Salario minimo 2019: cosa prevede, come funziona, a quanto ammonta

Paolo Ballanti 05/07/19
Scarica PDF Stampa
Garantire ai dipendenti un salario dignitoso e in costante aumento. È questo l’intento del Disegno di legge n. 658 proposto dal Movimento Cinque stelle e attualmente in discussione al Senato.

Il testo prevede l’introduzione di un limite minimo di retribuzione oraria per ogni dipendente e co.co.co. a prescindere dall’attività svolta, dal settore produttivo e dal contratto collettivo applicato.

Una riforma che modificherebbe radicalmente il sistema attuale, dove il monopolio sui compensi spetta per prassi consolidata ai contratti collettivi, ognuno caratterizzato da livelli retributivi diversi.

Vediamo nel dettaglio i contenuti della proposta Cinque stelle.

Salario minimo 2019: come funziona

Il disegno di legge Cinque stelle sul compenso minimo pone due livelli di tutela per i dipendenti (e collaboratori coordinati e continuativi). In sostanza, si obbligano i datori di lavoro (imprenditori e non) a riconoscere una retribuzione proporzionata e sufficiente (come previsto dalla Costituzione all’articolo 36). Tale si definisce quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni che rappresentano in Italia il maggior numero di dipendenti (sindacati) e datori di lavoro (organizzazioni datoriali). Ad ogni modo, il compenso non potrà essere inferiore a prescindere dal livello, dalla mansione svolta e dal settore produttivo, a 9 euro lordi all’ora.

Retribuzione: la situazione attuale

Posto che ad oggi la legge non prevede alcun limite alla retribuzione, nella pratica i compensi minimi sono determinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Importi aggiuntivi possono essere previsti da accordi aziendali.

I CCNL definiscono la retribuzione in maniera differente a seconda del livello in cui è inquadrato il dipendente. Non solo, esistono più contratti a seconda dei diversi settori produttivi.

Questo significa che le retribuzioni cambiano in base al livello di inquadramento e all’attività svolta. Per intenderci, i compensi spettanti ai dipendenti cui si applica il CCNL Pubblici Esercizi sono diversi rispetto a quelli del Ccnl Metalmeccanica Industria.

Discorso a parte per le collaborazioni coordinate e continuative dove il trattamento economico è lasciato alla libera contrattazione tra committente e collaboratore.

=> Busta paga, come leggerla: la retribuzione <=

Salario minimo: a quanto ammonta

L’articolo 2 della proposta di legge targata Cinque stelle identifica come proporzionato e sufficiente un compenso non inferiore a quello previsto:

  • Dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al settore e al territorio in cui si esegue la prestazione, stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale (la scelta del contratto deve ricadere su quello maggiormente connesso all’attività svolta dai dipendenti in maniera prevalente);
  • Il compenso non potrà comunque essere inferiore ai 9 euro lordi orari.

Pluralità di contratti collettivi

Qualora i contratti collettivi potenzialmente applicabili ai dipendenti siano più di uno, la retribuzione non potrà comunque essere inferiore a quanto previsto dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale (e naturalmente non inferiore ai 9 euro lordi all’ora).

Questo significa che se in base all’attività svolta dai dipendenti i contratti applicabili sono a titolo d’esempio:

  • CCNL “A”;
  • CCNL “B”;
  • CCNL “C” sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La retribuzione riconosciuta ai dipendenti in questione non potrà essere inferiore a quanto previsto dal CCNL “C” e ad ogni modo non al di sotto dei 9 euro lordi all’ora.

=> Retribuzione, ferie, permessi: come leggere la busta paga <=

Mancanza di contratti collettivi applicabili

Se manca un contratto collettivo nazionale cui fare riferimento in base all’attività svolta, la retribuzione non potrà comunque essere inferiore:

  • A quanto previsto dal contratto collettivo territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolge la produzione, stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (il cui ambito di applicazione è maggiormente vicino all’attività svolta dai dipendenti in maniera prevalente);
  • Ad ogni modo il trattamento retributivo non potrà collocarsi al di sotto dei 9 euro lordi all’ora.

Contratto collettivo scaduto

Quando per effetto di scadenza o disdetta dal contratto applicato (e rispondente ai requisiti di rappresentatività) si crea un vuoto normativo, il trattamento economico da riconoscere ai dipendenti deve continuare ad essere quello previsto dall’accordo previgente fino al rinnovo dello stesso o all’applicazione di un nuovo testo e, comunque, non inferiore al compenso minimo dei 9 euro.

A chi si applica il compenso minimo

Il compenso minimo si applica ai lavoratori dipendenti e alle collaborazione coordinate continuative, eccezion fatta per:

  • Collaborazioni rese nell’esercizio di professioni intellettuali per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi professionali;
  • Attività rese nell’esercizio della loro funzione da amministratori e sindaci;
  • Collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Rivalutazione del salario minimo

Il compenso di 9 euro lordi è soggetto a rivalutazione annuale in base alla variazione rispetto all’anno precedente dei prezzi dei beni di consumo all’interno dell’Unione Europea stabilito dall’indice IPCA (al netto dei valori energici).

Disciplina transitoria

Dal momento che i livelli retributivi in Italia sono fissati dai contratti collettivi e questi, in caso di approvazione della legge, dovranno adeguarsi al salario minimo, il DDL stabilisce che continuano ad essere efficaci gli accordi attualmente vigenti fino alla data di scadenza naturale. Resta da chiarire se i livelli retributivi dovranno adeguarsi da subito al salario minimo o si dovrà attendere il rinnovo dei contratti collettivi.

 Potrebbe interessarti anche questo volume:

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento