Lavoratori rientrati dall’estero: elenco incentivi e agevolazioni

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Incentivato il rientro dei lavoratori dall’estero. Al fine di combattere il fenomeno della “fuga dei cervelli”, ossia persone fisiche altamente qualificate che si trasferiscono all’estero, il governo ha inserito nel Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni in L. n. 58/2019) alcune misure per rendere ancora più incentivante il ritorno nel Paese di origine. Le novità, che decorrono dal 1° gennaio 2020, sono contenute principalmente nell’art. 5 del predetto decreto legge e s’inseriscono nel corpus normativo dell’art. 16 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147.

Ma quali sono gli incentivi e agevolazioni per favorire il rientro di lavoratori dall’estero? È necessario iscriversi all’Aire per fruire dei benefici? Andiamo per ordine e vediamo nel dettaglio tutte le tipologie di agevolazioni previste in caso di trasferimento della residenza dall’estero in Italia.

Consulta il testo integrale del Decreto crescita 

Lavoratori rientrati dall’estero: novità dal 2020

A decorrere dal 1° gennaio 2020, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare.

Ne deriva che:

  • si eleva dal 50 al 70% la riduzione della base imponibile;
  • si estende l’agevolazione anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed ai redditi di impresa prodotti dai soggetti impatriati che avviano una attività di impresa in Italia, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;

Per poter fruire dell’agevolazione è necessario il ricorrere delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
  • l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Lo sconto si applica per ulteriori cinque periodi di imposta:

  • ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • ai lavoratori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Se il trasferimento della residenza ha luogo in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia) l’agevolazione è elevata al 90%; conseguentemente il reddito prodotto in Italia concorre limitatamente al 10%.

Si eleva da 5 a 10 periodi di imposta la possibilità di fruire dell’agevolazione in presenza di alcune condizioni, quali

  • lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo;
  • lavoratori, o suoi familiari, che diventano proprietari di almeno una unità immobiliare residenziale.

Nel periodo in cui il beneficio è esteso di altri cinque anni, l’agevolazione spetta entro il limite del 50%; è invece elevato al 90% (ossia il reddito concorre entro il limite del 10%) nel caso in cui il lavoratore abbia almeno tre figli minorenni o a carico.

Lavoratori rientrati dall’estero: la residenza fiscale

Come anticipato, condizione necessaria per godere degli incentivi è il trasferimento della residenza del territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 2 del Dpr n. 917/2986 (cd. Tuir), con conseguente iscrizione all’Aire. Tale norma prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

In altre parole, si considerano residenti in Italia le persone fisiche che trascorrono nel territorio dello Stato più di 183 giorni all’anno (184 giorni negli anni bisestili).

I cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire), rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, possono accedere ai benefìci fiscali purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Per gli italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro l’anno in corso, con riferimento ai periodi di imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché per i periodi di imposta per i quali non siano decorsi i termini per l’accertamento, trova applicazione l’agevolazione fiscale così come regolata dalla disciplina vigente al 31 dicembre 2018.

Rientro di docenti e ricercatori dall’estero: novità Decreto Crescita

L’art. 44 del D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, prevede che i redditi di lavoro dipendente di ricercatori/docenti residenti all’estero, sia italiani che stranieri, che vengono a svolgere la loro attività in Italia sono imponibili solo per il 10%.

L’agevolazione interessa docenti/ricercatori, sia italiani che stranieri, che:

  • hanno un titolo di studio universitarioo equiparato (se conseguito all’estero deve essere riconosciuto);
  • sono stati non occasionalmente residenti all’estero;
  • hanno svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi (anche non immediatamente precedenti il rientro in Italia), presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
  • svolgono l’attività di docenza e ricerca in Italia, ove hanno acquisito la residenza fiscale in Italia (indifferentemente prima o dopo l’inizio dell’attività di docenza e ricerca).

Si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei 3 successivi. Se il docente/ricercatore trasferisce la residenza all’estero nel periodo agevolato, l’agevolazione viene meno a partire dal periodo d’imposta in cui egli risulti non più fiscalmente residente in Italia. Eventuali altri redditi per attività svolte all’estero sono tassati integralmente.

Ora il Decreto Crescita inserisce alla predetta norma l’art. 3-ter, il quale stabilisce che le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente trasferisce la residenza nel territorio dello Stato e nei 7 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza o nei 12 mesi precedenti al trasferimento.

Inoltre:

  • per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei 10 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
  • per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le agevolazioni si applicano nel periodo d’imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente nel territorio dello Stato e nei 12 periodi d’imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Daniele Bonaddio

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