Aspettativa da lavoro 2019: quando spetta, retribuzione, come chiederla

Paolo Ballanti 27/06/19
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La legge e i contratti collettivi concedono al dipendente la possibilità di assentarsi dal lavoro mantenendo comunque il posto e, a seconda dei casi, anche la retribuzione: si parla nello specifico di “aspettativa retribuita” o “non retribuita”.

In generale, queste assenze vengono concesse per motivi di particolare gravità o importanza tali da giustificare l’assenza del dipendente per lunghi periodi.

Le cause possono essere di tipo medico – sanitario, personali o riguardanti la nomina del dipendente a cariche pubbliche o sindacali.

Vediamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sull’aspettativa.

Aspettativa da lavoro 2019 per familiari di persone gravemente disabili

I dipendenti familiari di persona gravemente disabile hanno diritto (Dlgs. n. 151/2001) ad un congedo retribuito dall’INPS nel limite massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, a patto che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Il congedo spetta secondo il seguente ordine di priorità:

  • Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • Genitori, se il coniuge manca, è deceduto o affetto da patologie invalidanti;
  • Figli conviventi se i genitori mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • Fratelli o sorelle conviventi se i figli mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • Parenti o affini entro il 3° grado conviventi se fratelli o sorelle mancano, sono deceduti o affetti da patologie invalidanti.

L’indennità è pari alla retribuzione dell’ultimo mese lavorato. L’importo viene anticipato dall’azienda in busta paga e successivamente recuperato sui contributi da versare all’INPS.

Per ottenere l’indennità dev’essere inoltrata apposita richiesta telematica all’INPS.

Aspettativa da lavoro 2019: congedo per mutilati e invalidi civili

Gli invalidi civili e i mutilati con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% possono ottenere ogni anno un congedo di durata non superiore ai trenta giorni per le cure connesse alle loro condizioni di salute.

Il congedo spetta previa domanda del dipendente inoltrata all’azienda, unitamente alla richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, da cui emerga la necessità delle cure in relazione all’infermità.

Durante l’assenza, il trattamento economico è completamente a carico dell’azienda, senza alcun intervento dell’INPS.

Aspettativa da lavoro: congedo non retribuito per gravi motivi familiari

Il dipendente può chiedere un periodo di aspettativa non retribuita della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa per gravi motivi relativi alla situazione personale:

  • Propria o del convivente;
  • Parenti o affini entro il 3° grado disabili (a prescindere dalla convivenza);
  • Coniuge (o parte dell’unione civile), figli, genitori, nuore e generi, suocero e suocera, fratelli e sorelle (per tutti i soggetti citati non è necessaria la convivenza).

Si considerano gravi motivi ad esempio la cura e l’assistenza ad uno dei soggetti sopra citati, le situazioni di grave disagio personale del dipendente (eccezion fatta per la malattia) o quelle derivanti da patologie acute o croniche che coinvolgono familiari, parenti e affini e che determinano una temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale.

Sono i singoli contratti collettivi a disciplinare le modalità di richiesta e concessione del congedo. In mancanza di previsioni in tal senso, l’azienda è tenuta a pronunciarsi sulla domanda di congedo entro i 10 giorni successivi. L’eventuale diniego dev’essere motivato e, su richiesta del dipendente, la domanda dev’essere riesaminata dall’azienda entro i successivi 20 giorni.

Unitamente alla richiesta di aspettativa, il dipendente deve presentare la documentazione comprovante i gravi motivi, come la certificazione sanitaria a riprova delle patologie acute o croniche che coinvolgono familiari, parenti e affini.

=> Speciale Legge 104 <=

Aspettativa non retribuita per tossicodipendenti e loro familiari

I lavoratori a tempo indeterminato tossicodipendenti o i loro familiari dipendenti possono richiedere un periodo di aspettativa non retribuita di durata non superiore ai tre anni, con l’obiettivo di partecipare o affiancare il familiare durante la riabilitazione.

Per richiedere l’aspettativa è necessaria l’attestazione dello stato di tossicodipendenza da parte dell’apposito servizio (cosiddetto SERT) istituito presso ogni ASL.

Aspettativa non retribuita per cariche pubbliche e sindacali

I dipendenti che vengono eletti parlamentari regionali, italiani o europei ovvero sono chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni locali hanno diritto a periodi di aspettativa non retribuita.

Per cariche pubbliche si intendono:

  • Sindaci, consiglieri comunali e provinciali, presidenti di province;
  • Presidenti di consigli comunali, metropolitani e provinciali;
  • Presidenti, consiglieri e assessori delle comunità montane;
  • Membri di giunte comunali, metropolitane e provinciali;
  • Componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali e i componenti degli organi di decentramento.

Hanno altresì diritto a periodi di aspettativa non retribuita i dirigenti sindacali che ricoprono incarichi a livello provinciale e nazionale.

Aspettativa non retribuita per esigenze formative

I dipendenti con almeno cinque anni di anzianità di servizio in azienda possono chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per:

  • Completare la scuola dell’obbligo;
  • Ottenere un titolo di studio di secondo grado, diploma universitario o di laurea;
  • Partecipare ad attività formative diverse da quelle finanziate dall’azienda.

L’assenza può avere una durata, continuativa o frazionata, non superiore agli undici mesi nell’arco dell’intera vita lavorativa.

Sono i contratti collettivi a disciplinare le modalità di richiesta del congedo. Alla domanda dev’essere comunque allegata la documentazione giustificativa, come la copia dell’iscrizione al corso

Paolo Ballanti

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