Assegno di sussidio lavoratori pubblica utilità: rivalutazione e contributi figurativi

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Per i lavoratori di pubblica utilità spetta l’assegno di sussidio per attività socialmente utili (assegno ASU)rivalutato. Ma non solo: su tale assegno l’INPS deve riconoscere al lavoratore anche la contribuzione figurativa. Infatti, il LPU è equiparabile in tutto e per tutto al lavoratore socialmente utile (LSU). A confermarlo è anche un recente parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota prot. n. 4235 del 10 aprile 2019), che include tra i lavori socialmente utili tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva descritti all’art. 1 del D.Lgs. 1 dicembre 1997, n. 468.

La conferma è giunta dall’INPS con il Messaggio n. 2212 del 12 giugno 2019, che risolve così un notevole contenzioso che si era creato nel corso degli ultimi anni, a conclusione del quale la Suprema Corte, a più riprese, si è pronunciata in senso contrario all’orientamento dell’Istituto Previdenziale, che recepiva consolidati indirizzi ministeriali.

Lavoratori di pubblica utilità (LPU): chi sono

I lavori di pubblica utilità (LPU), disciplinati dagli artt. 3 e 4 della D.Lgs. n. 280/1997, sono attivati nei settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell’ambiente e del territorio, dello sviluppo rurale e dell’acquacoltura, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali.

In altri termini, si definiscono lavori di pubblica utilità le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva mediante l’utilizzo di particolari categorie di soggetti. Si tratta, in particolare, di attività non retribuite e lo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità non comporta in alcun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro, nonché la cancellazione dalle liste di mobilità.

L’attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto le convenzioni previste dall’art. 1 co. 1 del D.M. 26 marzo 2001, le quali disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

A titolo esemplificativo, si elencano i seguenti lavori di pubblica utilità:

  • cura ed assistenza a determinate fasce sociali come anziani, bambini ed adolescenti;
  • progetti rivolti al recupero, assistenza e riabilitazione di quei soggetti a rischio di emarginazione (tossicodipendenti, portatori di handicap, ex detenuti);
  • progetti rivolti al trattamento dei rifiuti urbani mediante raccolta differenziata;
  • tutela, bonifica e messa in sicurezza di alcune aree protette, parchi, zone industriali abbandonate;
  • interventi di tutela e realizzazione di strutture ed opere idonee al miglioramento dell’agricoltura, agriturismo ecc.;
  • progetti ed interventi di miglioramento e valorizzazione del turismo, del patrimonio artistico-culturale di alcune aree urbanistiche e/o di montagna.

I predetti interventi e progetti possono essere promossi da:

  • pubbliche amministrazioni;
  • enti pubblici economici;
  • società a prevalente partecipazione pubblica;
  • cooperative sociali.

Assegno di sussidio lavoratori pubblica utilità: a chi spetta?

Chi viene impiegato in progetti di LPU percepisce un assegno da parte dell’INPS, denominato ASU, ossia assegno di sussidio per attività socialmente utili.

Il lavoro può essere svolto per 20 ore settimanali ed un massimo di 8 al giorno. Se vengono impiegati per più di 20 ore settimanali hanno diritto ad un assegno aggiuntivo, non a carico dell’INPS ma dall’ente o pubblica amministrazione o cooperativa che usufruisce del lavoratore socialmente utile.

Il lavoratore può fare richiesta per massimo 12 mesi e l’importo dell’assegno viene stabilito di volta in volta ogni anno.

Assegno di sussidio lavoratori pubblica utilità: spettano i contributi figurativi

In merito all’assegno ASU versato dall’INPS nei confronti dei LPU, nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un notevole contenzioso, che è giunto sino al terzo grado di giudizio. Materia del contendere è il riconoscimento della rivalutazione dell’assegno ASU e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al citato D.Lgs n. 280/1997.

Il principio enunciato dalla recente giurisprudenza (cfr. sent. Cass. civ. 19468/2015), recepito in seguito dal Ministero del Lavoro con la nota prot. n. 4235 del 10 aprile 2019, ha sancito l’equiparazione dei LSU ai LPU, poiché i lavori socialmente utili comprendono tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, tra cui rientrano i lavori di pubblica utilità. Dunque, i LSU sono riconducibili alla medesima tipologia di attività e alla medesima finalità dei lavori socialmente utili.

Di conseguenza, sia l’incremento dell’assegno – nella misura e nei termini stabiliti dall’art. 45, co. 9, della L. 17 maggio 1999, n. 144 – sia la rivalutazione dello stesso, prevista dall’art. 8, co. 8, del D.Lgs n. 468/1997, trovano applicazione anche per i lavori di pubblica utilità.

Inoltre, in base al medesimo principio, la contribuzione figurativa deve essere riconosciuta anche per i lavori di pubblica utilità. A tal fine, però, in sede di prima applicazione, la contribuzione in parola deve essere riconosciuta limitatamente ai mesi (massimo 12) per i quali l’Istituto Previdenziale ha corrisposto il relativo assegno.

Daniele Bonaddio

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