secondo caso, si introduce un autonomo procedimento amministrativo del tutto distinto dalla attività di controllo automatizzato.

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